Comunicazione interventi F-GAS 2026: obblighi, scadenze e sanzioni

Comunicazione interventi F-GAS: quando è obbligatoria, quali apparecchiature riguarda, chi deve inviarla, entro quando e quali sono le sanzioni in caso di ritardo.

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A partire dal 25 settembre 2019, il D.P.R. 146/2018 prevede l’obbligo di comunicare alla Banca Dati F-GAS gli interventi eseguiti su apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. L’obbligo riguarda, in particolare, installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento. Il quadro normativo è stato poi aggiornato dal Regolamento (UE) 2024/573 del 7 febbraio 2024, che ha abrogato il precedente Regolamento (UE) n. 517/2014.

Comunicazione interventi F-GAS: riepilogo obblighi
ElementoRegola generaleNote
Interventi da comunicare Installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo perdite e smantellamento La comunicazione riguarda le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra
Soggetto che comunica Impresa certificata o persona certificata nei casi previsti La comunicazione avviene tramite Banca Dati F-GAS
Termine Entro 30 giorni dall’intervento Il termine decorre dall’installazione, dal primo intervento o dallo smantellamento
Sanzione Da 1.000 euro a 15.000 euro In caso di mancata o tardiva comunicazione

Quali sono i gas fluorurati F-GAS?

La comunicazione riguarda gli interventi eseguiti su apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

I gas fluorurati, chiamati anche F-GAS, sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate che contribuiscono al riscaldamento globale. Questi includono principalmente HFC (idrofluorocarburi), PFC (perfluorocarburi) e SF6 (esafluoruro di zolfo). Per i refrigeranti viene spesso utilizzata una sigla preceduta dalla lettera R. Ad esempio R32, R410a, R290, R134A.

Con il Regolamento (UE) 2024/573 sono stati inseriti anche i gas di cui all'elenco nell'allegato II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e allegato III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze.

Inoltre, tali disposizioni riguardano i prodotti e le apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Novità introdotte dal Regolamento UE 2024/573

Il Regolamento (UE) 2024/573 ha aggiornato la disciplina europea sui gas fluorurati a effetto serra, abrogando il precedente Regolamento (UE) n. 517/2014. Le principali novità riguardano l’ampliamento del campo di applicazione, nuove restrizioni all’immissione in commercio e all’uso di determinati gas fluorurati, nonché un rafforzamento degli obblighi di contenimento, recupero, certificazione e controllo.

Tra le novità più rilevanti vi è l’estensione progressiva degli obblighi anche ad alcune apparecchiature mobili e a nuovi settori, oltre all’introduzione di misure più stringenti per ridurre l’utilizzo dei gas fluorurati a maggiore impatto climatico.

Quali apparecchiature riguarda la comunicazione?

Sono interessate dalla comunicazione degli interventi le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Le apparecchiature interessate erano individuate dal Regolamento (UE) n. 517/2014, oggi abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) 2024/573, che ha ampliato e aggiornato il campo di applicazione della disciplina F-GAS.

  1. apparecchiature fisse di refrigerazione;
  2. apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, monoblocco o splittate;
  3. pompe di calore fisse;
  4. apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  5. celle frigorifero di autocarri, cioè veicoli a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettati e costruiti principalmente per il trasporto di merci ed equipaggiati con cella frigorifero, e rimorchi frigorifero;
  6. commutatori elettrici.

pompa di calore condizionatore fgas

A partire dal 12 marzo 2027, il Regolamento (UE) 2024/573 estende l’obbligo anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari.

L’estensione riguarda anche le apparecchiature di condizionamento d'aria e le pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, nonché treni, metropolitane, tram e aeromobili.

Chi è l’operatore dell’apparecchiatura?

Per operatore si intende il soggetto che esercita un effettivo controllo tecnico sul funzionamento dell’apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra. Nella pratica può coincidere con il proprietario, con il conduttore, con l’amministratore di condominio o con altro soggetto formalmente responsabile della gestione dell’impianto.

