Obbligo legge 10: installazione pompa di calore / condizionatore
È obbligatorio il deposito della relazione ex-legge 10 nel caso di installazione / sostituzione della pompa di calore / condizionatore?

In questo articolo vorrei trattare due casistiche differenti:
- l'installazione della pompa di calore PdC / condizionatore senza sostituzione del generatore invernale;
- la sostituzione del generatore invernale esistente con una PdC;
Installazione senza sostituzione del generatore invernale
Secondo l'Art. 8 del Dlgs 192 del 2005, nella versione modificata dal D.Lgs. 48/2020, la relazione energetica ex-legge 10 non è dovuta:
"in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37"
Quindi, qualora installassi uno o più climatizzatori, condizionatori o pompe di calore, la cui somma delle potenze termiche fosse inferiore a 15 kW, non dovresti depositare la legge 10.
Se installassi macchine dalla potenza superiore ai 15 kW, dovresti depositare la legge 10.
Una considerazione: la legge ci parla di "installazione". Non saprei dirti se quest'ultima contempli o meno anche la "sostituzione" del generatore esistente con una pompa di calore. In maniera cautelativa, valuterei la sostituzione non contemplata in questa definizione. Sulla base di tale considerazione, approfondiamo:
Sostituzione del generatore invernale con una PdC
Secondo il DM 26/06/2015 Allegato 1 par. 2.2:
"Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, c. 2, lett. g), del decreto 37/2008 (generatori che utilizzano gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate..) gli obblighi di cui al comma 1 (legge 10), sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili."
Io interpreto così:
Qualora sostituissi, ad esempio, una caldaia (a gas o GPL ecc.) con una pompa di calore, dovresti depositare la legge 10 in quanto avviene sia un cambio di combustibile sia di tipologia.
Di diverso avviso è il decreto 18546/2019 della Regione Lombardia, che ovviamente ha "valenza" a livello regionale:
"4.11 Gli obblighi di cui al punto 4.8 non sono altresì dovuti in caso di nuova installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW o sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW, a meno che l’installazione non avvenga nell’ambito di una qualsiasi altra tipologia di intervento (edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello, riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, ristrutturazione dell’impianto termico, riqualificazione energetica dell’impianto termico)."
A te le conclusioni.
A prescindere dalla presenza o meno della legge 10, secondo il Decreto 37/2008 è sempre obbligatorio il progetto impiantistico (in alcuni casi non ocorre un professionista iscritto all'albo) e la comunicazione dell'intervento FGas alla banca dati.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
