SCIA alternativa al permesso di costruire 2024: guida e modello

Quali sono gli interventi, che possono essere legittimati dalla Scia alternativa al Permesso di Costruire? Chi può presentarla? Scadenze e costi. Modello pdf editabile

Scia alternativa al permesso di costruire

In alcuni casi, che elencherò di seguito, è possibile utilizzare la Scia in alternativa al Permesso di costruire SCIALT. I tempi di istruttoria si riducono e la procedura risulta più "snella". Vediamo le casistiche:

Quali interventi?

Secondo l'art.23 del Testo Unico sull'Edilizia DPR 380 del 2001,  in alternativa  al Permesso  di  Costruire,  possono  essere realizzati mediante segnalazione certificata di Inizio di attività SCIA:

a) gli interventi di ristrutturazione "Pesante" di  cui  all’articolo 10, comma 1, lettera c). In pratica, gli Interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

b) gli interventi di  Nuova  costruzione  o  di  Ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da  piani  attuativi  comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano  precise  disposizioni  plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,  la  cui  sussistenza  sia  stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in  sede  di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli  vigenti; qualora  i  piani   attuativi   risultino   approvati   anteriormente all’entrata in vigore della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza, si  prescinde  dall’atto  di ricognizione, purché il progetto di costruzione  venga  accompagnato da  apposita  relazione  tecnica,  nella   quale   venga   asseverata l’esistenza  di  piani  attuativi  con   le   caratteristiche   sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Le Regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi  da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

Mentre, la SCIA "ordinaria" viene utilizzata per la Manutenzione straordinaria, quando non si utilizzi la Cila, per il Restauro e risanamento conservativo e per la Ristrutturazione edilizia "leggera".

 

Chi può presentarla, inizio lavori e durata.

Oltre al proprietario, possono depositare la SCIA alternativa al Permesso di Costruire: l'usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, l'amministratore di condominio (sulle sole parti comuni), il promittente acquirente e l'enfiteuta (per la costruzione di fabbricati rurali). Ovviamente, ognuno di loro, dovrà avere il permesso scritto da parte di tutti gli altri aventi titolo.

Non può depositare la pratica colui che è solo possessore dell'immobile.

Una volta protocollata la SCIA alternativa al Permesso di Costruire o Super SCIA, è necessario attendere 30 giorni, per iniziare i lavori. In questi 30 giorni, il responsabile competente, qualora riscontri l’assenza di una o  più  delle  condizioni  stabilite,  notifica  all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l'intervento o eventuali modifiche o integrazioni.

Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico  abilitato rilascia un certificato di Collaudo finale.

E' obbligatoria la Fine lavori. All'interno di tale documento, rilasciato dal progettista o da un tecnico abilitato, il professionista attesta che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto allegato alla Scia. Contestualmente va presentata anche la ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'aggiornamento catastale o la Dichiarazione che l'opera non abbia comportato modifiche al classamento.

Qual è la durata massima?

La durata massima è di 3 anni. Qualora scadesse tale termine e i lavori non fossero ancora ultimati, sarà necessaria una nuova SCIA.

Quali sono i costi?

Il costo maggiore non è dato dalla stesura della pratica di per sé, ma dalla fornitura e posa in opera dell'intervento da parte delle imprese. Le voci, che comporranno la spesa, sono:

      • Parcella dei professionisti. Non è semplice definire il costo dei professionisti incaricati, siano essi geometri, architetti o ingegneri. Molto dipenderà dalla tipologia di intervento. In generale, la parcella media si aggira intorno al 15% dell'importo lavori. Penso possa esserti utile l'articolo sulle parcelle dei professionisti;
      • diritti di istruttoria e di segreteria per il deposito delle pratiche (in genere 250 € per la SCIA, 50 € per l'aggiornamento catastale);
      • contributo di costruzione, qualora previsto. Il Comune permette la rateizzazione di questo contributo, secondo le modalità stabilite dallo stesso ente; 
      • interventi edili variabili in base all'intervento.

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Dichiarazione inesatta e/o incompleta e/o erronea - Inefficacia

Secondo la Sentenza de 11 novembre 2023  n. 1321 del Tribunale Amministrativo Regione Puglia, in presenza di una dichiarazione inesatta e/o incompleta e/o non veritiera e/o erronea (dolosamente o colposamente),  la S.C.I.A. - anche in alternativa al permesso di costruire - non si perfeziona . Ne segue che l'Amministrazione può accertare e dichiarare, in qualunque momento, l'inefficacia della segnalazione, considerato che, "per giurisprudenza consolidata, allorché il legislatore introduca strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa, quali la d.i.a. od il silenzio assenso, presupposti perché la fattispecie possa essere produttiva di effetti sono, indefettibilmente, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione dovendo l'interessato rappresentare all'Amministrazione tutti gli elementi necessari all'istruttoria procedimentale  (Consiglio di Stato, sezione sesta, 7 aprile 2021, n. 2799).

Spero che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

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