L’operatore deve conservare la documentazione relativa agli interventi eseguiti, mentre la comunicazione alla Banca Dati F-GAS viene trasmessa dall’impresa certificata o, nei casi previsti, dalla persona certificata.

Sono previste soglie minime di F-GAS?

Per la comunicazione degli interventi alla Banca Dati F-GAS non vi sono soglie minime quantitative in termini di gas fluorurati contenuti nell’apparecchiatura.

Attenzione: l’assenza di una soglia minima per la comunicazione degli interventi non va confusa con la disciplina dei controlli periodici delle perdite, che segue criteri specifici previsti dalla normativa F-GAS.

Quali interventi occorre comunicare?

Devono essere comunicati per via telematica alla Banca Dati F-GAS i seguenti interventi:

  • Installazione: assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato. Tale attività comporta l’assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio;
  • Manutenzione o assistenza: tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite. Rientrano, in particolare, le attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite;
  • Riparazione: ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si siano verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas;
  • Smantellamento: interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra;
  • Controllo delle perdite: controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Al termine della comunicazione viene rilasciato un attestato contenente le suddette informazioni.

rapporto intervento fgas

Cosa contiene la comunicazione F-GAS?

La comunicazione alla Banca Dati F-GAS contiene, in genere, i dati identificativi dell’apparecchiatura, la tipologia di intervento eseguito, la data dell’intervento, la quantità e la tipologia di gas fluorurato presente, eventualmente aggiunto o recuperato, nonché i dati dell’operatore e dell’impresa o persona certificata che ha eseguito l’attività.

Queste informazioni consentono di tracciare gli interventi eseguiti sull’apparecchiatura e di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa F-GAS.

Chi può comunicare gli interventi?

Le informazioni sono inviate dall’impresa certificata, in possesso di certificato per il regolamento 2067/2015 e 304/2008, o, nel caso di imprese non certificate, dalla persona certificata.

  • Persona che svolge attività su commutatori, secondo il regolamento 2066/2015, o celle frigorifere di camion e rimorchi, secondo il regolamento 2067/2015, per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l’impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.
  • Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori, cioè «proprietari delle apparecchiature», e si avvalgono di personale interno per le attività, secondo i regolamenti 2067/2015, 304/2008 e 2066/2015. In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.

Nel caso di imprese individuali, se il titolare dell’impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l’impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti, i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti. Al fine del rilascio della certificazione delle imprese individuali, è previsto un apposito iter all’interno dello Schema di accreditamento imprese.

Quando comunicare gli interventi?

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio, per via telematica, entro 30 giorni:

  1. dall’installazione delle apparecchiature;
  2. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  3. dallo smantellamento delle apparecchiature.

Se smantello un’apparecchiatura priva di F-GAS, l’intervento va comunicato?

L’intervento di smantellamento va comunicato. Nella comunicazione dovrà essere indicato Gas recuperato: NO. In tal caso non si dovrà indicare la tipologia e la quantità del gas, come pure la misura adottata per recuperare e smaltire il contenuto di F-GAS.

Cosa succede se comunico in ritardo un intervento F-GAS?

Secondo l'articolo 6 del Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

FAQ sulla comunicazione interventi F-GAS

La comunicazione F-GAS è sempre obbligatoria?

Sì, per gli interventi di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, nei casi previsti dalla normativa.

Chi deve comunicare l’intervento alla Banca Dati F-GAS?

La comunicazione viene effettuata dall’impresa certificata o, nei casi previsti, dalla persona fisica certificata che ha eseguito l’intervento.

Entro quanto tempo va comunicato l’intervento F-GAS?

La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’intervento.

Serve comunicare anche lo smantellamento?

Sì. Anche lo smantellamento dell’apparecchiatura deve essere comunicato alla Banca Dati F-GAS.

Cosa succede se la comunicazione viene fatta in ritardo?

La mancata o tardiva comunicazione può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.

Spero che l’articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.

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