Quando sono obbligatorie le fonti rinnovabili negli edifici? 2026

Obblighi e percentuali di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nuova costruzione, ristrutturazione rilevante, primo e secondo livello.

obbligo fonti rinnovabili

Non è sempre un piacere installare degli impianti che sfruttano le fonti rinnovabili, ma può essere un obbligo.

Fortunatamente, negli ultimi anni, la politica edificatoria mondiale premia lo sfruttamento dei combustibili eco-sostenibili. In alcuni casi, i governi ne incentivano l'uso tramite dei bonus, in altri obbligano i committenti, tramite delle prescrizioni normative, ad installare dei generatori che sfruttano il vento, il sole e il mare per generare energia.

Ma vediamo tutti gli aspetti legati a questo obbligo:

Normativa di riferimento

L'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili viene prescritto all'interno del D.Lgs. 28/2011 successivamente sostituito dal D.Lgs. 199/2021 (regole sulle rinnovabili si applicano dal 13 giugno 2022).

Ultime novità riguardano il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (di attuazionde della direttiva RED3) il cui Allegato III per i titoli/interventi interessati diventa operativo dal 3 agosto 2026 

Dopo quali interventi è obbligatorio l'utilizzo delle fonti rinnovabili?

Secondo l'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 "decreto rinnovabili", l'art. 26 del D.Lgs. 199/2021 e il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, a partire dal 3 agosto 2026 è obbligatorio dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel caso di:

  • edifici di nuova costruzione;
  • edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello;
  • edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti di secondo livello;
  • edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.
Obblighi minimi di copertura da fonti rinnovabili dal 3 agosto 2026
Tipologia di interventoCopertura minima ACSCopertura minima ACS + riscaldamento + raffrescamentoEdifici pubblici
Nuova costruzione 60% 60% 65% ACS e 65% ACS + riscaldamento + raffrescamento
Ristrutturazione importante di primo livello 40% 40% 45% ACS e 45% ACS + riscaldamento + raffrescamento
Ristrutturazione importante di secondo livello Non previsto come obbligo autonomo 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva 20% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva
Ristrutturazione dell’impianto termico Non previsto come obbligo autonomo 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva 20% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva

Per quali interventi non è obbligatorio l'utilizzo delle fonti rinnovabili?

Non è previto nel caso di:

  • Nuova installazione di impianto.
  • Sostituzione del generatore.
  • Ampliamento o recupero di volumi precedentemente non climatizzati di edifici esistenti dotati di nuovi impianti o collegati a impianto esistente.
  • Riqualificazione energetica dell’involucro.

L’applicazione delle nuove regole sulle FER per le demolizioni e ricostruzioni attualmente non è chiara.

Per quali immobili è necessario?

Il presente decreto, ha validità per gli immobili residenziali, direzionali, commerciali e i capannoni industriali.

Passiamo alle percentuali minime di rinnovabile da prevedere:

Produzione minima di energia da fonti rinnovabili.

Se ricadessi in uno dei due casi sopraelencati, dovrai contattare un termotecnico. Quest'ultimo dovrà calcolare l'energia necessaria per produrre acqua calda sia per il riscaldamento sia per uso sanitario all'interno del tuo appartamento nei seguenti casi.

Nuova Costruzione

Secondo l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5, gli interventi di nuova costruzione avviati successivamente al 3 agosto 2026 "sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:

  • della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva."

Ristrutturazioni importanti di primo livello

Secondo l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5, le ristrutturazioni importanti di primo livello avviate successivamente al 3 agosto 2026 "sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:

  • della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva."

Ristrutturazioni importanti di secondo livello e ristrutturazione dell’impianto termico

Secondo l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5, le ristrutturazioni importanti di secondo livello avviate successivamente al 3 agosto 2026 "sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il rispetto della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;

Precisazioni: no effetto Joule

Secondo il comma 2 dell'Allegato III, gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore.

Quali impianti sfruttano l'effetto Joule?

Sfruttano l’effetto Joule gli impianti e i dispositivi che producono calore tramite una resistenza elettrica. In questi casi, l’energia elettrica viene trasformata direttamente in calore.

Rientrano, ad esempio, tra gli impianti a effetto Joule:

- boiler elettrici tradizionali per la produzione di acqua calda sanitaria;

- scaldabagni elettrici ad accumulo o istantanei con resistenza;

- radiatori elettrici;

- termoconvettori elettrici;

- stufe elettriche;

- pannelli radianti elettrici;

- cavi scaldanti elettrici;

- impianti di riscaldamento elettrico diretto a pavimento, parete o soffitto.

Non rientrano invece, di norma, tra gli impianti a puro effetto Joule le pompe di calore, perché non producono calore tramite una semplice resistenza elettrica, ma trasferiscono energia termica dall’aria, dall’acqua o dal terreno.

