Bonus sicurezza 2026: quando e come richiederlo

Cos'è il bonus sicurezza, quando si può richiedere e come richiederlo. Quale IVA applicare?

bonus sicurezza

Una parte delle spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi può essere portate in detrazione dalle tasse IRPEF!

Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

In cosa consiste il bonus sicurezza?

Vediamo in cosa consistono le detrazioni fiscali previste dal bonus sicurezza (art. 16-bis, comma 1, lett. f) del TUIR).

In pratica, il bonus sicurezza consente di recuperare parte delle spese sostenute per interventi finalizzati a prevenire atti illeciti, come furti, intrusioni o aggressioni.

Facciamo un esempio semplice.

Immagina di installare un impianto di allarme, delle grate oppure una porta blindata e di spendere complessivamente 10.000 euro. In base alla normativa vigente, puoi recuperare il 50% della spesa (oppure il 36% in alcune situazioni).

Questo non significa che l’Agenzia delle Entrate ti verserà direttamente 5.000 euro sul conto corrente. Il recupero avviene invece tramite detrazione Irpef: la somma viene restituita nel tempo, scalandola dalle imposte dovute negli anni successivi, in 10 quote annuali di pari importo.

Percentuale di spesa detraibile

Come ti accennavo, l'aliquota della detrazione non è sempre del 50%. Infatti, secondo la normativa vigente la percentuale detraibile dipende:

  • per le persone fisiche dall'anno in cui vengono liquidati i lavori (principio di cassa per i privati);
  • dal fatto o meno che l'intervento riguardi un'abitazione principale (dimora abituale e luogo di residenza anagrafica). Si considera abitazione principale anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • dal fatto che il contribuente sia o meno titolare, al momento dell'inizio dei lavori (o di sostenimento della spesa, se antecedente) di un diritto di proprietà, della nuda proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione).
Percentuali bonus sicurezza al variare degli anni
AnnoAbitazione principale
(proprietari e titolari di diritti reali)
Altri immobili
o altri beneficiari
Massimale di spesa
2026 50% 36% 96.000 €
2027 36% 30% 96.000 €
Dal 2028 al 2033 30% 30% 48.000 €
Dal 2034 36% 36% 48.000 €

Quali interventi permettono l'accesso al bonus sicurezza?

La detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apposizione di saracinesche;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro;
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Rientrano anche i sistemi d'allarme professionali?

Rientrano nell’agevolazione anche i sistemi di allarme professionali, compresi quelli dotati di sensori, centralina, sirena e collegamento da remoto, come quelli proposti da operatori specializzati quali Verisure.

Sono detraibili le spese riferite alla fornitura e all’installazione dei dispositivi destinati alla protezione dell’immobile, mentre restano esclusi i canoni periodici relativi al monitoraggio, alla vigilanza e all’intervento delle guardie giurate.

Infine, sono esclusi gli interventi realizzati su immobili di nuova costruzione. 

Su quali immobili si può beneficiare del bonus sicurezza?

Il bonus sicurezza può essere richiesto per interventi eseguiti sulle unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, comprese quelle rurali, e sulle relative pertinenze.

Sono esclusi gli immobili destinati esclusivamente ad attività professionali, commerciali o produttive, compresi gli uffici e gli studi privati classificati in categoria A/10.

Qual è l'importo massimo detraibile?

L’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, IVA compresa, sia che i lavori riguardino abitazioni principali che seconde case.

Il limite non è autonomo per il bonus sicurezza, ma è condiviso con gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulla stessa unità immobiliare.

Chi può usufruirne?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali o personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietarii;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari dell’immobile;
  • soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
  • il convivente di fatto (more uxorio), non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

  • è stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • esegue gli interventi a proprio carico;
  • è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Come pagare?

Le spese relative ai lavori devono essere pagate mediante bonifico per agevolazioni cd. parlante bancario o postale , predisposto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il bonifico deve riportare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto che riceve il pagamento.

Quale IVA si applica?

