Opere strutturali: interventi non soggetti al genio civile 2025 sismica
Elenco delle opere non considerate strutturali e che quindi che non necessitano di pratica al genio civile in zona sismica. Come si comportano gli ingegneri?
Secondo l'Art. 83, comma 1, del Testo unico sull'edilizia TUE, riguardante le opere disciplinate ed i gradi di sismicità:
"tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche..., sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52 del TUE (Tipo di strutture e norme tecniche), da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata."
In pratica, per qualsiasi costruzione, che interessi la pubblica incolumità, a prescindere dal tipo di costruzione e dai materiali usati (calcestruzzo, legno, metallo, muratura in pietra ecc.) è necessario osservare gli adempimenti amministrativi previsti dalle norme tecniche.
Fortunatamente ci viene in soccorso l'art. 94-bis, comma 1, let. c), del TUE DPR 380/2001 (modificato dallo Sblocca Cantieri DL 32/2019) il quale chiarisce la questione, classifica gli interventi e segnalare le eventuali autorizzazioni da richiedere.
Semplificando, secondo l'art. 94 bis, alcuni interventi necessitano del Deposito del progetto strutturale presso l'ex Genio Civile, ora Settore Sismica, altri no.
Entriamo nel dettaglio
Indice
Interventi di minore rilevanza
Elenco delle opere non considerate strutturali.
Tipologia di interventi
Secondo l'Art. 94-bis del TUE (introdotto dall'art. 3, c. 1, legge n. 55 del 2019) gli interventi si classificano in:
- "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
- “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
Interventi rilevanti
Sono ritenuti interventi rilevanti:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
Ricadono tra gli edifici strategici: ospedali, case di cura, centrali operative 118, sedi di sale operative per la gestione delle emergenze.
Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso: scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie, uffici con notevole accesso al pubblico quali, ad esempio, uffici postali e bancari principali, uffici pubblici, centri civici, centri per convegni, mense, strutture fieristiche; edifici con elevato contenuto artistico o patrimoniale, quali ad esempio, musei, pinacoteche, edifici monumentali, biblioteche; edifici destinati al culto con superficie utile dell’aula superiore a 400 metri quadri; sale per lo spettacolo, teatri, cinema, ecc.
Questi interventi richiedono la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, quindi occorre il permesso del Genio Civile.
Interventi di minore rilevanza
Sono ritenuti interventi di minore rilevanza:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali (apertura vani porte, intonaco armato..) sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui al numero 3 degli interventi rilevanti;
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera n. 2 degli interventi rilevanti;
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
Questi interventi non richiedono la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. Occorre tuttavia comunicare al Genio Civile le opere. Per tali interventi, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
Interventi privi di rilevanza
Si tratta di quegli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Questi interventi possono essere posti in essere con preavviso scritto allo sportello unico comunale (no settore sismica), secondo modalità e contenuti disciplinati dalle regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
In genera, oltre al modello deve essere presentata in Comune una relazione di calcolo e gli elaborati grafici esplicativi, a firma di tecnico abilitato, da presentare comunque prima dell’inizio dei lavori.
Fortunatamente, diverse le Regioni hanno implementato un elenco degli interventi considerati privi di rilevanza.
Elenco delle opere prive di rilevanza e senza deposito al genio civile
Regione Toscana
Vediamo l'elenco predisposto dalla Regione Toscana, ma preso come riferimento anche d molti colleghi residenti in altri luoghi:
A Nuove costruzioni
A.1 Tettoie ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 100 daN/m2 di altezza media < 3 m aventi superficie coperta inferiore a 30 mq, comprensivo di eventuali aggetti laterali < 1,50 m.
A.2 Strutture temporanee (durata inferiore a 2 anni) o altezza media inferiore a 3 m, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri adibite a ricovero materiali, serre di coltivazione con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 50 daN/mq.
A.3 Opere di sostegno con fondazione diretta e altezza fuori terra, escluso la fondazione, con tutte le seguenti caratteristiche:
- altezza del terreno a tergo inferiore a 2,5 m;
- inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale < 15°;
- non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta;
- l’eventuale collasso non pregiudichi il funzionamento di infrastrutture viarie esistenti a monte o a valle.
