Quando è obbligatoria la certificazione energetica APE? 2024

Certificazione energetica APE: quando è obbligatoria? Deroghe e quando non occorre (magazzini, garage). certificazione energetica quando è obbligatoria non occorre

La certificazione energetica ( o Attestato di prestazione energetica A.P.E.), è un documento che attesta la qualità, dal punto di vista termico della tua casa, o appartamento. Anche se non è sempre obbligatoria, ti consiglio di realizzarla per verificare il consumo annuo della tua casa ed individuare gli elementi critici da sostituire.

Difatti, un buon tecnico, oltre a indicarti i consumi e la classe energetica (da A4, la migliore a G la peggiore), ti segnalerà i punti deboli dell' involucro o dell'impianto termico e ti suggerirà gli interventi più convenienti per abbassare il prezzo della bolletta.

IMPORTANTE: chi redige l'ape è obbligato a eseguire il sopralluogo. Si rischiano sanzioni rilevanti!

Ma torniamo all'argomento dell'articolo.

 

Quando è obbligatoria la certificazione energetica APE?

Secondo l'art. 6 del Dlgs 192 del 2005 L’immobile deve essere dotato di attestato di prestazione energetica e dovrete contattare un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito etc.) nei seguenti casi:

  1. comma 1: edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante (intervento su più del 25% dell'involucro edilizio disperdente della casa e può interessare gli impianti), all’atto di chiusura dei lavori e/o prima del rilascio dell’agibilità
  2. comma 2: compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi. In questo caso deve essere allegato al contratto notarile; è il venditore a pagare il tecnico, salvo diverso accordo (clausola). Il prorpietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;
  3. comma 2: locazione (affitto) di intero immobile o singole unità immobiliari. Anche in questo caso va allegata al contratto di fitto; è il proprietario a dover pagare il tecnico. Il prorpietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;
  4. comma 6: edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con Superficie utile >250 mq; 
  5. comma 9:contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione; 
  6. comma 8: annunci immobiliari (compravendita e locazione).
  7. comma 2:trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio donazione);
  8. comma 2: comodato d'uso gratuito o meno,

Inoltre, l’obbligo di dotazione si estende ai seguenti casi di trasferimento di immobili a titolo oneroso: permuta, transazione, datio in solutum (pagamento in natura, tramite un bene mobile), conferimenti in società, assegnazione ai soci, cessione di azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili, vendita di porzioni di immobile (per esempio quote dell’alloggio del custode).

In caso di eredità, non è previsto l'obbligo in caso di successione.

Esistono delle deroghe, che ci svincolano dal far redigere la certificazione energetica:

In quali casi l’APE non è obbligatorio? Immobili esenti e deroghe

Il certificato non deve essere redatto nei casi riportati nella legge nazionale all’art.3 comma 3 del Dlgs 192/2005, ovvero: 

      • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Per fabbricato isolato con superficie utile inferiore a 50 mq si intende un fabbricato distaccato da altri edifici. Un miniappartamento di 49 mq in un condominio non è un fabbricato isolato. Un bungalow di 49 mq in un campeggio è un fabbricato isolato;
      • i fabbricati industriali e artigianali - quando gli ambienti sono riscaldati (o raffrescati) per esigenze del processo produttivo;  quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione. Questo deve essere collegato alle esigenze del processo produttivo, perché se è prevista la presenza di lavoratori, i locali devono essere climatizzati ai fini della permanenza di persone. D.Lgs. 81/08 - ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.9.2. Temperatura dei locali 1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti. 1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali;
      • quando gli ambienti sono riscaldati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Per reflui energetici si intende un recupero di fluidi (acqua, aria, vapore, fumi) già caldi per esigenze di produzione. Per esempio: un calore residuo che rappresenta lo scarto energetico di processo (calore dissipato da una batteria condensatrice di un gruppo frigorifero);
      • i fabbricati agricoli o rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
      • edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) e in cui non è prevedibile/necessario un clima abitativo come ad es. magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione, cantine, autorimesse, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. L’APE è comunque richiesto per le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
      • edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose (es. chiese)
      • i ruderi, purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile INSIEL - 16 febbraio 2017  (es. unità collabenti, costruzioni non abitabili o agibili comunque la cui utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria);
      • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità/agibilità al momento della compravendita: immobili venduti come “scheletro strutturale” (privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio) oppure immobili venduti “al rustico”(privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici), purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile. Resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del nuovo permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato;
      • i manufatti comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”), per esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.

Inoltre, non è obbligatoria in caso di sostituzione della caldaia, radiatori, infissi e finestre o impianto di riscaldamento, installazione del cappotto termico o pompa di calore (raffrescamento: climatizzatore, condizionatore), frazionamento, cambio di destinazione d'uso, rifacimento del tetto la cui superficie disperdente non è superiore al 25%, a seguito di relazione energetica "ex legge 10". Ma andrà comunque aggiornata nei casi previsti dalla legge. Penso ti possa interessare anche l'articolo sull'obbligo di aggiornamento della certificazione energetica oppure sul giusto prezzo delle certificazioni.

Una volta elencati i casi in cui è obbligatoria l'APE, vediamo per quali immobili è necessaria:

Categorie catastali e obbligo APE

La certificazione energetica è obbligatoria nelle casistiche precedentemente indicate per tutte le categorie di edifici definite dall'articolo 3 del DPR 412/93. Vediamole:

      • E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili;
      • E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili;
      • E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
      • E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
      • E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
      • E.6 Edifici adibiti ad attività sportive;
      • E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
      • E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Dette cosi, le categorie potrebbero risultare poco chiare. Sicuramente, segnalandoti le corrispondenti categorie catastali, che potresti verificare all'interno della visura catastale del tuo immobile, potresti chiarirti le idee.

Come vedrai per i Magazzini C/2 e locali di deposito, gli F/2 Unità collabenti, i C/6 Stalle, scuderie, rimesse, garage ed autorimesse non è richiesta l'APE.

Categoria catastale degli edifici
Classificazione generale degli edifici per categoria secondo il DPR 412/93
A/1 Abitazione di tipo signorile
E.1 (1) o E.1 (2)
A/2 Abitazione di tipo civile
E.1 (1) o E.1 (2)
A/3 Abitazione di tipo economico
E.1 (1) o E.1 (2)
A/4 Abitazione di tipo popolare
E.1 (1) o E.1 (2)
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare
E.1 (1) o E.1 (2)
A/6 Abitazione di tipo rurale
E.1 (1) o E.1 (2)
A/7 Abitazione in villini
E.1 (1) o E.1 (2)
A/8 Abitazione in ville
E.1 (1) o E.1 (2)
A/9 Castelli, palazzi di pregio artistico o storico
E.1 (1) o E.1 (2)
A/10 Uffici e/o studi privati
E.2
A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (es. rifugi, baite, trulli, ecc.)
E.1 (1) o E.1 (2)
B/1 Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, seminari, caserme,conventi
E.1 (1)
B/2 Case di cura e ospedali
E.3
B/3 Riformatori e prigioni
E.1 (1)
B/4 Uffici pubblici
E.2
B/5 Scuole e/o laboratori scientifici
E.7
B/6 Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d’arte, accademie che non hanno sede nella categoria A/9
E.4 (2)
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto
E.4 (2)
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
E.8
C/1 Negozi e botteghe
E.5 o E.4 (3)
C/2 Magazzini e locali di deposito
No Certificazione Energetica
E.8 / controversa, se si tratta di un deposito No APE
C/4 Fabbricati per arti e mestieri
E.8
C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse
No  Certificazione Energetica
E.8
D/2 Alberghi e pensioni
E.1 (3)
D/3 Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e simili
E.4 (1)
D/4 Case di cura ed ospedali
E.3
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione
E.2
D/6 Fabbricati e locali per attività sportive
E.6 (1) – E.6 (2) – E.6 (3)
D/7 Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni
E.8
D/7 Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni
E.5
D/10 Residence
E.1 (3)
D/11 Scuole e/o laboratori scientifici privati
E.7
F/2 Unità collabenti No Certificazione Energetica

 

Adesso dovresti aver chiaro se il tuo immobile ha o meno bisogno del certificato di prestazione energetica.

Chi deve produrre l'APE?

Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

Video guida sulla certificazione energetica

Ho pensato ti potesse essere utile il video sugli aspetti legati all'APE. Buona visione:

Spero che l'articolo ti sia stato utile. Grazie. Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

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