Richiedendo il bonus sicurezza, le spese fatturate da installatori, imprese e fornitori possono essere assoggettate a differenti aliquote IVA:

  • IVA 22%:
    • gli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori (salvo che il professionista operi in regime forfettario e non esponga l’IVA in fattura);
    • acquisto diretto di beni finiti, da parte del committente, presso il produttore o il rivenditore;
  • IVA 10%:
    • prestazioni di servizi, tra cui la manodopera, relative a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
    • beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Quindi, l'aliquota agevolata al 10% sui beni sarà applicata solo se questi prodotti saranno inclusi all'interno del contratto di appalto che il committente stipulerà con l'impresa. L'impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, etc) con l'IVA al 22% e poi applicherà al committente l'IVA al 10%. Discorso a parte per gli impianti di sicurezza, che rientrano tra i cosiddetti beni significativi! Difatti, gli impianti di sicurezza rientrano tra i cosiddetti beni significativi. In caso di manutenzione ordinaria o straordinaria, l’IVA al 10% si applica al valore del bene soltanto fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello del bene significativo; l’eventuale parte eccedente è soggetta all’IVA ordinaria del 22%.

Quali documenti conservare

Per beneficiare del bonus sicurezza non è prevista la presentazione di una specifica domanda preventiva all’Agenzia delle Entrate. La documentazione deve però essere conservata ed esibita in caso di controllo. I documenti da conservare sono:

  • le fatture e le ricevute del bonifico parlante;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
  • domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (permesso di costruire, CILA, SCIA, ecc.) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • comunicazione preventiva all’Asl competente (notifica preliminare), se necessaria;
  • comunicazione all’ENEA, esclusivamente quando l’intervento realizzato rientra tra quelli soggetti a tale adempimento perché comporta un risparmio energetico, come in alcuni casi di sostituzione dei serramenti (finestre e porte).

Documenti da conservare in caso di interventi su parti comuni

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, al posto di tutto quanto sopra elencato, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione, oltre alla delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali.

Cumulabilità con altri bonus

Il bonus sicurezza concorre al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione).

È possibile beneficiare, sullo stesso immobile, anche di altre agevolazioni fiscali riferite a interventi differenti, purché le spese siano distintamente contabilizzate e ciascuna rispetti i propri requisiti. La stessa spesa non può invece beneficiare contemporaneamente di due agevolazioni.

FAQ Domande frequenti

Posso dividere la spesa tra familiari? Sono un marito e padre. Parte della spesa la può detrarre mio figlio o mia moglie?
Certo, rispettando le regole si può decidere a chi conviene maggiormente ricevere la detrazione.
I requisiti di accesso occorre mantenerli per tutto il periodo di fruizione della detrazione (10 anni)?
Il possesso di un titolo idoneo e la disponibilità dell’immobile, richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
La detrazione si perde se vendo casa prima dei 10 anni?
Non automaticamente. In caso di vendita, le rate residue si trasferiscono di regola all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.
FiscoOggi del 28 marzo: la porta blindata è agevolabile?

D: Come si può detrarre e se si può il costo della porta blindata?

R: Il montaggio di porte blindate o rinforzate rientra tra i lavori sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f, del Tuir), per i quali il proprietario o il detentore dell’immobile sul quale è effettuato l’intervento può richiedere la detrazione.[…] L’agevolazione in questione si ottiene in fase di dichiarazione dei redditi con la presentazione del modello 730 o del modello Redditi persone fisiche. La detrazione va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo...

Il bonus sicurezza in caso di nuova apertura nel muro con successiva posa di un nuovo portoncino blindato

Il bonus sicurezza spetta non solo nel caso di sostituzione del portoncino esistente, ma anche quando viene realizzata una nuova apertura nel muro con successiva posa di un nuovo portoncino blindato.

Questo perchè l’agevolazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR riguarda gli interventi finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, tra cui rientrano porte blindate.

Spero che l’articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.

Accetto i Informativa sulla privacy

____________________________

Chi sono? Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo Madera

Fin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno.

Insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze e ci occupiamo di edilizia, strutture, impianti, energetica, bonus e interior design. Ebbene sì, un ingegnere e un architetto che vanno d'accordo!

Spero che, grazie al web, diventeremo amici: Contattami

_________________________________