Mancata comunicazione ENEA o in ritardo, sanzioni e perdita bonus 2025
Può capitare che si superi la scadenza dei 90 giorni per la Comunicazione ENEA Ecobonus e Bonus Ristrutturazione. Si perde l'incentivo in caso di ritardo? E' prevista una sanzione in caso di mancato invio? Cosa fare?
Come saprai, nel caso di interventi sugli edifici che comportino un risparmio energetico e per cui si intende aderire ai bonus dell'Agenzia delle Entrate (Ecobonus, Superbonus e Bonus Ristrutturazione), è obbligatorio comunicare all'ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori della SCIA, CILA o Permesso di costruire, o del collaudo, il rispetto dei requisiti e la spesa effettuata (art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013).
E se ti fossi dimenticato di fare ciò? O se fossi in ritardo, e fossero scaduti i termini? Hai definitivamente perso l'incentivo, o esiste una soluzione?
Vediamolo.
1.Per quali interventi occorre inviare la comunicazione Enea?
La comunicazione Enea deve essere inviata per tutti quegli interventi che migliorino dal punto di vista energetico le prestazioni dell'edificio. In particolare, per:
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- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (per interventi liquidati entro il 31 dicembre 2024), pompa di calore o impianto ibrido;
- l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
- gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (muri), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).
- gli interventi di riqualificazione energetica;
- l'installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda;
- l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto (building automation);
- l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari (allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311), porte esterne, portoncini;
- l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellets, truciolato etc.)
- l'acquisto di elettrodomestici per il c.d. bonus mobili: la pratica è richiesta per il forno, il frigorifero, la lavastoviglie, il piano cottura, la lavatrice, la lavasciuga e l'asciugatrice. In questo caso, viene richiesta la potenza assorbita e per alcuni elettrodomestici anche la classe energetica. In particolare, la classe energetica minima prevista è la A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Per i piani cottura e la lavasciuga non sono previsti dei minimi. Rimangono esclusi dalla comunicazione i mobili come divani, cucine, armadi, televisioni e letti.
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2. Per quali interventi NON occorre inviare la comunicazione Enea?
Non trattandosi di interventi volti al risparmio energetico, non dovrai comunicare all'Enea: rifacimento bagno, demolizione muri portanti, tramezzi e divisori, cerchiature, tinteggiatura pareti, rifacimento impianto elettrico, idrico, gas e allarme, sostituzione porte interne, rifacimento fogne, fosse biologiche e degrassatori. Inoltre, non occorre per la creazione di controsoffittature, la realizzazione di piscine, la posa della canna fumaria, cambi di destinazione d'uso, frazionamenti etc.
3. Quali sono le conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione?
All'interno della risoluzione n. 46/E del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, dal tenore letterale dell’art. 16, comma 2-bis, del decreto legge n. 63/2013, la comunicazione all'ENEA ha il solo fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito.
Inoltre, considerato:
- che il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto.
- che l'art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione della Comunicazione ENEA.
- che la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dall'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
- il Ctr Toscana, con la decisione 790/05/2020, sostiene che l’invio della documentazione all’Enea non ha natura di controllo, ma «meramente ricognitiva». Essendo quindi un semplice adempimento formale, il mancato invio non può comportare la decadenza. Dello stesso avviso il Ctr Lombardia 853/19/2015, 2181/19/2018 e 5330/09/2018, oltre al Ctp Milano 5287/02/2017 e al Ctp Lecce 1709/01/2018.
- e in assenza di una specifica previsione normativa,
ha ritenuto che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all'ENEA non comporti la perdita del diritto alle detrazioni.
Anche la corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia, con la sentenza 46/2024, è della mesima opinione.
In pratica, tutti gli enti possibili e immaginabili ritengono che la mancata comunicazione ENEA non comporti la perdita del beneficio. A meno della Cassazione, la quale non è di questo parere. Con l'ordinanza 34151 ha ritenuto come la comunicazione Enea sia un aspetto fondante, motivo di decadimento del beneficio.
Quanto detto, riguarda l'ecobonus. Mentre, la mancata comunicazione Enea nel caso di bonus ristrutturazione porta alla sola sanzione. Ti consiglio l'articolo specifico per l'approfondimento.
Detto ciò, quanlora fossi ancora in tempo, conviene inviare la comunicazione, anche in ritardo:
4. Comunicazione tardiva
Quindi, qualora volessi aderire al bonus, potrai comunque effettuare una comunicazione in ritardo. Secondo il decreto 2 marzo 2012, n°16, introdotto per evitare che il mancato invio di alcune comunicazioni, come l’ENEA, precluda la possibilità di sfruttare alcuni benefici fiscali, è possibile applicare l'istituto della "remissione in bonis". In pratica, non perdi il diritto se:
1. non ti è stata contestata la violazione a seguito di verifiche, ispezioni o accertamenti;
2. se invii la comunicazione tardiva entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (prima dichiarazione dei redditi, non necessariamente dichiarazione 730, il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la Comunicazione ENEA).
L’art.2 del D.L. 39/2024 elimina la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura (entro il 15 ottobre 2024), mediante l’istituto della “remissione in bonis”7 . Quindi, dopo il 4 aprile 20248 , non è più possibile accedere, quando ammessa, all’opzione per la cessione e sconto
4.1 E' prevista una sanzione?
Inoltre, oltre ai due punti precedenti, contestualmente all'invio Enea, dovrai versare 250 € (circolare 13e/2013), con pagamento tramite F24 (codice tributo 8114). Si tratta della sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Attenzione, qualora una sola di queste tre condizioni non dovesse sussistere, la remissione in bonis non avrebbe valore e quindi non avresti diritto alla detrazione. Non è possibile operare in compensazione con imposte a credito, né ricorrere al ravvedimento operoso, ex art 13 D.lgs 472/1997.
Appena inviata la comunicazione, dovrai stampare la e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID e conservarla insieme alle fatture e alle ricevute dei pagamenti.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.