Per questo motivo, ai fini degli obblighi sulle fonti rinnovabili, non è generalmente sufficiente installare un impianto fotovoltaico che alimenta esclusivamente dispositivi elettrici a resistenza, salvo il caso delle unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore.

Attenzione, questi indici sono dettati dalle normative nazionali. Le regioni potrebbero aver incrementato le percentuali minime. Ti conviene controllare!

Un'ulteriore prescrizione è la:

Potenza elettrica minima da installare.

La normativa, oltre ad imporre una percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, prescrive una potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dovrà essere superiore a:

Edifici privati P (kW) = k x S (mq)

  • dove k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
  • S la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in mq. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le
    pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.
Potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
Tipologia edificioFormula edifici privatiFormula edifici pubbliciEsempio con S = 100 mq
Edificio di nuova costruzione P = 0,05 × S P = 0,05 × S + 10% Privato: 5 kW
Pubblico: 5,5 kW
Edificio esistente P = 0,025 × S P = 0,025 × S + 10% Privato: 2,5 kW
Pubblico: 2,75 kW

Esempio potenza elettrica minima da installare.

Il calcolo è semplice. Ad esempio, per la costruzione di una villetta mono-piano di circa 100 mq occorre prevedere l’installazione di un impianto di almeno 100 x 0,05 = 5 kw di potenza.

Maggiorazione delle percentuali per gli edifici pubblici

Per gli edifici pubblici:

  • gli obblighi percentuali di produzione minima di energia da fonti rinnovabili sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali;
  • gli obblighi di potenza minima sono incrementati del 10%.

Se non vengono rispettate queste prescrizioni, il Comune non rilascerà il titolo edilizio.

Vorresti svincolarti da questo obbligo?

Deroghe

Col teleriscaldamento non sono obbligatorie le FER

Ai sensi dell'art. 2 comma 4  ALLEGATO III del DLgs 199/2021 il rispetto delle prescrizioni sopracitate non è dovuto in caso in cui l'edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come definito dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento
e/o il teleraffrescamento copra l’intero fabbisogno energia termica per raffrescamento.

Casi di impossibilità tecnica o di non convenienza economica di ottemperare all’obbligo

  1. L’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare agli obblighi sopracitati deve essere evidenziata dal progettista nella relazione energetica legge 10 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il progettista comunica tali informazioni al Comune, secondo le modalità da esso individuate.

  1. Nei casi di cui al punto 1, per gli edifici nuovi o per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.
  2. Ai fini della determinazione del valore di EPH,C,W,nren,limite di cui al punto 2 si determina il valore di EPH,C,W,nren,rif,standard, per l’edificio di riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1, Capitolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici e successive modificazioni e integrazioni , dotandolo delle tecnologie e delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite da quest’ultimo e di efficienze medie stagionali sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione di cui alla seguente Tabella 1:
Tabella 1 – Efficienza sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione
ServizioEfficienza
Climatizzazione invernale 1,54
Climatizzazione estiva 1,28
Produzione di acqua calda sanitaria 1,28
Nota: i valori delle efficienze per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e per la produzione di ACS tengono già conto del fattore di conversione dell’energia primaria non rinnovabile.

Dove possono essere installati gli impianti?

Gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi devono essere realizzati all’interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l’impronta a terra dei fabbricati e un’area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo.

Installazione di fotovoltaico e solare

Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

Il paragrafo successivo è fondamentale. Cosa intende la legge per "rinnovabile"?

Quali fonti ritiene rinnovabili la normativa?

Il DM 26/06/2015 chiamato dei «requisiti minimi» ci definisce quali sono le fonti rinnovabili di energia FER o comunque in che percentuali si possono ritenere tali.

In particolare, nella tabella 1 vengono indicati i fattori di conversione in energia primaria.

Aldilà del significato di questo fattore, per ciascuna fonte energetica (metano, pellet, ecc.), dalla tabella si può desumere la quota parte dei consumi che la normativa ritiene rinnovabile (ren) e, viceversa, cosa giudica non rinnovabile (nren).

fattori di conversione in energia primaria

Ma vediamo come interpretare la tabella.

Partiamo dal gas metano o dal GPL: Fpnren=1,05 , Fpren=0 quindi Fptot=1,05 kWh. Ciò significa che, il metano è completamente nren e cioè non rinnovabile. Anche il carbone e il gasolio sono considerati al 100% non rinnovabili.

Passiamo alle biomasse solide come pellet, cippato e legna: Fpnren=0,2 , Fpren=0,8 quindi Fptot=0,2 + 0,8=1,0 kWh. L'ottanta per cento dell'energia prodotta dalle biomasse solide è considerata rinnovabile.

