Pompa di calore e condizionatori: obbligo manutenzione efficienza 2025
Manutenzione, controlli e rapporto di efficienza energetica sulle pompe di calore e i condizionatori. Obblighi e revisioni, libretto, bollino blu e verde. Frequenza verifiche.
Come già indicato all'interno dell'articolo, anche le pompe di calore e i condizionatori devono essere dotati di libretto d'impianto (Art. 7. comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74).
Ma è necessario anche rispettare le scadenze delle manutenzioni e i controlli di efficienza?
Quante verifiche bisogna realizzare?
Con cadenza periodica, anche su pompe di calore e condizionatori, dovrai eseguire due tipologie di controlli:
1. la manutenzione: insieme delle interventi utili a conservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia.
2. il rapporto sull'efficienza energetica (o prova fumi o bollino blu verde). Ma solo per alte potenze!
1 Ogni quanto occorre la manutenzione?
La frequenza della manutenzione di un condizionatori o di una pompe di calore, secondo l'art. 7 DPR 74/2013, deve essere indicata dall'installatore il quale deve rendere disponibile le "istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione".
Qualora l'installatore non avesse realizzato ciò, la frequenza di riferimento la puoi trovare nei libretti d’uso e manutenzione dei fabbricanti degli apparecchi e dei componenti della pompa di calore. La periodicità della manutenzione è quindi dettata, in genere, dal fabbricante e riportata nel libretto di istruzioni del condizionatore. Di solito, ogni anno.
2 Ogni quanto occorre realizzare il rappporto di efficienza?
Il controllo dell'efficienza energetica, riguarda i solo impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kw e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw e deve essere realizzato con la seguente cadenza (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, allegato A):
Tipologia funzionamento |
Potenza utile nominale [kW] |
Controllo efficienza energetica |
macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta |
10 ≤ P ≤ 100 |
4 anni |
P > 100 |
2 anni |
|
Pompe di calore a compressione di vapore alimentate con motore endotermico |
P >= 12 |
2 anni |
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica |
P >= 12 |
4 anni |
In genere, all'interno delle abitazioni si utilizzano solo condizionatori/pompe di calore di potenze inferiori ai 10 kW. In questo casi, non occorre il controllo dell'efficienza (o prova fumi, bollino blu).
Oltre alla tempistica indicata nella tabella precedente, il controllo dell’efficienza energetica (art. 8 DPR 74/13) deve essere effettuato:
- all'atto della prima messa in servizio dell’impianto
- a seguito di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore;
• nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica;
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.