Visto di conformità: bonus ristrutturazione, ecobonus, facciate, superbonus

Che cos'è il visto di conformità, chi lo redige e quando è obbligatorio. Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Bonus Facciate, Superbonus.

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Circa un miliardo di euro di truffe legate alla cessione del credito e sconto in fattura. Una cifra enorme. Proprio per questo motivo, con il decreto-legge 157/2021 dell'11 novembre 2021 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche" (dal 12 novembre 2021 in gazzetta ufficiale) e successivamente fino ai giorni nostri, il governo ha introdotto diverse regole in contrasto ai comportamenti fraudolenti relativi ai bonus dell'Agenzia delle Entrate.

Vediamo tutti i nuovi adempimenti:

Estensione del visto di conformità ai bonus con aliquote inferiori

La novità più rilevante riguarda l'estensione del visto di conformità anche agli incentivi differenti dal Superbonus, ma solo qualora il contribuente optasse per la cessione del credito o lo sconto in fattura (ormai utile per le lavorazioni intraprese in passato). Viceversa, qualora decidessi di detrarre la spesa dall'IRPEF, non avresti bisogno dell'apposizione del visto. 

Ti ricordo che, con il decreto-legge 11/2023, potrai beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito solo qualora avessi già avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023.

Prima del decreto Antifrodi, il visto veniva richiesto solo per il Superbonus 110% e solo nel caso si optasse per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Per ricapitolare, il visto di conformità è obbligatorio per gli interventi ricadenti nel:

      • bonus ristrutturazione (o bonus casa);
      • Ecobonus 50% e 65%;
      • bonus facciate;
      • sismabonus;
      • installazione di impianti fotovoltaici o delle colonnine elettriche di ricarica;
      • superbonus.

Quindi, non occorre per il bonus verde, mobili e idrico.

Il visto di conformità, per i bonus ordinari (no superbonus), occorre indistintamente dal fatto che il credito venga ceduto alle banche, all'impresa esecutrice dei lavori e al fornitore di beni (sconto in fattura).

Esclusione per gli interventi sotto i 10.000 €

Ad eccezione del bonus facciate (non più attivo dal 2023), nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, non è necessario il visto di conformità per gli interventi ricadenti in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro. Leggi l'approfondimento!

Nel solo bonus facciate, non esiste alcun limite sotto il qualche si possono omettere tali adempimenti.

Congruità dei prezzi

Inoltre, sempre tramite il DL Frodi, sempre nel soli casi di cessione del credito e sconto in fattura, è stata estesa l'asseverazione della congruità dei prezzi da parte del tecnico incaricato anche ai bonus ad aliquote inferiori rispetto al Superbonus, secondo i prezzari già in uso (DEI o regionale) o i valori massimi che verranno stabiliti dal Ministero della Transizione ecologica MITE, con apposito decreto entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto.

Nelle more dell'adozione del decreto del MITE, la congruità delle spese può essere certificata facendo riferimento ai costi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

La FAQ del 22 novembre ha specificato che l'asseverazione del tecnico riguarda solo la congruità dei prezzi e non il possesso di tutti i requisiti necessari all'ottenimento del beneficio.

Da quando è valido il decreto?

L’assenza di una decorrenza specifica all'interno del DL Frodi comporta che l'adempimento è in vigore dal giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (12 novembre 2021).

FAQ Agenzia delle Entrate: pagamenti effettuati prima del 12 novembre

 

Con la FAQ del 22 Novembre 2021, l'Agenzia ha escluso questi adempimenti (visto di conformità e asseverazione dei costi) per le fatture liquidate prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021 (12 novembre 2021), anche qualora il contribuente non avesse ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, queste fatture devono essere state oggetto di richiesta di cessione precedentemente al 12 novembre 2021, attraverso la stipula di un contratto tra cedente e cessionario.

In pratica, qualora avessi liquidato delle fatture prima del 12 novembre, e avessi già stretto un contratto con l'impresa per lo sconto in fattura o con la banca per cessione del credito, a quel punto, su tali spese non dovresti rispettare la congruità dei prezzi, né tantomeno far apporre il visto di conformità!

Ovviamente, anche i crediti già accettati prima dell'12 novembre 2021, ed eventualmente ulteriormente ceduti dopo tale data, non viene richiesto il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.

Che cos'è il visto di conformità?

Il visto di conformità è un documento che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

visto di conformità modello

Si tratta di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista, finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo.

Inoltre, i soggetti incaricati al rilascio del visto di conformità devono verificare anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati. Anche in questo caso si tratta di un mero controllo formale di tipo documentale.

In particolare, il professionista dovrà controllare:

      • la presenza di un idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile da parte del contribuente;
      • il possesso di redditi imponibili;
      • il deposito di eventuali abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia: CILA, SCIA o Permesso di Costruire. Non necessitano di alcun titolo abilitativo gli interventi ricadenti in edilizia libera;
      • la presenza delle relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori: legge 10; asseverazione della classe di rischio dell’edificio, notifica preliminare;
      • la presenza del certificato catastale o della domanda di accatastamento;
      • i documenti comprovanti il sostenimento della spesa: fatture, ricevute fiscali, ecc.
      • i bonifici bancari o postali attestanti il pagamento delle fatture/ricevute fiscali;
      • le specifica documentazione per le spese sulle parti comuni. La certificazione da parte dell'amministratore di condominio dalla quale risultino: le generalità e il codice fiscale del condòmino, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condòmino;
      • per gli interventi di efficienza energetica, la ricevuta di trasmissione all’Enea;
      • l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
      • la polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione.

Chi può rilasciare il visto di conformità?

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, dai:

      • professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
      • professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
      • soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
      • responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF);

Sospensione nei casi di rischio

Nei casi in cui l'Agenzia delle Entrate valutasse dei profili di rischio, potrebbe bloccare fino a 30 giorni le relative comunicazioni al fine di poter realizzare un controllo preventivo!

Qualora emergessero effettivamente dei rischi di frode, la comunicazione verrebbe annullata e l'esito comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Viceversa, se all'esito del controllo non risultassero rischi, oppure fossero decorsi inutilmente i trenta giorni dalla presentazione della richiesta, la comunicazione stessa produrrebbe gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

I profili di rischio sono individuati sulla base:

a) della coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

b) dei dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Penso possa interessarti anche l'articolo sul costo del visto di conformità.

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

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