Nuova costruzione e cambio uso rurale
Il cambio d'uso da rurale viene considerata nuova costruzione e quindi siamo in obbligatorio rinnovabili?
Vengono considerati nuova costruzione anche: "i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di cui al punto 1.2 (con destinazione d’uso da E1 a E8 secondo l'art. 3, D.P.R. 412/93)
In pratica, non essendo i fabbricati rurali inclusi nelle categorie art. 3, D.P.R. 412/93, il cambio d'uso da rurale verso le destinazioni d’uso di cui al punto 1.2 (art. 3, D.P.R. 412/93) viene visto come recupero di nuovi volumi edilizi e quindi nuova costruzione. Di conseguenza, obbligo rinnovabili.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.