Certificazione energetica capannone o edificio industriale - artigianale
Certificazione energetica capannone industriale con e senza riscaldamento. Obbligo e prezzi
La certificazione energetica ( o Attestato di prestazione energetica A.P.E.), è un documento che attesta la qualità, dal punto di vista termico di una unità immobiliare, in questo caso di un capannone o di un edificio industriale o artigianale.
Dal punto di vista energetico vengono detti fabbricati ad uso produttivo e, secondo la classificazione degli edifici del DPR 412/93, rientrano nella categoria: "E8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili."
Ma vediamo prima di tutto quando il tuo edificio industriale / artigianale deve essere dotato di attestato di prestazione energetica:
Quando è obbligatoria la certificazione energetica per un capannone o edificio industriale - artigianale?
Come per gli edifici a uso abitativo, anche per gli edifici industriali è necessario munirsi di Attestato di prestazione nei seguenti casi:
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- edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante (intervento su più del 50% dell'involucro edilizio della casa e sull'impianto), all’atto di chiusura dei lavori e/o al rilascio dell’agibilità;
- compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi. In questo caso deve essere allegato al contratto notarile; è il venditore a pagare il tecnico, salvo diverso accordo (clausola);
- locazione (affitto) di intero immobile o singole unità immobiliari. Anche in questo caso va allegata al contratto di fitto; è il proprietario a dover pagare il tecnico;
- edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con Superficie utile >250 mq;
- contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione;
- annunci immobiliari (compravendita e locazione).
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L’obbligo di dotazione si estende inoltre ai seguenti casi: permuta, transazione, datio in solutum (pagamento in natura, tramite un bene mobile), conferimenti in società, assegnazione ai soci, cessione di azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili, vendita di porzioni di immobile.
Quindi, se rientri nei casi a monte e possiedi un edificio rientrante nelle seguenti categorie catastali:
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- C/3 Laboratori e locali di deposito (se solo deposito nessuna certificazione)
- D/1 Opifici
- D/7 (Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni)
- D/8 (Fabbricati costruiti o comunque adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni).
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LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA E' OBBLIGATORIA!!
Anche se ti trovi nei casi in cui non è obbligatoria la certificazione, ti consiglio di farla redigere per verificare il consumo annuo. Specialmente nell'industria e nell'artigianato, dove i consumi sono notevoli, un buon tecnico oltre a indicarti la classe energetica ( dalla migliore A4 a G, la peggiore) del tuo immobile, ti segnalerà i punti deboli dell'"involucro" o degli impianti e ti suggerirà gli interventi più convenienti per abbassare il prezzo della bolletta.
Esistono però delle deroghe, che ti svincolano dal far redigere la certificazione energetica.
Difatti, il certificato non deve essere redatto nei casi riportati nella legge nazionale all’art.3 comma 3 del dlgs 192/2005, ovvero:
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- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Per fabbricato isolato con superficie utile inferiore a 50 metri quadri si intende un fabbricato distaccato da altri edifici;
- i fabbricati industriali e artigianali - quando gli ambienti sono riscaldati (o raffrescati) per esigenze del processo produttivo; quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione. Questo deve essere collegato alle esigenze del processo produttivo, perché se è prevista la presenza di lavoratori, i locali devono essere climatizzati ai fini della permanenza di persone;
- quando gli ambienti sono riscaldati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Per reflui energetici si intende un recupero di fluidi (acqua, aria, vapore, fumi) già caldi per esigenze di produzione. Per esempio: un calore residuo che rappresenta lo scarto energetico di processo (calore dissipato da una batteria condensatrice di un gruppo frigorifero);
- edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) e in cui non è prevedibile/necessario un clima abitativo come ad es. magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione, cantine, autorimesse, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. L’APE è comunque richiesto per le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica. - edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose - i ruderi, purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile INSIEL - 16 febbraio 2017 8;
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità/agibilità al momento della compravendita: immobili venduti come “scheletro strutturale” (privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio) oppure immobili venduti “al rustico”(privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici), purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile. Resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del nuovo permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato;
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Inoltre non è obbligatoria in caso di sostituzione della caldaia, radiatori, infissi e finestre o impianto di riscaldamento, installazione del cappotto termico o pompa di calore (raffrescamento: climatizzatore, condizionatore), frazionamento, cambio di destinazione d'uso, rifacimento del tetto, a seguito di relazione energetica "ex legge 10".
Altro aspetto che mi preme chiarire è:
Gli edifici classificati con destinazione d'uso 'E8 - attività industriali, artigianali ed assimilabili' sono soggetti a certificazione energetica anche se privi di impianto di riscaldamento e/o ACS
Infatti, nel caso di assenza di impianto si procederà a simularli in maniera virtuale. Nel processo di elaborazione dell'APE, verranno inseriti i valori degli impianti standard dell’edificio di riferimento, come indicato nel Decreto requisiti minimi.
Qual è il costo / prezzo della certificazione?
Il prezzo medio di una certificazione energetica relativa a questi edifici varia in base a molti aspetti: complessità, tipologia di immobile, tempi di consegna, distanza etc.. E' difficile fornire un costo puntuale o un range di prezzi, in quanto questi varieranno in base alla complessità della redazione.
Inoltre, occorre sottolineare che, oltre all'involucro, all'impianto di riscaldamento, di raffrescamento e per il riscaldamento dell'acqua calda, il tecnico dovrà considerare l'illuminazione degli ambienti, la ventilazione, e il trasporto delle persone (ascensori, scale mobili).
Qualora tu fossi un tecnico, ho pensato potesse esserti utile un pdf con l'elenco dei dati da rilevare per la certificazione di un immobile non residenziale. (scaricalo qui)
.Penso possa esserti utile l'articolo sui costi e tempi di realizzazione di un capannone.
Spero che l'articolo ti sia stato utile e se hai bisogno della certificazione di un capannone industriale contattami al 3472778586. Lavoriamo in tutta Italia. Grazie Vincenzo