Valutiamo anche l'energia elettrica che viene utilizzata, ad esempio, dalle pompe di calore e dai climatizzatori: fpnren=1,95 , fpren=0, 47 , Fptot=1,95 + 0,47 = 2,42 kWh. Circa il 19% dell'energia prodotta tramite la corrente elettrica è considerata rinnovabile.

Infine, i pannelli solari termico e gli impianti fotovoltaici sono ritenuti generatori che sfruttano le fonti rinnovabili al 100%.

Il D.Lgs. 28/2011, ci impone che, "nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda."

Per i curiosi, vediamo cosa si intende per fattore di conversione in energia primaria. Per stimare il reale consumo, oltre al quantitativo di gas, biomassa o elettricità impiegato è necessario computare anche lo "spreco" di energia causato dall'estrazione, dal trasporto e dallo stoccaggio del materiale.

Prendiamo il valore dell'elettricità dalla tabella. Per 1 kWh prelevato dalla "presa" vengono consumati, a causa di trasformazione, trasporto, ecc., 2,42 kWh di energia primaria. Di questa energia, una quota pari a 0,47 kWh è considerata rinnovabile in quanto prodotta da centrali elettriche di tipo rinnovabile: fotovoltaico, eolico, idroelettrico, ecc.. Mentre 1,95 kWh non sono rinnovabili in quanto prodotti da gas naturale, carbone, ecc..

Per concludere, il quantitativo minimo di fonti rinnovabili utilizzate viene verificato da un termo-tecnico all'interno della relazione energetica ex- legge 10.

Obbligo trasmissione legge 10 al GSE

Una copia della relazione legge 10 deve essere trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia.

Interventi precedenti al 3 agosto 2026

Interventi tra il 13 giugno 2022 e il 3 agosto 2026: quali interventi richiedevano l'obbligo FER?

Secondo l'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 "decreto rinnovabili" e l'art. 26 del D.Lgs. 199/2021 è obbligatorio dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel caso di:

1. edificio di nuova costruzione, inteso come nuova realizzazione di immobili dotati di impianto di riscaldamento ma anche come ampliamento di edifici la cui nuova porzione climatizzata avrà un volume superiore del 15% della porzione preesistente;

2. edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante, inteso come immobile esistente avente superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

Interventi tra il 13 giugno 2022 e il 3 agosto 2026: Produzione minima di energia da fonti rinnovabili.

Secondo l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante avviati successivamente al 13/06/2022:

"sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:

della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e

del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

Interventi precedenti al 13 giugno 2022: Produzione minima di energia da fonti rinnovabili.

Ora focalizziamoci sulla quota di fabbisogno che occorre soddisfare tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili per gli interventi avviati prima del 13 giugno 2022. Vediamo le percentuali minime (valide per gli interventi successivi al 2018) indicate dalla normativa:

ImpostaRiscaldamento + ACS + RaffrescamentoACS
privati 50% 50%
pubblici 55 % 55 %
pubblici in centro storico 27,5 % 27,5 %
privati in centro storico 25 % 25 %

Come avrai notato, nel caso di edifici privati, il 50% dell'energia necessaria per produrre l'acqua calda sanitaria ACS e il 50 % dei consumi previsti per generare riscaldamento + raffrescamento + ACS dovrà essere fornita da generatori a fonti rinnovabili.

Rispetto agli edifici privati, le quote di energia rinnovabile da utilizzare vengono aumentate del 10% nel caso di edifici pubblici e ridotte del 50% nel caso di edifici situati nel centro storico. Per centro storico si intende la zona A, così come definita decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444.

Inoltre, per soddisfare queste percentuali, il decreto nega l'uso esclusivo di impianti per la produzione di energia elettrica che alimentano dispositivi per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Quindi, non sarà sufficiente installare un impianto fotovoltaico che produca corrente elettrica, ma dovrai integrare l'impianto con dei pannelli solari per la produzione di acqua calda o delle pompe di calore per riscaldare e raffrescare la tua casa.

Un'ulteriore prescrizione è la:

Potenza elettrica minima da installare prima del 13 giugno 2022

La normativa, oltre ad imporre una percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, prescrive una potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dovrà essere superiore a:

Edifici privati P (kw) = S (mq) / 50

Edifici pubblici P (kw) = S (mq) /55

dove con S si indica la superficie del piano terreno dell’edificio.

Il calcolo è semplice. Ad esempio, per la costruzione di una villetta mono-piano di circa 100 mq occorre prevedere l’installazione di un impianto di almeno 100 / 50 = 2 kw di potenza. Per l'edificazione di un condominio di 4 piani composto da due appartamenti al piano terra di 150 mq ciascuno occorre prevedere un generatore che sfrutti le rinnovabili di almeno 150 x 2 / 50 = 6 kw.i.

Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.

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