Sanatoria deposito strutturale genio civile: procedura e sanzioni
Secondo l’art. 93 del Testo Unico sull'Edilzia:
“chiunque voglia costruire in zona sismica debba darne preavviso allo sportello unico edilizia del Comune che provvede a trasmetterne copia all’ufficio tecnico regionale“.
Nel caso in cui venissero realizzate delle opere strutturali senza la necessaria autorizzazione comunale (Permesso di costruire, SCIA, o in passato autorizzazione o dia) e senza aver depositato i calcoli presso il settore sismica (ex-genio civile), oltre alla sanatoria urbanistica si dovrà procedere alla richiesta di sanatoria strutturale presso lo stesso ex genio civile (settore sismica).
Difatti, l'art. 36 del Testo unico sull'edilizia al comma 1 dal titolo "Accertamento di conformità", sostiene che:
"In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività......, o in difformità da essa,...... il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Il tutto fatto salvo per le opere realizzate prima della classificazione sismica.
Quindi, l'intervento posto in essere senza autorizzazione dovrà rispettare le normative vigenti al momento della realizzazione e quelle attuali. Ad oggi, le norme strutturali di riferimento sono le NTC del 2018 e circolare esplicativa.
Qual è la procedura?
Un professionista iscritto all'albo professionale, in genere un ingegnere, dopo aver realizzato dei sopralluoghi e dei saggi sulle strutture, quali travi, pilastri, cerchiature, solai, tettoie e murature portanti, valutarà le consistenze e la qualità della posa in opera passata.
Dopo aver realizzato i calcoli, il professionista verificherà se l'opera posta in essere in passato rispetta la normativa vigente al tempo e quella attuale.
Potrebbero prospettarsi due casi:
1. Intervento non a norma
L'intervento passato non è a norma. Si tratta della fattispecie sicuramente più frequente
Il professionista dovrà in prima battuta presentare la sanatoria presso lo sportello edilizia del Comune ove è stata posta in essere la difformità. Una volta ottenuta la sanatoria e l'ordinanza, il professionista invierà il progetto riguardante le strutture. L'opera potrebbe ricadere in nuova costruzione, adeguamento, miglioramento sismico o intervento locale.
In base alle norme tecniche (NTC 2018), la procedura dipende dal tipo di opere difformi realizzate:
- autorizzazione sismica, in caso di interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità (art. 94-bis c. 1 lett. a);
- deposito, in caso di interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità (art. 94-bis c. 1 lett. b). In questi casi non è richiesta la preventiva autorizzazione;
- preavviso scritto allo sportello unico comunale ed eventuali modelli richiesti dalla regione per quanto riguarda gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità (art. 94-bis c. 1 lett. c).
Prima di procedere con gli interventi, il professionista dovrà attendere l'approvazione da parte dell'ex-genio civile.
2. Intervento non a norma
L'intervento passato rispetta le norme (rarissimo). Il professionista assevererà ciò senza intervenire sulle strutture, tramite un certificato di rispondenza alle norme tecniche ed il certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa vigente al momento della realizzazione.
Per il proprietario si aprirà un processo penale (se non prescritto), che si concluderà, in genere, con la sanzione.
Sono previste sanzioni?
Il genio civile, in genere, non prevede sanzioni. Di contro, andranno corrisposte le sanzioni edilizie/urbanistiche comunali.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo