F-GAS e comunicazione interventi 2025
A partire dal 25 settembre 2019, secondo il DPR 146/2018, le attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento delle apparecchiature che sfruttano i gas fluorurati FGAS a effetto serra devono essere comunicate online alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente. Importanti novità sono state introdotte dal regolamento (UE) 2024/573 del 7 febbraio 2024
Indice
Sono previste delle deroghe sul quantitativo minimo di FGAS?
Quali interventi occorre comunicare? Obbligo
Chi può comunicare gli interventi?
Quali sono i gas fluorurati FGAS?
La comunicazione riguarda il trattamento di apparecchiature che sfruttano i gas fluorurati FGAS a effetto serra.
I gas fluorurati, chiamati anche F-Gas, sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate che contribuiscono al riscaldamento globale. Questi includono principalmente HFC (idrofluorocarburi), PFC (perfluorocarburi) e SF6 (esafluoruro di zolfo). Per i refrigeranti viene spesso utilizzata una sigla preceduta dalla lettera R. Ad esempio R32, R410a, R290, R134A.
Con il Regolamento (UE) 2024/573 sono stati inseriti anche i gas di cui all'elenco nell'allegato II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e allegato III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
Inoltre, tali disposizioni riguardano i prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Quali apparecchi e macchine riguarda la comunicazione?
Sono interessate dalla comunicazione degli interventi gas fluorurati a effetto serra le apparecchiature sono definite dall’art. 4 par. 2 Reg. UE n. 517/2014
- apparecchiature fisse di refrigerazione;
- apparecchiature fisse di condizionamento d’aria (monoblocco o splittate);
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri (veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero) e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici;
A partire dal 12 marzo 2027, il Regolamento (UE) 2024/573, estende l’obbligo anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
Sono previste delle deroghe sul quantitativo minimo di FGAS?
Non vi sono soglie minime quantitative in termini di FGAS contenuti.
Quali interventi occorre comunicare? Obbligo
Devono essere comunicati per via telematica alla banca dati:
- Installazione: assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l’assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio;
- Manutenzione o assistenza: tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite;
- Riparazione: Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas;
- Smantellamento: interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.
- Controllo delle perdite: Controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Al termine della comunicazione viene rilasciato un attestato contenente le suddette informazioni.
Chi può comunicare gli interventi?
Le informazioni sono inviate dall’impresa certificata (in possesso di certificato per il regolamento 2067/2015 e 304/2008) o, nel caso di imprese non certificate, dalla persona certificata:
- Persona che svolge attività su commutatori (regolamento 2066/2015) o celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento 2067/2015), per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l’impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.
- Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti 2067/2015, 304/2008, 2066/2015). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.
Nel caso di imprese individuali, se il titolare dell’impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l’impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti, i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti sopra descritti. Al fine del rilascio della certificazione delle imprese individuali, è previsto un apposito iter all’interno dello Schema di accreditamento imprese.
Quando comunicare gli interventi?
La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:
- dall’installazione delle apparecchiature;
- dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- dallo smantellamento delle apparecchiature.
Se smantello un’apparecchiatura priva di Fgas, l’intervento va comunicato?
L’intervento di smantellamento va comunicato. Nella comunicazione dovrà essere indicato Gas recuperato: NO. In tal caso non si dovrà indicare la tipologia e la quantità del gas come pure la misura adottata per recuperare e smaltire il contenuto di fgas.
Cosa succede se comunico in ritardo un intervento fgas?
Secondo l'articolo 6 del Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro
Spero che l’articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.