A.4 Gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate con tutte le seguenti caratteristiche:
- altezza inferiore a 4 m,
- inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale < 15°;
- non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta;
- l’eventuale collasso non pregiudichi il funzionamento di infrastrutture esistenti a monte o a valle.
A.5 Locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a 30 metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento. Il volume “strutturale” del manufatto deve essere unico ovvero, non devono essere presenti solai di separazione tra la parte interrata e il piano terra. La copertura del manufatto non deve essere praticabile;
A.6 Serbatoi idrici, generalmente prefabbricati, per uso irriguo fuori terra con capienza inferiore 300 mc ed altezza inferiore a 2,5 m ed eventuale copertura non praticabile.
A.7 Piscine fisse entro terra con altezza delle pareti inferiore a 2,5 m ad eccezione di situazione geologico-tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici;
A.8 Loculi cimiteriali di superficie in pianta compresa inferiore a 20 mq;
A.9 Cappelle cimiteriali di superficie inferiore a 20 mq;
A.10 Le scale di collegamento interne o esterne, realizzate in opera, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché:
-
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- la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;
- siano limitate ad un solo dislivello di piano
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A.11 Altri opere di carattere strutturale di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento
B Costruzioni esistenti
B.1 Tettoie connesse con edifici esistenti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2)complessivamente < 100 daN/mq, di altezza media < 3 m aventi superficie coperta < 10 mq comprensivo di eventuale aggetto < 1,20 m.
B.2 Pensiline a sbalzo, realizzate in opera, tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere soprafinestre o portoni di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri o superficie inferiore a cinque metri quadrati;
B.3 Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie inferiore a 5 mq, senza modifiche significative dell’orizzontamento in termini di resistenza e di rigidezza.
B.4 Inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture o l’affiancamento delle travi esistenti o l’affiancamento delle travi esistenti con altre analoghe o in materiale diverso;
B.5 Sostituzione di architravi su aperture in pareti murarie (portanti o controvento) con possibile variazione della larghezza del vano inferiore al 20%;
B.6 Piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a 100 Kg per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a 10mq.
B.7 Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, di altezza inferiore a 7m, interni all’edificio, che non necessitano di aperture nei solai o nelle murature e che non alterino significativamente il comportamento statico e sismico dell’edificio.
B.8 la creazione di piccole aperture nelle pareti portanti, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a 0,5 mq, purché debitamente architravate. Nel rispetto delle norme tecniche tali aperture per essere classificabili come non rilevanti devono essere sufficientemente distanti da altre aperture (indicativamente almeno 1 m) e dagli angoli perimetrali esterni dell'edificio.
B.9 Altri interventi di carattere strutturale di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.
Gli interventi descritti sono considerabili “privi di rilevanza” se eseguiti in modo non seriale e/o ripetitivo. Altrimenti il progettista dovrà valutare quale sia l’influenza degli interventi nel contesto nel quale si inseriscono e verificare se rimangono le condizioni per poterli ancora considerare “privi di rilevanza”.
