Ascensore - norme abbattimento barriere - dimensioni minime e bonus

Requisiti degli ascensori per il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche DM 236 1989. Dimensioni minime per l'accesso bonus

Ascensore norme abbattimento barriere dimensioni minime

Con il bonus abbattimento barriere architettoniche, gli ascensori sono le nuove star dei bonus.

Vediamo quali sono i requisiti che rendono tali elementi adatti ai disabili e rispondenti alla legge 13 del 9 gennaio 1989 e il suo regolamento di attuazione D.M. 236 del 14 giugno 1989 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

 

 

Nel caso di interventi sugli edifici esistenti, non sempre è possibile installare un ascensore. Difatti, la normativa prevede delle dimensioni minime e altre prescrizioni obbligatorie anche nel caso di nuovi edifici. Vediamole in dettaglio:

Quali sono le dimensioni minime degli ascensori

Il decreto ministeriale 236/89 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche prevede il rispetto di valori minimi di dimensioni per gli ascensori. Per poter realizzare un ascensore a norma, bisognerà che quest'ultimo abbia determinate caratteristiche, altrimenti non potrà essere costruito e costituirà un abuso.

dimensioni minime ascensore

Partiamo dagli edifici di nuova edificazione, non residenziali, come negozi, uffici, industrie ecc. L'ascensore, secondo l'art. 8.1.12, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1 cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;

2 porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;

3 piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

Mentre, negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1 cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;

2 porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;

3 piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

Infine, in caso di adeguamento di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione dove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, l'ascensore può avere le seguenti caratteristiche:

1 cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;

2 porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;

3 piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Mi raccomando, presta attenzione anche alle normative locali. Potrebbero essere più restrittive!

 

 

Non basta rispettare questi limiti:

Altre prescrizioni.

Inoltre, sempre secondo il punto 8.1.12 del DM 236/89, bisogna rispettare altre prescrizioni di legge:

ascensore disabili norme

A Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento, la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

B In tutti i casi, le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi.

CL'arresto ai piani deve avvenire con auto-livellamento con tolleranza massima ± 2 cm.

DLo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

ELa bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina.

F Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 ore.

G I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

H Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

 

Interventi su edifici esistenti: mancanza di spazio

Qualora lo spazio nel vano scale non fosse sufficiente per installare un ascensore a norma, potresti valutare il taglio delle rampe delle scale. I tagli devono essere effettuati con mezzi a rotazione evitando, dove possibile, i sistemi a percussione. Ad esempio, tagli con l'ausilio di seghe rotative con dischi diamantati di grande diametro posizionate su guide metalliche fissate alle scale.

Fai attenzione! Ricorda che il DM 236 impone anche dei limiti sulla larghezza minima delle scale, difatti:

"le rampe di scale che costituiscono parte comune (quindi in condomini) o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 metri"

mentre

"le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m."

Inoltre, il Dm 246/87, per i soli casi di nuova costruzione o ristrutturazione, impone una larghezza minima della rampa di 1,05 metri.

Tuttavia, penso possa esserti utile la sentenza 19087/2022, con cui la  Corte di cassazione ha ritenuto legittima l’installazione ex novo di un ascensore in un edificio che ne era sprovvisto nonostante la sua realizzazione comportasse una riduzione della larghezza delle scale.

Infatti, la Corte ha valutato minore il sacrificio della riduzione della larghezza delle scale argomentando sulle abitudini attuali della popolazione ritenendo che l’installazione dell’ascensore avrebbe arrecato un disagio veramente minimo nell’uso della scala poiché, pur rimanendo precluso il contemporaneo passaggio di due persone, non avrebbe impedito il comodo passaggio di una persona di corporatura media. 

Inoltre, sempre in riferimento alla larghezza minima delle rampe delle scale, quest'ultima può essere derogata mediante scrittura privata, poiché l’articolo 7 del Dm 236 del 1989 consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.

UNI EN 81.70

La norma tecnica armonizzata determina i criteri per l'accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili. Secondo tale norma, devono essere garantite tali dimensioni minime e portate.

 Tipo di ascensore

 Dimensioni minime

 Livello di accessibilità

 1

 450 kg Larghezza cabina 1000mm Profondità cabina 1250mm

 un disabile su sedia a ruote

 2

 630 kg Larghezza cabina 1100mm Profondità cabina 1400mm

 un disabile su sedia a ruote e una persona accompagnatrice

 3

 1275 kg Larghezza cabina 2000mm Profondità cabina 1400mm

 un disabile su sedia a ruote e una persona accompagnatrice e diversi altri utenti. Essa permette anche la rotazione di una sedia a ruote all'interno della cabina 

Rispettando tali limiti sarà possibile aderire al bonus abbattimento barriere architettoniche al 75%.

Spero che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

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