Familiari posso aderire a Superbonus, bonus casa, ecobonus?
I familiari possono aderire a Superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, facciate e mobili? Devono essere conviventi?
Come saprai, le detrazione dell'Agenzia delle Entrate, spettano ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo (Circolare 24.02.1998 n. 57).
Inoltre, secondo la circolare 28 del 25 luglio 2022, possono aderire al Superbonus, Sismabonus, bonus verde, bonus ristrutturazione, bonus facciate, mobili, ecobonus:
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- i familiari conviventi;
- i conviventi di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà), anche in assenza di un contratto di comodato e solo sull'immobile in cui si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 1.2).
Vediamo cosa si intende per familiari conviventi:
Cosa si intende per familiare convivente?
Come dicevo, la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.
Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR:
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- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.
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Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura oppure alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori.
Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione. Ai fini della detrazione, si considera a disposizione anche l’immobile oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso).
La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi.
Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.10, e Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 5.1).
La detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione (Risoluzione 12.06.2002 n. 184/E).
Il figlio non convivente può aderire agli incentivi?
Purtroppo no. Il familiare del proprietario deve convivere con quest'ultimo!
Il figlio convivente può aderire agli incentivi su un immobile dove non si esplica la convivenza?
Immagina che tu viva con tuo padre in via Le Mani dal Naso 1080 e di voler ristrutturare l'immobile, sempre di proprietà tuo padre, ubicato in piazza La Bomba e Scappa 1080. Anche in questo caso, non potresti richiedere l'incentivo in quanto la convivenza non si esplica su tale immobile. Stesso dicasi qualora l'immobile di piazza La Bomba e Scappa 1080 fosse locato ad un terzo. Potrebbe tuttavia farlo tuo padre.
Comodato o affitto
Nell'interpello 16 del 2021 è stato chiarito come:
"una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari”.
Ne segue che, se il familiare non fosse "convivente", al fine di permettergli l'accesso al bonus, sarebbe possibile affittargli o attriburgli in comodato l'unità oggetto di intervento.
Sconto in fattura e cessione del credito
Qualora tu potessi detrarre la spesa, rispettando tutto quanto detto in precedenza, potresti anche cedere il credito o chiedere lo sconto in fattura a fornitori o imprese. Infatti, si tratta di strade alternative perseguibili da contribuente.
Tuttavia, con il decreto-legge 11/2023, potranno beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito soltanto i soggetti che hanno avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di cotruire) prima del 17 febbraio 2023 e avvio dei lavori entro il 30 marzo 2024.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.