Bonus facciate: guida e novità 2026

Come ti accennavo, potresti tinteggiare la tua faccia tramite il bonus casa con una detrazione del 50% o del 36%.
Ma vediamo cosa ci prospetta il bonus casa. Immagina di dipingere le facciate della tua abitazione principale e di spendere 60.000 €. L'Agenzia delle Entrate ti restituirà, qualora si trattasse della tua abitazione principale, il 50 % in detrazioni Irpef. Quindi, l'Agenzia, non ti verserà sul conto 30.000 € 50% di 60.000 €) ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in più rate annuali. La somma viene restituita in 10 anni. Quindi, nell'esempio, sarebbero 3.000 € ogni anno per 10 volte.
Se contestualmente alla tinteggiatura installassi il cappotto termico potresti aderire anche all'ecobonus.
Partiamo dal bonus casa:
1. Bonus casa
La tinteggiatura è un intervento che ricade in manutenzione ordinaria.
Ne segue che potresti recuperare parte della spesa sostenuta tramite il bonus casa o ristrutturazione:
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- nel caso dei condomini, per un massimo 96.000 € di spesa sostenuta per tinteggiare moltiplicato per il numero di unità di cui è composto l'edificio. Difatti, il bonus casa nel caso di condomini è concesso anche per le opere di manutenzione ordinaria!
- nel caso di abitazioni monofamiliari, occorre realizzare almeno un intervento di manutenzione straordinaria in contemporanea (non basta tinteggiare per poter aderire al bonus, devi aprire almeno una pratica CILA, SCIA o Permesso di Costruire) e la spesa massima è di 96000 €. Difatti, per le monofamiliari, non si può aderire al bonus casa se si eseguono solo interventi di manutenzione ordinaria, quale la tinteggiatura della casa.
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L'aliquota della detrazione dipende dall'anno in cui vengono realizzati i lavori, dal fatto o meno che l'intervento riguardi un'abitazione principale e dal fatto o meno che le opere vengano realizzate da parte di proprietari e titolari diritti reali.
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Su abitazione principale e da parte di proprietari e titolari diritti reali |
su altri immobili e/o da parte di altri soggetti |
Massimale di spesa detraibile |
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2024 |
50% |
96.000 € |
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2025 e 2026 |
50% |
36% |
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2027 |
36% |
30 % |
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dal 2028 |
30% |
48.000 € |
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1.1 Quali immobili possono beneficiarne?
E' possibile aderire al bonus ristrutturazione per tinteggiare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Quindi, sono escluse le unità fruite per attività commerciali, industriali o artigianali, a meno che non facciano parte di un condominio (o edificio composto da più unità e di un unico proprietario) a prevalenza abitativo.

1.2 Chi può beneficiarne?
L’agevolazione spetta:
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- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari dell’immobile
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
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Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
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- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
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1.3 Importo massimo detraibile.
Per le detrazioni relative al rifacimento delle facciate tramite bonus casa si ha diritto:
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- un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare fino al 31 dicembre 2027;
- un limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2028.
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1.4 Bonifico parlante
Come per gli altri bonus, bisogna effettuare i pagamenti mediante bonifico parlante (bancario o postale), all'interno del quale dovrai inserire:
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- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
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1.5 Quali lavori rientrano nel bonus facciate?
La detrazione spetta per gli interventi di:
- pulitura o tinteggiatura sulle strutture opache della facciata esterna;
- consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio;
- consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.
- opere riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, pluviali, parapetti e cornici e la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Per quanto riguarda il balcone, è incluso:
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- il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone che, a causa della rottura delle piastrelle, causava infiltrazioni di acqua piovana, provocando il distacco dell'intonaco;
- la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone;
- la tinteggiatura delle intelaiature metalliche di sostegno dei pannelli di vetro;
- la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone.
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L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno dell’edificio.

Sono inclusi nella detrazione i ponteggi, lo smaltimento dei materiali, i diritti di segreteria, l'IVA, il suolo pubblico e la parcella del professionista (comprese le perizie).
1.5 Documenti da conservare
Tra i documenti da conservare che dovrai esibire in caso di controlli, abbiamo:
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- tutte le fatture (imprese, professionisti, amministratore di condominio e fornitore);
- ricevute dei bonifici;
- ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- nel caso di interventi condominiali, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese;
- se i lavori venissero realizzati dal detentore dell'immobile, sarebbe necessario il consenso di esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- eventuale pratica edilizia e notifica preliminare ASL (se necessarie);
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Non occorre alcuna comunicazione all'ENEA. A meno che, non vengano realizzati interventi che influiscono sul risparmio energetico dell'immobile. A quel punto, la scadenza per l'invio della comunicazione è di 90 giorni dal termine dei lavori. Vediamo in quali casi:
2. Ecobonus
Attenzione! I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per essere ammessi al bonus devono soddisfare:
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- i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti:
- dal Dm 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal Dm 26 gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020
- dal Dm 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
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Traducendo, devi realizzare obbligatoriamente il cappotto termico! Queste spese potrebbero essere detratte tramite l'ecobonus.

Il calcolo del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.
In molti mi chiedono se il rasante ha un'influenza dal punto di vista termico. A mio parere no!
Penso possa esserti utile l'articolo sul costo della tinteggiatura delle facciate.
3.Bonus facciate non più vigente dal 2022
Il bonus facciate al 60% e al 90% non può più essere sfruttato dal 1 gennaio 2023.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.