Conviventi di fatto: quali bonus e come ottenerli? 2025
Il bonus casa e ecobonus possono essere richiesti da un convivente di fatto, purchè ne sostenga le spese e conviva col possessore.
Come saprai, le detrazione dell'Agenzia delle Entrate, spettano ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo (Circolare 24.02.1998 n. 57).
Inoltre, secondo la circolare 28 del 25 luglio 2022, possono aderire al Superbonus, Sismabonus, bonus verde, bonus ristrutturazione, bonus facciate, mobili, ecobonus:
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- i familiari conviventi;
- i conviventi di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà), anche in assenza di un contratto di comodato e solo sull'immobile in cui si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 1.2).
Quali bonus possono richiedere i conviventi di fatto?
Bonus ristrutturazione e sismabonus
I conviventi possono aderire al bonus casa o ristrutturazione e al sismabonus:
Percentuale di detrazione |
Massimale di spesa detraibile per ogni unità |
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2024 |
50% bonus casa |
96.000 € |
2025 |
36% |
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2026 e 2027 |
30 % |
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dal 2028 |
30% |
48.000 € |
Ecobonus
Inoltre, i conviventi possono aderire anche agli ecobonus:
Percentuale di detrazione |
Detrazione massima per ogni unità |
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2024 |
dal 50% al 85% |
variabile in base all'intervento |
2025 |
36% |
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2026 e 2027 |
30 % |
Bonus mobili
Stesso dicasi per il bonus mobili. Spesa massima di 5.000 € da cui è possibile recuperare il 50% in dieci quote annuali. Scadenza: 31 dicembre 2025.
Le spese devono essere sostenute dal convivente
Secondo l'Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 184 /E del 12 giugno 2002, il familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile può usufruire dell’agevolazione se risultino essere effettivamente a suo carico le spese dei lavori già al momento dell’avvio della procedura coincidente con l’invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione finanziaria.
Solo sulle abitazioni principali, sulle prime o sulle seconde case?
Non è necessario invece che l’abitazione nella quale avviene la convivenza costituisca per entrambi l’abitazione principale.
La casa oggetto di ristrutturazione può essere anche diversa da quella principale ma l’importante è che potenzialmente la stessa sia a disposizione del proprietario e del convivente, anche quale seconda casa non affittata e come tale a disposizione.
Titolo comunale intestato al proprietario
Secondo la risposta Fisco oggi del 16/02/2024, la detrazione spetta anche qualora le abilitazioni amministrative richieste (CILA; SCIA; Permesso di Costruire) vengano intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare o convivente.
Convivenza e pagamenti pre lavori!
Attenzione, per poter fruire dei bonus è necessario che lo status di convivenza si verifichi già al momento in cui si attiva la procedura o alla data di inizio dei lavori (risoluzione n. 136/2002) e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio dei lavori.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.