Ampliamento volumetrico: permessi, bonus e norme

E' possibile portare nel bonus le spese relative ad un ampliamento. Siano esse riferibili al ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, superbonus ecc.? Quali sono i permessi e le norme.

Ampliamento e bonus ristrutturazioni ecobonus e superbonus

Bonus

Nella risposta 12 del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito ad un contribuente la possibilità o meno di accedere ai vari bonus (ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, superbonus ecc.) nel caso di ampliamento volumetrico.

L'Istante, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2020 che ha modificato la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, chiedeva se avesse potuto detrarre integralmente tutti i costi sostenuti senza cioè escludere la parte relativa all'ampliamento.

L'agenzia ha ribadito che, ai fini dell'ottenimento della detrazione, dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.

Con la circolare n. 19/E, l'Agenzia aveva precisato che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione competeva solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".

In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione oppure dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

L'unica possibilità di portare in detrazione la spesa sostenuta per gli interventi sulla porzione ampliata è qualora demolissi e ricostruissi l'edificio e solo per quanto concerne il Supersismabonus (Risposta n. 175/2021) e qualora l'intervento riguardasse la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti (Circolare 57/E/1998, p. 3.4).

Cordolo

Ti ricordo che se dovessi ampliare a causa della realizzazione di solo cordolo, le NTC 2018 (Norme Tecniche Costruzioni aggiornate al 2018) al punto 8.4.3, sostengono che “Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a)." In questo caso, le spese, nonostante si aumenti il volume, ricadrebbero negli incentivi.

Permessi

Lìampliamento degli edifici esistenti all'esterno della sagoma esistente sono ritenuti dal Testo unico sull'edificio degli interventi di Nuova costruzione (art. 3 c.1 lett. e) e ricadenti nel Permesso di Costruire.

Nel caso di Superbonus, a partire dal 4 agosto 2021, oltre alla pratica edilizia necessaria per legittimare l'ampliamento, in Comune dovrai depositare anche la CILA Superbonus.

Legge 10

in caso di ampliamento volumetrico, è obbligatorio il deposito della relazione energetica ex-legge 10. Vediamo le FAQ di dicembre 2018:

3.8 In caso di ampliamento superiore al 15%, prevedendo che l’impianto esistente (a servizio della porzione esistente) vada a servire anche la nuova parte ampliata, e prevedendo altresì la sostituzione del generatore, come devono essere condotte le verifiche sulla parte impiantistica? Nel caso invece in cui sia installato un nuovo impianto tecnico è necessario rispettare l’obbligo di installazione di FER?

Qualora l’intervento preveda l’estensione dell’impianto esistente con sostituzione del generatore, esso non si configura come ristrutturazione dell’impianto termico. Si precisa infatti che, affinché si configuri come ristrutturazione dell’impianto termico, le modifiche ai sottosistemi devono essere sostanziali, come da definizione del D.lgs. 192/05 e smi. Per quanto riguarda gli impianti, la verifica va effettuata sul nuovo generatore. Gli obblighi di installazione di FER sono definiti dal D.lgs. 28/11 che li prevede solo per gli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

3.9 Nel caso di ampliamento superiore al 15% con il collegamento ad impianti tecnici esistenti senza installazione di nuovi generatori, le verifiche devono essere fatte sulla sola porzione ampliata o anche sul resto dell’unità immobiliare risultante? Come vanno condotte le verifiche? Nel caso di ampliamento superiore al 15% con allaccio ad impianto esistente di climatizzazione invernale e installazione di una pompa di calore per produzione di ACS a servizio della singola unità immobiliare su cui è stato fatto l’ampliamento, bisogna considerare ampliamento con nuovo impianto tecnico o collegato a impianto tecnico esistente?

In entrambi i casi le verifiche dell’involucro sono solo sulla parte ampliata. In caso di estensione dell’impianto senza installazione di generatore non vi è alcuna verifica. In caso di installazione di nuovo impianto e/o generatore di calore vi sono le verifiche delle rispettive casistiche. Sussistono poi gli obblighi relativi alla termoregolazione. Si ricorda che nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

3.13 Come si calcola il volume dell’ampliamento per verificare se maggiore o minore del 15%? Si deve calcolare rispetto al volume lordo climatizzato dell’intero edificio o della sola unità immobiliare sulla quale si sta facendo l’intervento?

Il volume dell’ampliamente deve essere valutato in maniera dipendente dal tipo di impianto di riscaldamento presente:

        • impianto di riscaldamento centralizzato: il volume dell’ampliamento deve essere valutato per intero edificio, in riferimento al volume lordo climatizzato prima dell’ampliamento;
        • impianto di riscaldamento autonomo: il volume dell’ampliamento deve essere valutato in riferimento al volume lordo climatizzato della singola unità immobiliare.

Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.

 

Accetto i Informativa sulla privacy

Segui le novità e chiedimi i chiarimenti su Telegram telegram madera blu e Whatsapp Whatsapp madera blu 

____________________________

 

CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

youtube insta facebook  linkedin  

_________________________________