Superbonus: è possibile eseguire delle varianti e mantenere le scadenze?
Superbonus: le varianti in corso d'opera o finali, le nuove delibere, la variazione di impresa, committenti, interventi trainati e trainanti variano le scadenze originarie?
La circolare 13 E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate entra ulteriormente nel dettaglio della questione varianti in corso d'opera e mantenimento delle scadenze per unifamiliari, condomini, unità funzionalmente indipendenti e edificio da 2 a 4 unità e unico proprietario.
Conta la data di deposito della CILAS e la delibera di esecuzione originaria
La circolare 13 E ribadisce come:
"L’articolo 2-bis del d.l. n. 11 del 2023 reca una disposizione di interpretazione autentica secondo la quale la presentazione di un progetto in variante alla CILA, o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023.
Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante. In altri termini, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile per gli interventi agevolabili di cui al primo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 occorre fare riferimento alla data di presentazione della originaria CILA di cui al comma 13-ter del medesimo articolo 119, o del diverso titolo abilitativo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione (in genere SCIA alternativa al permesso di costruire o permesso di costruire), e, in caso di interventi condominiali, alla data della prima delibera di esecuzione dei lavori.
Variazione impresa o committenti
Sempre secondo la circolare, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi.
Variazione degli interventi trainanti e trainati
Anche la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori, non rilevano ai fini del rispetto dei termini.
Le varianti finali
Il comma 13-quinquies dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che, in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata e allo stesso modo non rilevano ai fini delle scadenze.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.