Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus: spettano anche alle società? 2024
Il bonus ristrutturazione, il sismabonus e / o l'ecobonus spettano alle società Srl, Sas, Snc, Spa, ai lavoratori autonomi o ai professionisti?
Per tutto il 2022, 2023, 2024 l'Agenzia delle Entrate ha messo in campo importanti incentivi per la riqualificazione edilizia ed energetica degli immobili.
In generale, i privati accedono alla totalità degli incentivi. Ma le società? Vediamo come dovrai comportarti al variare del bonus:
Bonus Ristrutturazione
Oltre alle persone fisiche, possono ottenere i benefici del Bonus Ristrutturazione i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce. Quindi, per gli immobili che ricadono in ambito privatistico.
Semplificando, i bonus ristrutturazioni possono essere portati in detrazione dalle sole persone fisiche che pagano l’imposta sul reddito IRPEF. All'interno di questa categoria sono ricompresi anche i professionisti e i lavoratori autonomi che lavorano a partita IVA, e anche le micro-imprese (imprese individuali, società di persone: SS, SNC e SAS). Le aziende soggette a tassazione IRES, come le SRL, SRLS o le SPA, non possono accedere all'incentivo.
Come ti accennavo, le società di persone SS, SNC e SAS, così come gli imprenditori individuali, possono accedere al bonus ristrutturazione ma non sulle lavorazioni che riguardino i beni strumentali e i beni merce.
Ti ricordo che per beni merce si intendono tutti quei "materiali" che vengono acquistati per essere rivenduti o per essere impiegati nei processi produttivi, come, ad esempio, le materie prime. Mentre, per beni strumentali si intendono quegli "oggetti" utilizzati come supporto all'attività stessa. Ad esempio, il capannone o i macchinari per la produzione del prodotto finito.
In pratica, i lavori svolti sull'involucro dell'edificio in cui si svolge l’attività e sugli impianti a suo servizio, non rientrano tra le operazioni oggetto di detrazione, in quanto lo stabile è un bene strumentale.
Mentre, possono accedere agli incentivi i professionisti o i lavori autonomi soggetti a regime fiscale ordinario su beni privati. Viceversa, non ne hanno diritto i soggetti sottoposti al regime forfettario o dei minimi, a meno che non optino per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Detto ciò, ti consiglio la lettura dell'articolo sul bonus ristrutturazioni.
Sismabonus
L'accesso al Sismabonus è permesso anche a:
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- imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).
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E' possibile intervenire sia su beni merce, patrimoniali che strumentali (risoluzione 34/2020 del 25 giugno).
Penso possa esserti utile l'articolo sul Sisma bonus.
Ecobonus
Viceversa, chi intende aumentare l'efficienza energetica di un immobile strumentale all'esercizio dell'attività potrà sfruttare l'Ecobonus al 65% o al 50% e accedere al beneficio. Ovviamente, l'edificio su cui si interviene dovrà essere esistente e non costruito ex-novo.
In definitiva, possono accedere all'agevolazione Ecobonus, i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa (circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 ed interessa “i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi, quindi, quelli strumentali”), siano essi:
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- persone fisiche;
- società di persone: società semplice SS, società in nome collettivo SNC; società in accomandita semplice SAS;
- società di capitali: società a responsabilità limitata semplificata SRLS, società per azioni SPA, società a responsabilità limitata SRL, società in accomandita per azioni SAPA.
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Difatti, a differenza del bonus ristrutturazione, le detrazioni possono interessare l'imposta sul reddito IRES.
E' possibile intervenire sia su beni merce, patrimoniali che strumentali (risoluzione 34/2020 del 25 giugno).
E' possibile cedere il credito e lo sconto in fattura.
Ecobonus e imprese di costruzione
Possono accedere all’incentivo anche le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce (Risoluzione 34 del 25 giugno 2020).