Regione Lombardia
Secondo la delibera di Giunta Regionale del febbraio 2021, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:
1. Interventi puntuali di riparazione e sostituzione di singoli elementi strutturali finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza;
2. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.2 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 30 m2 , comprensivo di eventuale aggetto ≤ 1,50 m;
3. Strutture di sostegno, per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media ≤ 4 m, aventi superficie coperta ≤ 30 m2 ;
4. Pergolati di altezza media ≤ 3 m e superficie ≤ 30 m2 , realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 ;
5. Manufatti ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 ;
6. Sbarre, cancelli, cartelli stradali di limitate dimensioni, dissuasore, stallo biciclette e opere assimilate;
7. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2 ;
8. Opere di sostegno a gravita, in calcestruzzo armato, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza complessiva fuori terra ≤ 2,50 m (anche tenuto conto di eventuali opere sovrapposte) e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta e il cui eventuale collasso non pregiudichi la stabilita e la funzionalità di infrastrutture esistenti a monte o a valle;
9. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza ≤ 2,00 m prive di ancoraggi;
10. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m;
11. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza ≤ 3 m;
12. Vasche di raccolta, serbatoi chiusi, cisterne e silos, interrati o fuori terra, con altezza massima ≤ 3 m e volume ≤ 15 m3 ;
13. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 2,50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento;
14. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m2 ;
15. Piscine e vasche di altezza massima complessiva ≤ 2,50 m, comprensiva di una altezza massima fuori terra ≤ 1 m, di superficie massima 150 m2 ;
16. Tombe cimiteriali interrate e/o fuori terra di superficie ≤ 15 m2 e con la parte fuori terra di altezza ≤ 3 m;
17. Recinzioni (senza funzione primaria di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 3,00 m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 4 m2 . Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
18. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 m2 ;
19. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici, pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4 m2 e con altezza totale ≤ 15 m;
20. Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;
21. Coperture pressostatiche, comprese le fondazioni, prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 1.000 m2 ;
22. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari;
23. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra;
24. Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello ≤ 1,50 m;
25. Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 4 m ed elementi di chiusura/copertura non praticabili aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 ;
26. Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie ≤ 3 m2 , senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali;
27. Rifacimento, sostituzione o integrazione di singoli elementi dell’orditura di impalcati o della copertura, con eventuale incremento di peso complessivo ≤10% dello stato attuale;
28. Realizzazione o modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 2.50 m2 e larghezza massima di 1.20 m, compresa la eventuale superficie dell’apertura esistente, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete;
29. Realizzazione di superficie soppalcata all’interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2 , con carico variabile ≤ 2 kN/m2 , di superficie totale ≤ 20 m2 e comunque < 15% della superficie di piano della singola unità immobiliare, e < 50% della superficie del locale ospitante;
30. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di una singola unità immobiliare a destinazione d’uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 30 m2 , carico variabile ≤ 3 kN/m2 ;
31. Antenne di altezza ≤ 8 m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza ≤ 2 m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia ≤ 0,25 kN/m2 e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall’intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
32. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti e senza alterare in maniera sostanziale il comportamento sismico dell’edificio;
33. Altri interventi di cui sia dimostrata la riconducibilità alla macrocategoria degli interventi “privi di rilevanza” in quanto non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici, poiché non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento
.Per i soli interventi, sopra indicati, comprendenti strutture, come definite nel D.P.R. 380/2001, e ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (ad oggi N.T.C. 2018, D.M. 17 gennaio 2018), gli elaborati progettuali inerenti alla pratica edilizia (disciplinata ai sensi del D.Lgs. 222/2016, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e D.L. 76/2020), dovranno ricomprendere una relazione di calcolo ed elaborati grafici esplicativi, a firma di tecnico abilitato, da presentare comunque prima dell’inizio dei lavori.
Regione Marche
A Nuove costruzioni prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
A.1. Tettoie, serre e opere assimilabili
A.1.1. Tettoie, strutture di sostegno leggere con copertura e chiusure in materiali aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 m2 , comprensivo di eventuale aggetto ≤ 1,20 m.
A.1.2. Serre, adibite esclusivamente a coltivazioni, con copertura e chiusure in materiali leggeri aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 di altezza media ≤ 4 m.
A.1.3. Pergolati di altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture leggere (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 .
A.1.4. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure leggere in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi complessivamente peso proprio (G1) e permanente portato (G2) ≤ 0,50 kN/m2 .
A.2. Opere di sostegno con fondazione diretta e opere idrauliche
A.2.1. Opere di sostegno in c.a. a sbalzo di altezza fuori terra ≤ 3 m.
A.2.2. Opere di sostegno a gravità, in calcestruzzo, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza fuori terra ≤ 3 m, e siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta ≤ 5 kN/ m2 .
A.2.3. Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra ≤ 2 m e volume < 5.000 m3 .
