Superbonus e barriere architettoniche: ascensori ecc

Guida all'ottenimento del Superbonus per opere collegate all'abbattimento delle barriere architettoniche: rampe, scale, ascensori. Massimali detraibili.

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In principio, il Decreto Rilancio non prevedeva l'accesso al Superbonus per quelle opere volte all'abbattimento le barriere architettoniche. In pratica, tutti quegli interventi che rendono fruibili gli ambienti ai disabili. Ad esempio, l'installazione di un ascensore o di un montacarichi, nonché la posa di una rampa per disabili, e così via.

Fortunatamente, grazie ai decreti che si sono susseguiti, questi interventi possono essere trainati all'interno del Superbonus. In che senso? Realizzando contestualmente altri interventi, detti trainanti, anche l'esecuzione di queste opere potrà essere detratta tramite Superbonus.

Ma vediamo il tutto in dettaglio:

Quali opere ricadono nell'abbattimento delle barriere?

Come ti accennavo, tra le opere più note volte all'abbattimento delle barriere architettoniche abbiamo: ascensori e montacarichi, rampe per disabili, elevatori esterni e pedane elevatrici.

Inoltre, rientra la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 16-bis, c 1, lett. e, DPR 917/1986).

Di contro, non si applica al semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se migliorano la comunicazione e la mobilità del disabile. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi touch screen, computer o tastiere espanse. Al più, su questi beni, ricadenti tra i sussidi tecnici e informatici, in determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.

Ovviamente, se optassi per il Superbonus al 110%, 90%, 70% o 65% non potrai sfruttare contemporaneamente la detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie.

 

Quando può essere trainato l'intervento ne Superbonus?

Secondo l'articolo 119 comma 2 del Decreto Rilancio, l'intervento di abbattimento può essere trainato nel Superbonus, nel caso di SuperEcobonus:

"L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1."

Inoltre, sempre secondo l'Art. 119, stavolta al comma 4, l'intervento di abbattimento può essere trainato nel Superbonus 110%, anche nel caso di SuperSismabonus:

"Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione."

In soldoni, l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere trainata nel 110% sia da un intervento trainante di Ecobonus (isolamento termico delle superfici opache o sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente), sia da un intervento trainante di Sismabonus (intervento locale, miglioramento o adeguamento sismico).

Inoltre, grazie alla risposta all'interrogazione in Commissione finanze n. 5-05839 del 29/04/2021, è stato chiarito che la detrazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche spetta a prescindere dalla presenza o meno nel fabbricato di un ultrasessantacinquenne. Inoltre, è permesso l'accesso anche in assenza di disabili (risposta 455/2021 dell'Agenzia delle Entrate) nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di intervento.

Infine, anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche potrai richiedere lo sconto in fattura e la cessione del credito.  Ti ricordo che, con il decreto-legge 11/2023, potrai beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito solo qualora avessi già avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023.

Ovviamente, l'opera dovrà rispettare tutte le prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche, vedi DM 236/1989.

 

Qual è il massimale di spesa?

L'articolo 16 bis del Tiur (DPR n. 917/86), oltre a concedere l'accesso agli incentivi alle opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, concede la detrazione anche agli interventi ricadenti nel Sismabonus, nel Bonus Ristrutturazione e nel bonus impianti fotovoltaici. La spesa massima detraibile per gli interventi di cui all'art. 16 bis è stata stabilita in 96.000 €, quindi, nel caso di 110%, la detrazione non può superare i 105.600 €.

Ne segue che, i 96.000 € dovranno essere condivisi tra:

    • l’intervento di eliminazione di barriere architettoniche;
    • l'eventuale contestuale intervento di Sismabonus;
    • l'eventuale posa di un impianto fotovoltaico;
    • la ristrutturazione generale detratta al 50%.

Facciamo un esempio. Immagina di possedere una villetta unifamiliare su cui decidi di realizzare sia interventi ricadenti nel 110%, come ad esempio il consolidamento delle fondazioni (Sismabonus) e l'installazione di una rampa per disabili, sia interventi ricadenti nel bonus ristrutturazione al 50%, come ad esempio il rifacimento del bagno. Se per i primi interventi dovessi spendere più di 96.000 €, non potresti detrarre la spesa sostenuta per il rifacimento del bagno. Viceversa, se non dovessi saturare i 96000 € con le prime due opere, potresti approfittare del bonus ristrutturazione per la quota rimanente. Riportiamo un esempio numerico:

      • Consolidamento fondazioni: 80.000 €
      • Installazione rampe: 12.000 €
      • Rifacimento bagno: 7.000

La somma delle prime due opere ricadenti nel Superbonus è pari a 92.000 €. Per raggiungere i 96.000 € mancherebbero 4.000 €. Dalla spesa per il rifacimento del bagno potresti recuperare solo il 50% di 4.000 €, quindi 2.000 €. I restanti 3.000 € di spesa non potresti né detrarli, né cederli. Il rifacimento del bagno oltre a ricadere nel bonus ristrutturazione se rispettassi le regole del DM 236 89 realizzando un bagno fruibile anche dai disabili, ricadrebbe anche nel bonus abbattimento barriere architettoniche. Scopri le norme per realizzare un bagno per disabili

Ulteriori chiarimenti:

Il Ministero dell'Economia, a seguito dell'interrogazione Fragomeli "Chiarimenti sull'applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi edilizi", ha chiarito che:

      • l'abbattimento delle barriere può avvenire anche negli spazi non residenziali, come garage e cantine;
      • nel caso di intervento condominiale, il massimale dovrà essere calcolato su tutte le unità facenti parte dell'edificio e ripartito solo su chi aderirà (in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili);
      • l'intervento “trainato” deve essere eseguito tra l’inizio e la fine dei lavori relativa all'intervento trainante;

Quale IVA applicare?

Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche beneficiano dell'IVA agevolata al 4% (non 22%o 10%).  Per poterti garantire tale agevolazione, dovrai fornire il modello di autocertificazione firmato all'impresa/fornitore.

Accollo di tutte le spese da parte di un solo condomino, o di una parte di essi.

Spesso, capita che un condomino sia interessato a realizzare delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche, e gli altri no. In questo caso, il singolo condomino o un gruppo di condòmini, potrà sostenere interamente le spese previste per gli interventi ricadenti nel Superbonus 110% e di conseguenza, beneficiare dell'agevolazione fiscale (risposta 620/2021). Quindi, anche cedere il credito.

Basterà che l'assemblea condominiale esprima parere favorevole a seguito di delibera valida ai sensi dell'articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n.34 del 2020. In pratica, sarà sufficiente la maggioranza semplice.

Penso possa esserti utile l'approfondimento sui prezzi degli ascensori. A presto, Vincenzo

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

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