Bonus facciate: massimali di spesa e i costi unitari. Rispetto dei prezzari?

Bonus facciate: quali sono i massimali di spesa e i costi unitari. Occorre rispettare il prezzario DEI o regionale? Congruità dei prezzi.

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Come sai, intervenendo sulle facciate degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B del tuo Comune (D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968), avrai diritto alla restituzione del 60% della spesa sostenuta tramite detrazioni sulle tasse Irpef future, per tutto il 2022, 2023 e 2024.

A differenza degli altri bonus dell’Agenzia delle Entrate, per le detrazioni relative al rifacimento delle facciate non è previsto alcun limite massimo detraibile, né tantomeno di spesa.

Nel solo caso della detrazione, il tetto massimo è dettato semplicemente dal tuo gettito IRPEF che produci lavorando o possedendo degli immobili. In pratica, se intendessi detrarre la spesa sostenuta dalle tasse, ovviamente dovresti pagare abbastanza imposte per poter detrarre l'intero importo.

Tuttavia, in alternativa alla detrazione, potresti optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Cedendo il credito, anche il limite del gettito IRPEF verrebbe meno. A questo punto, potresti spendere quanto vuoi. In realtà, esistono delle limitazioni dettate dal costo dei singoli interventi. Vediamo quando:

Costi unitari massimali e prezzari

Come ti accennavo, se da una parte non ti viene imposta nessuna spesa massima, per quanto attiene i costi unitari massimi relativi alle singole lavorazioni occorre distinguere tra:

      • bonus facciate qualificato, conseguibile intervenendo sulle strutture opache verticali della facciata che influiscano dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. In soldoni, la realizzazione del cappotto termico o dell'isolamento termico interno o in intercapedine;
      • bonus facciate non qualificato, conseguibile pulendo e/o tinteggiando la facciata esterna, oppure intervenendo su balconi, ornamenti o fregi.

 

 

In soldoni, la distinzione tra queste due casistiche sta nell'applicazione o meno dell'isolante termico sulle pareti. Partiamo dal bonus qualificato:

1. Bonus facciate qualificato

Nel caso di interventi di efficientamento energetico ricadenti nel bonus facciate, come la realizzazione dell’isolamento termico, oltre al rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla tabella 1 dell’Allegato E del DM 6 agosto 2020, occorre rispettare l’art.13 del Decreto efficienza energetica del 06/08/2020, secondo il quale il tecnico abilitato, dovrà sottoscrivere un computo metrico e asseverare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, seguendo i seguenti criteri:

      • i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI- Tipografia del Genio Civile;
      • nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione di cui all'articolo 8;
      • sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo l, comma l, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016..;

Difatti, il bonus facciate “qualificato”, individuato all’ art. 2 c.1 lett. b viii del decreto efficienza energetica 06/08/2020, ai sensi dell’art.8 del medesimo Decreto, ricade tra gli interventi asseverati da un tecnico abilitato. Tale asseverazione comprende la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

In conclusione, nel caso si realizzino interventi di efficientamento energetico sulle facciate, quali il cappotto termico, occorre che i costi unitari relativi alle singole lavorazioni siano inferiori a quanto indicato nei prezzari regionali o DEI. Qualora il costo unitario di una lavorazione fosse superiore a quanto previsto nei prezzari, la quota eccedente non potrà essere portata in detrazione.

Facciamo un esempio: fornitura e posa in opera del ponteggio. Se la tua ditta chiedesse 20 € al metro quadro, mentre sul prezzario DEI fosse indicato 15 €/mq, i 5 € ogni metro quadro eccedenti dovresti liquidarli di tasca tua.

Inoltre, il DL Antifrodi del 12 novembre 2021, ha introdotto l'obbligo del visto di conformità anche per questo beneficio, nel caso di sconto in fattura e cessione del credito. Scopri di più.

2. Bonus facciate non qualificato

In questo caso, esiste uno spartiacque: il DL Antifrodi 157/2021, pubblicato in gazzetta il 12 novembre 2021.

A partire da tale data, è diventata obbligatoria la congruità dei prezzi e il visto di conformità anche per il bonus facciate non qualificato.

In cosa consiste? In pratica, un commercialista oppure il responsabile di un CAF dovrà esaminare tutta la documentazione da te fornita e valutare la possibilità o meno di accedere all'incentivo, tramite il visto di conformità. Mentre, un tecnico dovrà individuare la cifra esatta che potrai detrarre, confrontando i prezzi indicati dall'impresa con i prezzari in vigore. Per approfondire, ti consiglio la lettura dell'articolo sul visto di conformità e la congruità dei prezzi.

Come specificato nella legge di bilancio 2022, per i lavori ricadenti nel bonus facciate, pur essendo edilizia libera o spendendo meno di 10.000 €, è obbligatorio il visto e la congruità dei prezzi!

Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

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