Camino e stufa sono ritenuti impianti? Ecobonus e Superbonus
I camini e stufe presenti nelle vecchie case sono ritenuti un impianto esistente? E' possibile aderire al Superbonus o all'Ecobonus 65%?
Con i bonus, tutti hanno intenzione di intervenire su vecchi edifici, magari in condizioni fatiscenti e addirittura ruderi.
Spesso, questi edifici sono riscaldati con un solo camino o con delle stufe a legna.
Come saprai, l’Agenzia delle Entrate ha più volte puntualizzato che, per ottenere il Superbonus o l’Ecobonus con l’aliquota più bassa (65%), è necessaria la presenza nell'edificio dell’impianto termico (circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007). Quindi, prima dei lavori, l’edificio deve essere già dotato di impianto termico.
Per poter accedere all’Ecobonus o Superbonus occorre che gli ambienti dell’edificio siano attualmente (ma anche successivamente) riscaldati attraverso un impianto termico così come definito dal D.Lgs 48/2020.
Ma cosa si intende per impianto termico?
Definizione di impianto termico
Di recente è cambiata la definizione di impianto termico, e questa cosa “casca a fagiuolo”. Secondo il Decreto legislativo 48 del 2020:
l’impianto termico è un impianto tecnologico fisso (non può essere, ad esempio, una stufetta elettrica che puoi spostare) destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti (quindi, un generatore che riscalda e/o raffresca), con o senza produzione di acqua calda sanitaria (quella dei rubinetti), o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Non sono considerati impianti termici, i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari. In pratica, se hai solo uno scaldino per l’acqua, non è considerato un impianto.
Rispetto alla vecchia definizione di impianto, è scomparsa la potenza minima che deve avere un generatore per essere ritenuto un impianto, si parlava di 5kw.
In pratica l'impianto può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico (GPL, elettrico, metano, pellet, legna, biomassa) e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (FAQ 4 ENEA sul superbonus).
Un camino o una stufa sono ritenuti impianto termico?
Da quando è stato introdotto il Superbonus, è vivo il confronto tra i professionisti circa l’inclusione di suddetti dispositivi tra gli impianti termici. Inoltre, il Dlgs 48/2020 è in vigore da poco e alcuni aspetti lasciano alla libera interpretazione.
Ci ha pensato la Supercircolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate a mettere un punto sulla questione. Alla domanda se una stufa a legna o a pellet può essere considerata impianto di riscaldamento, l'Agenzia risponde:
"......che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento. Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento». Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E). Di conseguenza sarà possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.
HABEMUS RISPOSTA: si possono accedere al bonus gli edifici riscaldati dal camino o dalla stufa!!
Camino o stufa in una sola stanza della casa
Nella circolare 24/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate è stato precisato che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.
Per quanto riguarda i vani adiacenti ai locali riscaldati da camini e stufe, lo stesso ing. Prisinzano di Enea li considera riscaldati solo se tale proprietà viene asseverata da un tecnico abilitato. Quindi, non è importante che il camino sia presente in tutti gli ambienti, ma occorre dimostrare che, attraverso canalizzazioni o con la circolazione stessa dell’aria, quest'ultimo riscaldi anche i vani adiacenti.
Il professionista dovrà includere questi vani all’interno delle zone termiche ai sensi delle UNI TS 11300-1 (differenza massima di 4° del set point della destinazione d’uso).
Superbonus e ruderi "riscaldati"
Anche nel caso dei ruderi, dove magari manca una parte di tetto o gli infissi, che ti consiglio di ripristinare, puoi accedere all’incentivo, ma vale quanto già detto sull'esistenza dell'impianto termico. Se stai pensando di demolirlo o ricostruirlo, ti consiglio la lettura di questo articolo.
Interventi su ambienti riscaldati ma non abitabili possono accedere?
Si, ma bisogna dimostrare la legittimità del riscaldamento.
Come dimostrare la presenza di un camino.
L'agenzia delle Entrate non ha chiarito il punto. Quello che ti consiglio è di predisporre:
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- una corposa documentazione fotografica;
- una dichiarazione da parte di un termotecnico circa la presenza di un impianto termico, con calcolo della potenza erogata dal camino e inclusione nelle zone termiche dei vani adiacenti alla stanza riscaldata tramite camino.
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Se una casa non fosse dotata di camino o altro impianto, non potrai aderire nè al Superbonus e nemmeno all'Ecobonus 65% o 50%. Ma potresti aderire al bonus casa e al Supersismabonus, rispettando le prescrizioni indicate dall'Agenzia delle Entrate.
Questo discorso non vale nelle Regioni, come la Toscana, che richiedono l'accatastamento dei camini:
Registrazione camini al catasto impianti
A seguito delle evoluzioni normative, alcune regioni, quale la Toscana, pur non richiedendo controlli di efficienza energetica, come indicato all’art. 13 comma 10 del regolamento regionale DPGR 25/R/2015, per i caminetti aperti richiede l'accatastamento, a prescindere dalla potenza utile, a seguito delle modifiche introdotte alla L.R. n.39/2005 da parte della L.R. n. 24/2022. Esistono delle deroghe.
Prima di salutarti, non conta se realizzi solo il cappotto, o altri interventi diversi dalla sostituzione del generatore, a prescindere, per accedere all'Ecobonus o al Superbonus, deve essere presente un impianto.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.