A.2.4. Opere idrauliche trasversali di altezza minore di 2 metri prive di ancoraggi;
A.2.5. Opere idrauliche longitudinali con funzione di sostegno di altezza minore di 3 metri prive di ancoraggi.
A.2.6. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m.
A.2.7. Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose.
A.3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili comprese le relative fondazioni ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici
A.3.1. Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebi, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 20 m2 e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 .
A.3.2. Locali per impianti tecnologici (sia in opera sia prefabbricati) ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza ≤ 3 m.
A.3.3. Serbatoi chiusi, cisterne, vasche e silos interrati o fuori terra, con altezza massima complessiva ≤ 3,50 m e di volume ≤ 30 m3 .
A.3.4. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 3,00 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento.
A.3.5. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m2 .
A.3.6. Piscine e vasche di altezza massima complessiva ≤ 2,50 m.
A.3.7. Loculi, edicole e cappelline cimiteriali anche interrate di altezza ≤ 3,5 m. A.3.8. Pensiline per fermata autobus < 5,00m2 .
A.3.9. Campo da padel tennis.
A.4. Altre opere o manufatti, impianti comprese le fondazioni
A.4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 2,50 m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 4 m2 . Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
A.4.2. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci), pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15m;
A.4.3. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie esposta al vento ≤ 20 m2 ;
A.4.4. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici (tipo ponteggio o similari), pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4 m2 e con altezza totale ≤ 12 m;
A.4.5. Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti.
A.4.6. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto.
A.4.7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, etc) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati.
A.4.8. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari.
A.4.9. Prefabbricati su ruote e container singoli.
A.4.10.Armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica.
A.5. Strutture temporanee
A.5.1. Strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli pubblici, mostre e attività commerciali, per le quali trovano applicazione norme specifiche. A.5.2. Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisionali, temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche. A.5.3. Riutilizzo di prefabbricati per la gestione di emergenza nel medesimo sito di installazione (senza spostamento o movimentazione) di proprietà di Comuni, Provincie e Regione, ad un piano e per i quali, in assenza di variazione di classe d’uso è necessario effettuare una valutazione di sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC2018 (raffigurandosi un cambio di destinazione d’uso al piano terra senza incrementi di carico). A.5.4. Installazione di prefabbricati per la gestione di emergenze, di proprietà di Comuni, Province, Regione e Stato, ad un piano.
A.6. Rampe e scale
A.6.1. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra. A.6.2. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello ≤ 1,50 m. A.6.3. Scala (comprese scale retrattili) o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all’interno di una singola unità immobiliare.
A.7. Manufatti ed elementi assimilabili
A.7.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.
B. Interventi relativi a costruzioni o manufatti esistenti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
B.1. Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente
B.1.1. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta pari non superiore al 10% della superficie dell’unità immobiliare sul piano di riferimento e comunque non superiore 20,00m2 . La struttura di sostegno non deve risultare in falso. B.1.2. Pensiline sopra finestra o portoncini d’ingresso, con aggetto ≤ 1,20 m, aventi superficie coperta ≤ 6 m2 realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 . B.1.3. Pergole da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 . B.1.4. Chiusure di logge e portici con infissi di altezza ≤ 3,50 m dal piano di calpestio. B.1.5. Tende parasole retraibili di tutti i tipi.
B.2. Manufatti interni
B.2.1. Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 4 m ed elementi di chiusura non praticabili aventi peso proprio (G1) ≤ 0,8 kN/m2 . B.2.2. Celle frigorifere, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo.
B.3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura
B.3.1. Realizzazione, chiusura e modifica di aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie ≤ 3 m2 , senza modifiche significative della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali. B.3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 B.3.3. Sostituzione di manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso. B.3.4. Rifacimento di elementi dell’orditura “secondaria”, del tavolato, della pannellatura e del manto, di coperture in legno o in acciaio, con eventuale incremento di peso complessivo ≤ 10% dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. B.3.5. Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, con eventuale incremento di peso complessivo ≤ 5% dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. B.3.6. Sostituzione, modifiche di abbaini in copertura purché non interessino l’orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti. B.3.7. Realizzazione di abbaini in copertura purché non interessino l’orditura principale, di superficie ≤ 1 m2 purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. B.3.8. Inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture collegate agli elementi strutturali portanti.
