Bonus facciate: guida  e novità 2024

Dal 2023 non è più possibile sfruttare il bonus facciate, ma dal 2024 potresti richiede il bonus casa 50% per tinteggiare lo stabile o l'ecobonus in caso di contestuale installazione del cappotto termico. Di cosa si tratta, chi può usufruirne e quali adempimenti sono richiesti.

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Come ti accennavo, nel 2024 potresti tinteggiare la tua faccia tramite il bonus casa con una detrazione del 50% sulla spesa sostenuta, o del 65%, 70% o 75% se installassi il cappotto termico.

Ma vediamo cosa ci prospetta il bonus casa. Immagina di dipingere le facciate della tua casa e di spendere 60.000 €. L'Agenzia delle Entrate ti restituirà il 50 % in detrazioni Irpef. Quindi, l'Agenzia, non ti verserà sul conto 30.000 € 50% di 60.000 €) ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in più rate annuali. La somma viene restituita in 10 anni. Quindi, nell'esempio, sarebbero 3.000 € ogni anno per 10 volte.

Potresti aumentare la percentuale di detrazione se, contestualmente alla tinteggiatura, installassi il cappotto termico, tramite l'ecobonus.

Partiamo dal bonus casa:

1. Bonus casa 50%

Potresti recuperare il 50% della spesa sostenuta tramite il bonus casa o ristrutturazione:

      • nel caso dei condomini per un massimo 96.000 € di spesa sostenuta per tinteggiare moltiplicato per il numero di unità di cui è composto l'edificio;
      • nel caso di monofamiliari, occorre realizzare almeno un intervento di manutenzione straordinaria (non basta tinteggiare per poter aderire al bonus) in contemporanea e la spesa massima è di 96000 €.

Per approfondire clicca qui per approfondire.

2. Ecobonus

Attenzione! I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per essere ammessi al bonus devono soddisfare:

      • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.
      • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti:
        • dal Dm 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal Dm 26 gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020
        • dal Dm 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Traducendo, devi realizzare obbligatoriamente il cappotto termico! Tranquillo, anche queste spese sono detraibili e a percentuali maggiori, tramite l'ecobonus. Al 65% nel caso di villette unifamiliari, e ad aliquote maggiori (70 e 75%) nel caso di condominio.

Il calcolo del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.

In molti mi chiedono se il rasante ha un'influenza dal punto di vista termico. A mio parere no!

Penso possa esserti utile l'articolo sul costo della tinteggiatura delle facciate.

3.Bonus facciate non più vigente dal 2022

Il bonus facciate al 60% e al 90% non può più essere sfruttato dal 1 gennaio 2023. Vediamo gli aspetti legati al vecchio bonus.

3.1 Quali immobili possono beneficiarne?

Qualsiasi immobile può sfruttare l'incentivo: abitazioni (A1, A2, A3...A10), negozi (C1), industrie (D7, D8), cantine, magazzini (C2), garage (C6) ecc. Quindi, gli edifici possono ricadere in qualsiasi categoria catastale e sono compresi anche i beni strumentali all'impresa.

Ma devono ricadere all'interno delle Zona A e B (secondo il decreto ministeriale n. 1444/1968) o assimilabili del tuo Comune. Come puoi controllare questo requisito? La cosa più semplice è contattare un professionista, altrimenti passa dall'ufficio tecnico comunale!

Essendo una classificazione delle zone non recentissima (1968), i comuni potrebbero aver modificato i piani urbanistici nel corso degli anni, utilizzando criteri diversi. In pratica, scaricando le mappe potresti non trovare il tuo comune diviso in zona A, B etc. E cosa fare? L'Agenzia delle Entrate,  con la circolare n. 2/E/2020, ha dichiarato che "è possibile riferirsi a zone assimilabili alle categorie A o B e tale assimilazione dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti”.

Infine, non spetta agli interventi su immobili in costruzione o soggetti a demolizione e ricostruzione.

3.2 Chi può beneficiarne?

Oltre alle persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), anche le società semplici, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le associazioni tra professionisti e i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (società di persone, società di capitali).

Sono esclusi coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, come ad esempio il regime forfettario. A meno che non optino per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Oltre al proprietario, può essere richiesto da inquilini, promittenti acquirenti, familiari conviventi, conviventi di fatto, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

I beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo.

La detrazione  non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

3.3 Quali lavori rientrano nel bonus facciate?

La detrazione spetta per gli interventi di:

- pulitura o tinteggiatura sulle strutture opache della facciata esterna;

- consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio;

-  consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura. La risposta 289/2020 dell'AdE ha chiarito che, per quanto riguarda il balcone, è incluso:

        • il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone che, a causa della rottura delle piastrelle, causava infiltrazioni di acqua piovana, provocando il distacco dell'intonaco;
        • la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone;
        •  la tinteggiatura delle intelaiature metalliche di sostegno dei pannelli di vetro;
        • la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone.

- riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, pluviali, parapetti e cornici e la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata (circolare n. 2/2020 - Agenzia delle Entrate).