Nella risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come la Corte di Cassazione sia intervenuta con alcune sentenze, affermando il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale, …, di cui all’art. 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi” (cfr. Sez. V, nn. 19815 e 19816 depositate il 23 luglio 2019; nn. 29162 e 29164 depositate il 12 novembre 2019) ovvero “su edifici riassegnati ai soci” (cfr. Sez. V, n. 29163 depositata il 12 novembre 2019).
In considerazione di ciò, secondo l’Agenzia, l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Inoltre, secondo l’interpello n.437 del 24 giugno 2021:
Un’impresa di costruzione può fruire dell’Ecobonus e sismabonus nella misura “ordinaria” (di cui, rispettivamente, agli artt.14 e 16, commi 1bis-1sexies, del DL 63/2013 – legge 90/2013), sui costi riferibili in via analitica ai lavori di risparmio energetico e su quelli riguardanti la messa in sicurezza antisismica dell’edificio. Inoltre, in sede di successiva vendita, l’acquirente delle singole abitazioni poste all’interno dell’edificio ristrutturato può fruire della detrazione IRPEF per l’acquisto di case ristrutturate (art.16-bis, co.3, del TUIR-DPR 917/1986) che, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 (salvo ulteriore proroga), è pari al 50% di un importo forfettario corrispondente al 25% del corrispettivo d’acquisto, da assumere entro un massimo di 96.000 euro.
In conclusione, le società di costruzioni che eseguono opere volte al risparmio energetico su immobili destinati alla futura alienazione hanno diritto all’ecobonus ordinario.
Bonus abbattimento barriere architettoniche 75%.
Qualsiasi tipo di società può aderire al bonus abbattimento barriere architettoniche al 75%.
Bonus facciate
Anche per quanto riguarda il bonus facciate, le società possono aderire al bonus. In particolare, accedono:
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- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
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Il bonus facciate non è più fuibile dal 2023.
Superbonus
Alle aziende non è concesso l'accesso al Superbonus. Tuttavia, come precisato dalla circolare 24E, l'azienda potrebbe ottenere la detrazione sull'IRES limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio.
Quindi, la società, proprietaria dell'appartamento sito in condominio, nel caso in cui il condominio stesso aderisse al 110%, beneficerebbe del 110% solo per gli interventi sulle parti comuni. Ne segue che, non potrebbe aderire al 110% per gli interventi realizzati nell'appartamento, come la sostituzione degli infissi o della caldaia autonoma.
In molti, mi hanno chiesto se fosse possibile by-passare ciò, affittando l'abitazione di proprietà della società ad un privato. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate, DRE Toscana, con l’interpello n. 911-846/2021 ritiene che il superbonus 110% non possa essere riconosciuto nemmeno in questo caso in quanto, "benché il contratto di locazione configurerebbe in capo all’istante un valido titolo di detenzione degli immobili di proprietà della società, tuttavia le unità immobiliari interessate dagli interventi non sono appartenenti all’ambito privatistico in quanto si tratta di beni relativi all’impresa."Bonifico parlante
I soggetti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. La prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Questo in quanto, il momento dell’effettivo pagamento della spesa non è rilevante per la determinazione di tale tipologia di reddito. Per le società vale la regola secondo la quale il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione.
Cessione del credito e sconto in fattura.
Anche le società possono cedere il credito maturato o richiedere lo sconto in fattura all'impresa esecutrice delle opere o ai fornitori di beni e servizi. solo qualora avessi già avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023 e siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.
Criterio di competenza
Per gli esercenti impresa il reddito d’impresa è determinato secondo il criterio di competenza.
Secondo l’art. 109 del Tuir, al comma 2, lettera b):
“ Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza: b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.”
Semplificando, per i bonus non rileva la data del pagamento della fattura bensì quello di termine della prestazione. Ciò si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi in concreto tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (ad es. anche per soggetti in contabilità semplificata, regime forfetario ecc.).
Scopri come eseguire i pagamenti in caso agissi quale soggetto giuridico.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.