B.4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali senza variazioni del comportamento globale della struttura
B.4.1. Sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano B.4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza originaria, e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale. B.4.3. Interventi su tamponature che non alterino la rigidezza del telaio ne aumentino i carichi. B.4.4. Realizzazione, modifica di elementi divisori interni privi di carattere portante, purché di altezza ≤ 4 m. B.4.5. Realizzazione di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 0.5 m2 e larghezza massima di 0,50 m non reiterata nell’ambito della stessa parete. B.4.6. Riparazioni localizzate (quali risarciture e cuciture di singole lesioni) e chiusure di nicchie nelle murature con interventi di cuci-scuci. B.4.7. Interventi di ripristino dei copriferri ammalorati su elementi in c.a. B.4.8. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate in ogni caso non superiori al 5% dello sviluppo totale dell’intero impianto di fondazione.
B.5. Scale, soppalchi, rampe
B.5.1. Scala (comprese scale retrattili) o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all’interno di una singola unità immobiliare. B.5.2. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di unità immobiliari, connesso alla struttura principale, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2 , con carico variabile ≤ 2 kN/m2 , di superficie totale ≤ 15 m2 e comunque < 15% della superficie di piano della singola unità immobiliare, e < 50% della superficie del locale ospitante. B.5.3. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di edificio con struttura prefabbricata a destinazione d’uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza ≤ 3 m, di superficie ≤ 30 m2 no cumulabili, con carico variabile ≤ 2 kN/m2 .
B.6. Impianti, ascensori
B.6.1. Impianti (pannelli solari, fotovoltaici, antenne tv, generatori eolici etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia ≤ 0,35 kN/m2 purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale. B.6.2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché nel rispetto dei limiti di cui alla voce B.3.1. B.6.3. Installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche senza intervento sulle strutture portanti.
B.7. Demolizioni, rimozioni
B.7.1. Demolizioni di pertinenze, di opere accessorie qualora la demolizione non rechi pregiudizio per la sicurezza e stabilità della costruzione principale. B.7.2. Demolizioni di edifici isolati
B.8. Manufatti ed elementi assimilabili B.8.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.
Altre opere non considerate strutturali.
Generalmente, non vengono depositati i calcoli presso il Settore Sismica nel caso di:
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- interventi di manutenzione ordinaria, purché non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi;
- demolizione o costruzione di tramezzi in cartongesso, calcestruzzo cellulare o forati;
- vespai appoggiati a terra e gattaiolati;
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- posa di rampe prefabbricate per disabili o montascale;
- posa di scale prefabbricate in arredo;
- recinzioni con montanti in ferro;
- il consolidamento di terreni mediante resine;
- installazione di dehor temporaneo prefabbricato;
- installazione di ascensori prefabbricati per cui occorre il solo calcolo della fondazione;
- realizzazione di Barbecue, forni, arredo giardino, attrezzature ludiche e monumenti;
- riparazioni localizzate con interventi quali risarciture, cuci-scuci e chiusure di nicchie nelle murature;
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- ripristino del copriferro nelle strutture in c.a. che non preveda modifiche delle armature (incremento, sostituzione) aventi lo scopo di ripristinare l’originaria rigidezza e resistenza;
- trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza del vano, e laddove non venga modificata la risposta strutturale globale e locale della parete;
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Elenco delle opere strutturali.
Mentre, necessita di deposito:
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- la sostituzione di travetti secondari e principali;
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- L'apertura di vani nei muri superiori al 0,5 mq, tramite l'utilizzo di cerchiature;
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- il consolidamento di terreni mediante micropali;
- il consolidamento dei solai mediante connettori;
- posa di catene e tiranti;
- il consolidamento di pilastri, travi, volte e archi;
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Qualora leggendo questo articolo, ti fossi accorto di non aver depositato la pratica, ti consiglio l'articolo sulla sanatoria strutturale.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto. Vincenzo.
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