Condizionatori / pompe di calore : edilizia libera o CILA?
L'installazione di un condizionatore / pompa di calore ricade in edilizia libera o necessita di un permesso, di una CILA o SCIA comunale? Immobili vincolati
Secondo il glossario delle opere in edilizia libera ricade, giustappunto, in Edilizia Libera senza alcun titolo abilitativo:
L'installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma dell'Impianto di climatizzazione.
Inoltre, lo stesso glossario, poco sotto, sostiene che non necessita di titolo anche:
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma della Pompa di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
Il tutto, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Quindi, semplificando se dovessi installare una pompa di calore, condizionatore o climatizzatore di potenza inferiore a 12 kW, su un immobile non vincolato, non dovresti depositare nessun titolo abilitativo o richiedere un permesso al Comune.
Negli altri casi?
Pompe di calore aria aria sopra i 12 kW o aria acqua
Per comprendere quale comunicazione inviare nei casi di installazione e sostituzione di pompe di calore aria aria sopra i 12 kW o pompe di calore aria acqua ci viene in soccorso l'Allegato II D.Lgs. 199/2021 Pompe di calore:
"Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore:
- sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando:
- riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
- sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.
L'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi suddetti potranno essere ricondotti alle voci A 5 o B 7 di cui agli Allegati "A" e "B" del D.P.R. 31 del 2017, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti."
Ne segue che, in caso di installazione di pompe di calore aria aria con potenza superiore a 40 kW è necessaria la CILA.
Mentre, per pompe di calore aria aria di potenza compresa tra i 12 kW (come da indicazione del DPR 380/2001) e i 40 kW (come da indicazione del D.Lgs. 199/2021) la situazione non è chiara. In maniera cautelativa, in tale range di potenza, presenterei una CILA in Comune. Nel più, ci sta il meno.
Per le pompe di calore aria acqua (o acqua acqua), terrei per buono il solo limite dei 40 kW. Sopra tale potenza: CILA, sotto nada.
Stesso discorso vale per Chiller, VRF / VRV e HVAC / UTA.
Pompe di calore ed edifici vincolati
Come scritto in precedenza, secondo il D.Lgs. 199/2021:
Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi suddetti potranno essere ricondotti alle voci A 5 o B 7 di cui agli Allegati "A" e "B" del D.P.R. 31 del 2017, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti."
Quindi, Per completezza riporto le voci A5 (interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica) e B7 (interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato):
- A.5 (Allegato A DPR 31/2017): installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- B.7. (Allegato B DPR 31/2017): installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo,