Certificato di agibilità e silenzio assenso: 60 giorni
Per ottenere il silenzio assenso sull'autocertificazione di agibilità occorrono 60 giorni. Nel caso di ispezione da parte dell’Azienda sanitaria locale ASL 15 giorni.
Come saprai, il certificato di agibilità, ormai Segnalazione Certificata di Agibilità SCA, è una autodichiarazione da parte del direttore lavori o di un progettista abilitato.
Secondo la sentenza del Tar di Roma numero 320/2024, la costituzione del silenzio assenso è fissata in sessanta giorni. Addirittura, è ridotto a 15 giorni nel caso di ispezione da parte dell’Azienda sanitaria locale ASL.
Agibilità delle opere urbanistiche
Il TAR ha accolto il ricorso di una società che per la realizzazione a Nettuno di "nuova costruzione nell’ambito di un un programma di edilizia residenziale agevolata", dopo aver liquidato gli oneri ed aver ricevuto il permesso di costruire il fabbricato con 19 unità, 18 abitative e una commerciale, ed aver depositato la fine lavori depositava il certificato di agibilità.
infine, comunicava al Comune il decorso del termine di 60 giorni (ex art. 25, co. 4, D.P.R. n. 380/2001) per il silenzio-assenso.
Dopo più di due anni, a seguito, tra l'altro della vendita di alcune case poi abitate, il Comune richiede di "fornire il certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate “a scomputo” (come previsto dalla convenzione del 22.09.2006) ed affermava che, nelle more, l’attestato di agibilità acquisito agli atti del Comune in data 17.11.2010 era da considerarsi privo di validità". Da qui il ricorso al Tar.
La società ha rimarcato come "il completamento delle opere di urbanizzazione costituisce presupposto necessario per l’agibilità degli immobili realizzati, mentre non è possibile (in mancanza di specifiche previsioni in tal senso nella suddetta convenzione urbanistica) estendere l’ambito della verifica comunale all’intero piano, potendo invece tale verifica riguardare esclusivamente il singolo fabbricato da certificare".
In pratica, l'agibilità riguarda gli edifici e non le opere di urbanizzazione.
Il Tar giustifica l’accoglimento del ricorso sottolineando le tempistiche: "Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della documentazione". Continua "Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione". Infine "Trascorso inutilmente il termine, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’Asl. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni".
Assenza di documentazione
Il silenzio assenso nel caso di certificato di agibilità non è valido nel caso di omessa allegazione della documentazione prescritta dall'art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 (Sntenza TAR Roma n. 12160).
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.