SCIA alternativa al permesso di costruire 2024: guida e modello
Quali sono gli interventi, che possono essere legittimati dalla Scia alternativa al Permesso di Costruire? Chi può presentarla? Scadenze e costi. Modello pdf editabile
In alcuni casi, che elencherò di seguito, è possibile utilizzare la Scia in alternativa al Permesso di costruire SCIALT o SuperSCIA. I tempi di istruttoria si riducono e la procedura risulta più "snella". Vediamo le casistiche:
Quando si usa e per quali interventi?
Secondo l'art.23 del Testo Unico sull'Edilizia DPR 380 del 2001, in alternativa al Permesso di Costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di Inizio di attività SCIA:
- gli interventi di ristrutturazione "Pesante" di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c). In pratica, gli Interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
- gli interventi di Nuova costruzione o di Ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza, si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica, nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Le Regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
Mentre, la SCIA "ordinaria" viene utilizzata per la Manutenzione straordinaria, quando non si utilizzi la Cila, per il Restauro e risanamento conservativo e per la Ristrutturazione edilizia "leggera".
Chi può presentarla?
Oltre al proprietario o comproprietario, possono depositare la SCIA alternativa al Permesso di Costruire:
- l'usufruttuario o nudo proprietario;
- il titolare del diritto di superficie;
- l'amministratore di condominio (sulle sole parti comuni),
- il promittente acquirente (titolare secondo l'art. 2932 codice civile) sulla base di un preliminare di acquisto in cui viene apposta l'autorizzazione a presentare la pratica da parte del promittente venditore;
- l'enfiteuta (per la costruzione di fabbricati rurali).
- professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (architetto, geometra o ingegnere), il quale può presentare la pratica se delegato da uno dei titolari a monte.
Ovviamente, ognuno di loro, dovrà avere il permesso scritto da parte di tutti gli altri aventi titolo.
Non può depositare la pratica colui che è solo possessore dell'immobile.
Dove presentare la SuperSCIA?
La Scia deve essere presentata presoo lo sportello unico per l'Edilizia del Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di intervento. In realtà, viene protocollata tramite Pec oppure tramite un'eventuale interfaccia web predisposta dal comune.
Inizio e fine lavori
Una volta protocollata la SCIA alternativa al Permesso di Costruire o Super SCIA, è necessario attendere 30 giorni, per iniziare i lavori. In questi 30 giorni, il responsabile competente, qualora riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l'intervento o eventuali modifiche o integrazioni.
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di Collaudo finale.
E' obbligatoria la Fine lavori. All'interno di tale documento, rilasciato dal progettista o da un tecnico abilitato, il professionista attesta che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto allegato alla Scia alternativa al PdC.
Contestualmente va presentata anche la ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'aggiornamento catastale o la Dichiarazione che l'opera non abbia comportato modifiche al classamento.
Qual è la durata massima?
La durata massima è di 3 anni. Qualora scadesse tale termine e i lavori non fossero ancora ultimati, sarà necessaria una nuova SCIA.
Quali sono i costi?
Il costo maggiore non è dato dalla stesura della pratica di per sé, ma dalla fornitura e posa in opera dell'intervento da parte delle imprese. Le voci, che comporranno la spesa, sono:
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- Parcella dei professionisti. Non è semplice definire il costo dei professionisti incaricati, siano essi geometri, architetti o ingegneri. Molto dipenderà dalla tipologia di intervento. In generale, la parcella media si aggira intorno al 15% dell'importo lavori. Penso possa esserti utile l'articolo sulle parcelle dei professionisti;
- diritti di istruttoria e di segreteria per il deposito delle pratiche (in genere 250 € per la SCIA, 50 € per l'aggiornamento catastale);
- contributo di costruzione, qualora previsto. Il Comune permette la rateizzazione di questo contributo, secondo le modalità stabilite dallo stesso ente;
- interventi edili variabili in base all'intervento.
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Dichiarazione inesatta e/o incompleta e/o erronea - Inefficacia
Secondo la Sentenza de 11 novembre 2023 n. 1321 del Tribunale Amministrativo Regione Puglia, in presenza di una dichiarazione inesatta e/o incompleta e/o non veritiera e/o erronea (dolosamente o colposamente), la S.C.I.A. - anche in alternativa al permesso di costruire - non si perfeziona . Ne segue che l'Amministrazione può accertare e dichiarare, in qualunque momento, l'inefficacia della segnalazione, considerato che, "per giurisprudenza consolidata, allorché il legislatore introduca strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa, quali la d.i.a. od il silenzio assenso, presupposti perché la fattispecie possa essere produttiva di effetti sono, indefettibilmente, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione dovendo l'interessato rappresentare all'Amministrazione tutti gli elementi necessari all'istruttoria procedimentale (Consiglio di Stato, sezione sesta, 7 aprile 2021, n. 2799).
Spero che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo.