CILAS: approfondimento e modello editabile 2024
Come compilare il modello CILA Superbonus, in formato editabile (pdf e word). Approfondimento su variante, integrazione, stato legittimo..
Dal 4 agosto 2021 dovrai utilizzare un modello di CILA ad hoc, nel caso in cui effettuassi interventi ricadenti nel Superbonus. Per semplificare, per richiamare il modulo viene utilizzato l'acronimo CILAS.
O meglio, leggendo la guida Anci, sembrerebbe che la Cilas sia l'unico modello utilizzabile. Tuttavia, secondo l'art. 119 c. 13 ter della legge 77/2020
" Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)...omissis.."
la Cilas sembrerebbe alternativa agli atti abilitativi ordinari.
Quindi, per gli interventi ricadenti nel Superbonus potresti scordarti della Cila, SCIA o del Permesso di Costruire. Tutto sarà più semplice! Ma sono tante le novità introdotte, scopriamole insieme.
Download Modello CILAS editabile
Prima di approfondire, ti consiglio di scaricare il modello della CILAS in formato pdf. In alternativa, c'è la possibilità di scaricare anche il modulo in word editabile.
Inoltre, nel realizzare la pratica, ti sarà necessario anche il modello degli "Altri soggetti coinvolti".
Ambito di applicazione della CILA Superbonus
Secondo la normativa, tutti le opere previste dall’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria e devono essere legittimati tramite CILAS. In pratica, dovrai utilizzare la CILAS per tutti gli interventi ricadenti nel Superecobonus e nel Supersismabonus.
L'unico caso in cui occorre la SCIA, ricadendo l'opera in ristrutturazione edilizia, è la demolizione e ricostruzione, con o senza aumento di volume (ampliamento).
Questo modello deve essere utilizzato anche per gli interventi, che ricadono contestualmente in edilizia libera (ex art. 6 D.P.R. 380/2001 s.m.i. di cui al DM 2 marzo 2018) e nel Superbonus. Addirittura, in questo caso, non è obbligatoria la presentazione di alcun elaborato progettuale.
Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione
Per gli interventi già in itinere finalizzati al Superbonus, già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi depositati in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere, sia con la presentazione della CILA “Superbonus”. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), potrai richiedere all’Amministrazione comunale di considerare valida la documentazione progettuale già presente agli atti e di allegarla alla CILA “Superbonus”.
Superbonus connesso ad altre opere
Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette ai benefici fiscali del Superbonus e altre opere non rientranti in tale incentivo, occorre presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo alle opere non comprese. Ad esempio, in caso di ampliamento e contestuale installazione del cappotto termico (opera che permette l'accesso all'incentivo), dovrai inviare sia la CILAS, sia la SCIA per l'ampliamento.
Difatti, qualora l’intervento riguardi lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del Decreto Rilancio, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario, per cui, secondo i casi, sarà necessaria una SCIA o un Permesso di Costruire.
Adesso possiamo partire con le novità contenute nel nuovo modello:
Interventi sia condominiali che su parti esclusive
All'interno della voce b del modello, rispetto alla Cila classica, aumentano le casistiche. Nel riquadro deve essere specificato se le opere riguardano parti di proprietà esclusiva e/o condominiali. Difatti, la Cila per superbonus può riferirsi sia ad opere eseguite su proprietà private esclusive, sia ad interventi eseguiti su parti in comune, anche eseguite contestualmente. Vedi voce b3.
Scopri come gestire l'accollo da parte di un condomino delle spese condominiali, sollevando un altro condomino o come compilare la CILAS in caso di presenza di condomino incaricato. Leggi approfondimento.
Varianti in corso d'opera ed integrazioni
Arriviamo al quadro D, il più “innovatore”, in quanto una spunta potrebbe trasformare questo modello sia in una variante in corso d’opera, sia in un’integrazione ad una pratica precedentemente protocollata. Come saprai, nel modello della Cila classica, tutto ciò non è presente.
In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Cessione del credito e varianti e integrazioni CILAS
Secondo il Decreto cessioni, se dopo il 16 febbraio 2023 presentassi un progetto in variante rispetto alla CILAS o al titolo abilitativo (presentata o richiesta prima del 16 febbraio 2023), poptresti comunque optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Non occorre la verifica dello stato legittimo degli immobili (voce f)
Nella CILA “Superbonus”, non essendo più obbligatoria la verifica dello stato legittimo e rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento (non si perde il Superbonus anche nel caso in cui siano presenti degli abusi), dovranno essere SOLO segnalati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o che lo ha legittimato, oppure, se l’immobile fosse stato edificato in data precedente al 1° settembre 1967, una semplice dichiarazione di ciò.
Detto questo, per completezza e a prescindere, io segnalerei anche tutti gli atti abilitativi che hanno interessato l'immobile (Condoni, CILA, DIA, Licenze, Concessioni ecc.)
Tipologia di intervento
Passiamo alle dichiarazione del progettista.
Scompare il campo relativo alla scelta della tipologia di intervento ai sensi dell’articolo 6-bis del Testo unico sull’edilizia, quindi se l’opera ricade in manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione ecc. Nella CILAS occorre semplicemente selezionare se si tratta di superecobonus o supersismabonus, quindi se gli interventi sono volti al risparmio energetico e/o al miglioramento sismico.
Atti e autorizzazioni di Enti sovraordinati
Qualora la realizzazione degli interventi del Superbonus 110% preveda la richiesta di atti o autorizzazioni di Enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali, occorre ovviamente rispettare la vigente normativa in materia. Ad esempio, in caso di immobili soggetti a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 è comunque obbligatorio acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria (Nulla Osta della Sovrintendenza).
Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% sono sottoposte alla normativa in materia di Prevenzione Incendi e, in caso di interventi strutturali, qualora fosse necessaria l’autorizzazione del Genio Civile.
Elaborati progettuali
Nella modulistica della CILA “Superbonus” è stato ulteriormente chiarito che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, può essere sufficiente una descrizione sintetica dell'intervento inserita direttamente nella modulistica.
Questa semplificazione mi sembra troppo audace. Personalmente, non presenterei mai un documento di questa portata senza allegare gli elaborati grafici. Anche perché ciò è a discrezione del professionista.
Agibilità interventi Superbonus
Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo