Quando sono obbligatorie le fonti rinnovabili negli edifici? 2025
Obblighi e percentuali di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nuova costruzione, ristrutturazione rilevante, primo e secondo livello.
Non è sempre un piacere installare degli impianti che sfruttano le fonti rinnovabili, ma può essere un obbligo.
Fortunatamente, negli ultimi anni, la politica edificatoria mondiale premia lo sfruttamento dei combustibili eco-sostenibili. In alcuni casi, i governi ne incentivano l'uso tramite dei bonus, in altri obbligano i committenti, tramite delle prescrizioni normative, ad installare dei generatori che sfruttano il vento, il sole e il mare per generare energia.
In Italia avviene lo stesso. In particolare, l'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili viene prescritto all'interno del D.Lgs. 28/2011 successivamente abrogato dal D.Lgs. 199/2021 (regole sulle rinnovabili si applicano dal 13 giugno 2022).
Ti anticipo che sono rari i casi in cui è previsto tale l'obbligo: nuova costruzione e ristrutturazione rilevante, vedremo in seguito le definizioni. Inoltre, solo una quota del fabbisogno necessario di energia dovrà essere prodotta attraverso le fonti rinnovabili.
Ma vediamo tutti gli aspetti legati a questo obbligo:
Indice
- Dopo quali interventi è obbligatorio l'utilizzo delle fonti rinnovabili?
- Produzione minima di energia da fonti rinnovabili.
Dopo quali interventi è obbligatorio l'utilizzo delle fonti rinnovabili?
Secondo l'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 "decreto rinnovabili" e l'art. 26 del D.Lgs. 199/2021 è obbligatorio dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel caso di:
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- edificio di nuova costruzione, inteso come nuova realizzazione di immobili dotati di impianto di riscaldamento ma anche come ampliamento di edifici la cui nuova porzione climatizzata avrà un volume superiore del 15% della porzione preesistente;
- edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante, inteso come immobile esistente avente superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
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Quindi, anche se ricadessimo in una ristrutturazione di primo o secondo livello (come da decreto requisiti minimi), non sarebbe necessario l'utilizzo di fonti rinnovabili a meno che non si preveda una ristrutturazione rilevante dell'edificio.
Passiamo alle percentuali minime di rinnovabile da prevedere:
Produzione minima di energia da fonti rinnovabili.
Se ricadessi in uno dei due casi sopraelencati, dovrai contattare un termo-tecnico. Quest'ultimo dovrà calcolare l'energia necessaria per produrre acqua calda sia per il riscaldamento sia per uso sanitario all'interno del tuo appartamento;
Interventi successivi al 13 giugno 2022
Secondo l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante avviati successivamente al 13/06/2022, "sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto :
- della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e
- del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule."
Per gli edifici pubblici il limite è incrementato al 65%.
Attenzione, questi indici sono dettati dalle normative nazionali. Le regioni potrebbero aver incrementato le percentuali minime. Ti conviene controllare!
Un'ulteriore prescrizione è la:
Potenza elettrica minima da installare.
La normativa, oltre ad imporre una percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, prescrive una potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dovrà essere superiore a:
Edifici privati P (kw) = k x S (mq)
- dove k vale 0,05 per i nuovi edifici, 0,055 per i nuovi edifici pubblici, 0,025 per gli edifici esistenti e 0,0275 per gli edifici esistenti pubblici
- S indica la superficie del piano terreno dell’edificio e non si condsiderano le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'intallazione degli impianti.
Il calcolo è semplice. Ad esempio, per la costruzione di una villetta mono-piano di circa 100 mq occorre prevedere l’installazione di un impianto di almeno 100 x 0,05 = 5 kw di potenza.
Se non vengono rispettate queste prescrizioni, il Comune non rilascerà il titolo edilizio.
Il presente decreto, ha validità per gli immobili residenziali, commerciali e i capannoni industriali.
Vorresti svincolarti da questo obbligo?
Deroghe.
Esistono due deroghe al rispetto delle prescrizioni sopracitate:
1. Le percentuali possono non essere rispettate qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento con la quale si soddisfi l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria dell'immobile.
2. Inoltre, non dovrai rispettare queste quote nel caso di edifici ricadenti nell’ambito dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In questo caso, dovrai rivolgerti ad un professionista il quale attesterà che l'eventuale rispetto del D.Lgs. 28/2011 provocherebbe una variazione incompatibile con il carattere storico e artistico dell’edificio.
Il paragrafo successivo è fondamentale. Cosa intende la legge per "rinnovabile"?
Quali fonti ritiene rinnovabili la normativa?
Il DM 26/06/2015 chiamato dei «requisiti minimi» ci definisce quali sono le fonti rinnovabili di energia FER o comunque in che percentuali si possono ritenere tali.
In particolare, nella tabella 1 vengono indicati i fattori di conversione in energia primaria.
Aldilà del significato di questo fattore, per ciascuna fonte energetica (metano, pellet, ecc.), dalla tabella si può desumere la quota parte dei consumi che la normativa ritiene rinnovabile (ren) e, viceversa, cosa giudica non rinnovabile (nren).
Ma vediamo come interpretare la tabella.
Partiamo dal gas metano o dal GPL: Fpnren=1,05 , Fpren=0 quindi Fptot=1,05 kWh. Ciò significa che, il metano è completamente nren e cioè non rinnovabile. Anche il carbone e il gasolio sono considerati al 100% non rinnovabili.
Passiamo alle biomasse solide come pellet, cippato e legna: Fpnren=0,2 , Fpren=0,8 quindi Fptot=0,2 + 0,8=1,0 kWh. L'ottanta per cento dell'energia prodotta dalle biomasse solide è considerata rinnovabile.
Valutiamo anche l'energia elettrica che viene utilizzata, ad esempio, dalle pompe di calore e dai climatizzatori: fpnren=1,95 , fpren=0, 47 , Fptot=1,95 + 0,47 = 2,42 kWh. Circa il 19% dell'energia prodotta tramite la corrente elettrica è considerata rinnovabile.
Infine, i pannelli solari termico e gli impianti fotovoltaici sono ritenuti generatori che sfruttano le fonti rinnovabili al 100%.
Il D.Lgs. 28/2011, ci impone che, "nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda."
Per i curiosi, vediamo cosa si intende per fattore di conversione in energia primaria. Per stimare il reale consumo, oltre al quantitativo di gas, biomassa o elettricità impiegato è necessario computare anche lo "spreco" di energia causato dall'estrazione, dal trasporto e dallo stoccaggio del materiale.
Prendiamo il valore dell'elettricità dalla tabella. Per 1 kWh prelevato dalla "presa" vengono consumati, a causa di trasformazione, trasporto, ecc., 2,42 kWh di energia primaria. Di questa energia, una quota pari a 0,47 kWh è considerata rinnovabile in quanto prodotta da centrali elettriche di tipo rinnovabile: fotovoltaico, eolico, idroelettrico, ecc.. Mentre 1,95 kWh non sono rinnovabili in quanto prodotti da gas naturale, carbone, ecc..
Per concludere, il quantitativo minimo di fonti rinnovabili utilizzate viene verificato da un termo-tecnico all'interno della relazione energetica ex- legge 10.
Interventi precedenti al 13 giugno 2022
Ora focalizziamoci sulla quota di fabbisogno che occorre soddisfare tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili per gli interventi avviati prima del 13 giugno 2022. Vediamo le percentuali minime (valide per gli interventi successivi al 2018) indicate dalla normativa:
Imposta |
Riscaldamento + ACS + Raffrescamento |
ACS |
privati |
50% |
50% |
pubblici |
55 % |
55 % |
pubblici in centro storico |
27,5 % |
27,5 % |
privati in centro storico |
25 % |
25 % |
Come avrai notato, nel caso di edifici privati, il 50% dell'energia necessaria per produrre l'acqua calda sanitaria ACS e il 50 % dei consumi previsti per generare riscaldamento + raffrescamento + ACS dovrà essere fornita da generatori a fonti rinnovabili.
Rispetto agli edifici privati, le quote di energia rinnovabile da utilizzare vengono aumentate del 10% nel caso di edifici pubblici e ridotte del 50% nel caso di edifici situati nel centro storico. Per centro storico si intende la zona A, così come definita decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444.
Inoltre, per soddisfare queste percentuali, il decreto nega l'uso esclusivo di impianti per la produzione di energia elettrica che alimentano dispositivi per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Quindi, non sarà sufficiente installare un impianto fotovoltaico che produca corrente elettrica, ma dovrai integrare l'impianto con dei pannelli solari per la produzione di acqua calda o delle pompe di calore per riscaldare e raffrescare la tua casa.
Un'ulteriore prescrizione è la:
Potenza elettrica minima da installare prima del 13 giugno 2022
La normativa, oltre ad imporre una percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, prescrive una potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dovrà essere superiore a:
Edifici privati P (kw) = S (mq) / 50
Edifici pubblici P (kw) = S (mq) /55
dove con S si indica la superficie del piano terreno dell’edificio.
Il calcolo è semplice. Ad esempio, per la costruzione di una villetta mono-piano di circa 100 mq occorre prevedere l’installazione di un impianto di almeno 100 / 50 = 2 kw di potenza. Per l'edificazione di un condominio di 4 piani composto da due appartamenti al piano terra di 150 mq ciascuno occorre prevedere un generatore che sfrutti le rinnovabili di almeno 150 x 2 / 50 = 6 kw.i.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.