SAL 30% Superbonus: come calcolarlo e attestarlo?
Come calcolare gli stati di avanzamento lavori SAL del Superbonus e attestarli?
Secondo l'art.121 comma 1-bis del Decreto Rilancio:
«L'opzione di cui al comma 1 (cessione del credito o sconto in fattura) può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 (superbonus) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».
In pratica, qualora aderissi al Superbonus, potresti cedere il credito ad un altro soggetto (di solito, gli Istituti finanziari, come le banche o l'impresa esecutrice dei lavori) solo al raggiungimento del 30% dei lavori. Per cedere una seconda tranche di crediti, dovresti raggiungere almeno un ulteriore 30% dei lavori. In alternativa, potresti decidere di cedere tutti i crediti in fondo ai lavori. E' una tua scelta, dettata per lo più dalla disponibilità economica.
Tuttavia, con il decreto-legge 11/2023, potranno beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito soltanto i soggetti che hanno avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di cotruire) prima del 17 febbraio 2023.
Vediamo alcune FAQ relative al raggiungimento dei SAL utili ad ottenere la cessione del credito nel caso di Superbonus 110%.
Occorre considerare il 30% della spesa complessiva sostenuta o l'ammontare massimo detraibile?
Secondo l'interpello n. 538 del 09/11/2020, per calcolare il 30%, occorre far riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.
Facciamo un esempio: immagina di spendere 60.000 € per il cappotto, ma di poter detrarre solo 50.000 €. Per il calcolo del 30% dovrai considerare la spesa complessiva sostenuta, quindi 60.000 €.
Nel caso di interventi ricadenti nel SuperEcobonus e nel SuperSismabonus, come si considera il 30%?
Ai fini del calcolo del S.A.L. minimo, gli interventi complessivi ricadenti nel SuperEcobonus (interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 art 119 D.L. 34/2020 ) devono essere considerati separatamente rispetto a quelli ricadenti nel SuperSismabonus (interventi di cui al comma 4 dell’art 119 D.L. 34/2020).
Se ad esempio, la spesa complessiva relativa al SuperSismabonus 110% fosse di 100.000 €, mentre la spesa complessiva relativa al SuperEcobonus fosse di 120.000 €, potresti raggiungere il primo SAL sismico a 30.000 €, mentre il primo SAL eco a 36.000 €. In pratica, potresti ragionare su 6 SAL ( 3 SAL SuperSismabonus e 3 SAL SuperEcobonus)!
Questa modalità di contabilizzazione potrebbe andare in contrasto con le procedure di alcune banche. Sincerati con il direttore della tua filiale che ciò sia possibile!
Facendo fede la data di pagamento, mi raccomando, tali somme devono essere fatturate e pagate!
Prendiamo inoltre l'esempio riportato nella circolare 23E del 23/06/2022.
"Qualora, sul medesimo immobile siano effettuati più interventi ammessi al Superbonus la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è
effettuata separatamente per ciascuno degli interventi agevolabili. Si ipotizzi, ad esempio, che sul medesimo edificio debbano essere realizzati interventi antisismici per un importo complessivo delle spese pari a 50.000 euro e la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale per un importo pari a 20.000 euro e che il 1° SAL emesso contabilizzi un importo dovuto per l’intervento antisismico pari a 15.000 euro e per la sostituzione della caldaia pari a 2.000 euro. In tal caso, è possibile esercitare l’opzione per lo sconto della fattura solo con riferimento all’importo corrispondente all’intervento antisismico.
Per l’importo dovuto per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale sarà, invece, possibile fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi."
Penso possa esserti utile, il modello di attestazione del SAL, creato dagli amici del portale LavoriPubblici.it
Questo vale anche nel caso di demolizione e ricostruzione?
Assolutamente sì. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate all'interno dell'interpello 53 del 27 gennaio 2022.
All'interno della risposta, l'Agenzia ritiene che se sullo stesso immobile vengono realizzati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori deve avvenire separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile, anche nel caso di demoricostruzione.
Le spese relative agli interventi trainanti e a quelli trainati, vanno considerate separatamente?
No. Sia le spese imputabili agli interventi trainati, sia i costi relativi agli interventi trainanti, concorrono unitamente al raggiungimento del 30% del costo totale, limite minimo per ottenere la cessione dei crediti.
Facciamo un esempio. Immagina di aderire al SuperEcobonus spendendo:
- 30.000 € per il cappotto;
- 20.000 € per gli infissi;
Non ti sarà sufficiente spendere 9.000 € per il cappotto per richiedere il trasferimento dei crediti relativi al primo SAL, in quanto dovrai raggiungere almeno il 30% dei lavori.
Per raggiungere il 30% è possibile considerare anche le prestazioni dei tecnici?
Ovvio. Gli oneri professionali ricadono tra le spese detraibili e di conseguenza concorrono al raggiungimento del 30%.
Nel SAL possono essere considerate le forniture consegnate ma non ancora installate?
Questa domanda mi viene posta di frequente. Sui cantieri potrebbero essere stoccati alcuni materiali, come gli isolanti, gli liquidati e consegnati, ma non ancora posati sulle pareti. Questa spesa può essere conteggiata nel SAL?
A risponderci è direttamente l'articolo 119, comma 8-bis del Dl 34/2020, il quale ritiene che:
"siano stati effettuati lavori per almeno il 30% o dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo."
Quindi, la sola fornitura dei materiali non può essere conteggiata per il raggiungimento del 30% dei lavori.
Molti colleghi ritengono che, essendo la fornitura inclusa tra i costi agevolabili, può essere conteggiata nel SAL. Io resterei cauto.
E' obbligatorio protocollare il SAL, per dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo?
Assolutamente no. Secondo la Commissione consultiva di monitoraggio, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la prova del raggiungimento del SAL passa attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del direttore dei lavori. Direttore lavori che deve essere iscritto nell'albo professionale come un architetto, un ingegnere, un geometra o perito.
Tale dichiarazione va trasmessa via pec all'impresa e al committente.
Alla dichiarazione, il direttore lavori può allegare:
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- il libretto delle misure;
- la documentazione fotografica;
- informazioni utili a un’eventuale verifica ex post da parte dei soggetti autorizzati per legge.
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Le dichiarazioni vanno conservate e allegate alla documentazione finale.
Nel caso di SuperEcobonus, è sufficiente l'invio dell'asseverazione Enea, oppure occorre anche la dichiarazione?
Essendo due differenti adempimenti, occorre l'invio di entrambi.
Per raggiungere il 30% occorre considerare anche il costo delle opere ricadenti in altri bonus?
La circolare 33 E del 6 ottobre 2022 ci ricorda che si tratta di una facoltà e non di un obbligo per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus.
Ad esempio, nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui:
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- 50.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia;
- 50.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus;
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è possibile fruire della cessione per gli interventi ammessi al Superbonus al raggiungimento di 15.000 euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti.
SAL a cavallo di due anni
Secondo la circolare 23E del 2022, il SAL pari ad almeno il 30 per cento degli interventi può essere raggiunto anche per opere realizzate in periodi d’imposta diversi.
Ad esempio, nel caso di interventi iniziati nell’anno 2022, può essere esercitata l’opzione per lo sconto di una fattura emessa a SAL nel 2023 qualora sia stato raggiunto almeno il 30 per cento degli interventi realizzati fino a quel momento (in parte nel 2022 e in parte nel 2023).
Qualora il SAL emesso non si riferisca ad almeno il 30 per cento degli interventi realizzati fino a quel momento, è possibile fruire, per i corrispondenti importi fatturati, solo della detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.