Ecobonus 70% e 75% parti comuni o condominio 2024
Guida Ecobonus per detrazioni al 70% e al 75% su parti comuni. Requisiti, massimali, documenti da conservare.
Secondo i commi 2-quater e 2-quater.1, art. 14 del D.L. 63/2013 e successive modificazioni sono agevolabili:
a) gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%);
b) gli stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 “Linee guida” (detrazione fiscale del 75%);
Ecosismabonus:
c) gli stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell’80%);
d) gli stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di due o più classi di rischio sismico (detrazione fiscale dell’85%).
I punti b e c sono stati approfonditi nell'articolo sull'ecosismabonus. Di seguito tratterò solo l'ecobonus per le parti comuni (intesi come interventi su porzioni condominiali o porzioni comuni a più subalterni di un unico proprietario).
Massimale
La spesa ammissibile è di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (detrazione per ogni unità 28.000€ al 70%, 30.000€ al 75%) per ogni unità immobiliare. La detrazione massima va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari interne al fabbricato.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Requisiti per ottenere l'incentivo
L'immobile oggetto degli interventi deve essere dotato di impianto di riscaldamento ed esistente, essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione.
I valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati all’Allegato E del D.M. 6.08.2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Per gli interventi di tipo b) con riferimento alle tabelle 3 e 4 del D.M. 26.06.2015 “Linee Guida”, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità “bassa” e, dopo l’intervento, almeno la qualità “media”, sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva.
Tabella 3 - Indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, al netto dell’efficienza degli impianti presenti.
Tabella 4 - Indicatore della prestazione energetica estiva dell’involucro, al netto dell’efficienza degli impianti presenti
L’intervento può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni.
Documenti obbligatori
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- APE intero edificio limitatamente agli interventi di cui alla lettera b) e se del caso alle lettere c) e d);
- APE di ogni singola unità immobiliare;
- notifica preliminare, se obbligatoria;
- Relazione energetica ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP);
- Comunicazione enea e scheda Descrittiva con CPID;
- Asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico;
Possono aderire le società?
La risposta è affermativa, sia su beni "strumentali", che "beni merce" che "patrimoniali".
Quali spese posso detrarre?
Tra le spese detrabili rientrano:
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.