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Con la risposta n. 595/2021, l'Agenzia ha aperto l'accesso alla detrazione anche per quegli immobili visibili solo dal mare anche se non visibili da vie, strade o suoli pubblici.

Sono inclusi nella detrazione i ponteggi, lo smaltimento dei materiali, i diritti di segreteria, l'IVA, il suolo pubblico e la parcella del professionista (comprese le perizie).

Con la risposta 348, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la facciata dell'edificio oggetto dei lavori è parzialmente visibile dalla strada, l'agevolazione spetta per tutta la facciata interna. Con la risposta 185/2020, l'Ade ha incluso nel bonus: trattamento dei ferri dell'armatura.

3.4 Lavori esclusi

Sono escluse le spese riguardanti:

      •  interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
      • la sostituzione di infissi, finestre, inferriate vetrate, portoni di ingresso e cancelli;
      • gli scuri e le persiane, ritenendole strutture accessorie e di completamento degli infissi (risposta n. 346, l'Agenzia delle Entrate);
      • la sostituzione di grondaie e pluviali o delle antenne televisive;
      • interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno;
      • molti mi chiedono se rientrano nel bonus i muri di cinta e le recinzioni. No, riguarda solo le facciate!

Infine, il bonus non riguarda l'intonaco armato!

Il “bonus facciate” non è cumulabile con la detrazione spettante ai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico (prevista nell’articolo 15, comma 1, lett. g del Tuir), cosiddetto bonus immobili vincolati.

 

3.5 Importo massimo detraibile.

A differenza degli altri bonus, per le detrazioni relative al rifacimento delle facciate non è espresso alcun limite massimo detraibile.

Quindi, il tetto massimo è dettato semplicemente dal gettito IRPEF che produci.

Facciamo un esempio. Ristrutturando la tua facciata spendi circa 100.000 €. Il 60% di 100.000 € è pari a 60.000 €. Ogni anno per 10 anni, potresti ottenere una detrazione sul tu IRPEF di 60.000 € / 10 = 6.000 €.

Facciamo l'esempio per cui, in un anno, versi all'Agenzia delle Entrate circa 5.000. Ovviamente, i 5.000 ti verranno restituiti, ma gli altri 1.000 li perderai. Ovviamente, se dovessi cedere il credito o un'impresa dovesse applicarti lo sconto in fattura, questo discorso avrebbe poco senso.

Ma attenzione, secondo la circolare n°2/E, resta fermo il potere dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti. Leggi l'approndimento.

3.6 Bonifico parlante

Come per gli altri bonus, bisogna effettuare i pagamenti mediante bonifico parlante (bancario o postale), all'interno del quale dovrai inserire:

      • la causale del versamento;
      • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
      • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
      • in descrizione del bonifico, la dicitura e riferimento normativo: lavori di restauro facciata ai sensi dell'art. 1, commi 219-224, Legge 160/2019. Nel caso in cui la banca non preveda questa tipologia di bonifico per agevolazione, potrai utilizzare i bonifici utilizzati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o quelli per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”).

La regola è sempre la stessa: chi paga, detrae!

Non occorre alcuna comunicazione all'ENEA. A meno che, non vengano realizzati interventi che influiscono sul risparmio energetico dell'immobile. A quel punto, la scadenza per l'invio della comunicazione è di 90 giorni dal termine dei lavori.

 

3.7 Sconto in fattura e cessione del credito

L'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al citato articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

In pratica, è possibile cedere il credito e chiedere lo sconto in fattura.

3.8 Visto di conformità e congruità dei prezzi

Con il Decreto Antifrodi 157 del 2021, a partire dal 12 novembre 2021, nel caso tu intenda cedere il credito o approfittare dello sconto in fattura, anche per il bonus facciate dovrai richiedere un visto di conformità ad commercialista o ad un CAF, che attesti la presenza di tutti i requisiti per l'accesso all'incentivo. Per approfondire, ti consiglio l'articolo sul visto di conformità.

Sempre nel caso in cui tu intenda cedere il credito o approfittare dello sconto in fattura, il DL Antifrodi ha introdotto l'obbligo dell'asseverazione della congruità dei prezzi anche per il bonus facciate. Questo comporta che le imprese dovranno rispettare determinati prezzi, viceversa la quota di spesa eccedente rispetto a questi valori, non potrai nè detrarla nè cederla.

Come specificato nella legge di bilancio 2022, per i lavori ricadenti nel bonus facciate, pur essendo edilizia libera o spendendo meno di 10.000 €, è obbligatorio il visto e la congruità dei prezzi!

3.9 Documenti da conservare

Tra i documenti da conservare che dovrai esibire in caso di controlli, abbiamo:

      • tutte le fatture (imprese, professionisti, amministratore di condominio e fornitore);
      • ricevute dei bonifici;
      • ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
      • nel caso di interventi condominiali, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese;
      • se i lavori vengono realizzati dal detentore dell'immobile, occorre il consenso di esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
      • eventuale pratica edilizia e notifica preliminare ASL (se necessarie);
      • attestazione della congruità dei prezzi e visto di conformità, solo nel caso in cui tu intenda cedere il credito o approfittare dello sconto in fattura.

 Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

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