Etichetta e certificato edificio predisposto banda ultra larga
Dal 2022 vige l'obbligo di etichetta e certificato di edificio predisposto alla banda ultra larga. Scopriamo quando è obbligatorio e cosa è necessario per ottenerlo.
Grazie al Decreto legislativo 207 del 2021, dal 1° gennaio 2022 le nuove costruzioni o gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante dovranno dotarsi del così detto "bollino blu", l'etichetta di edificio predisposto alla banda ultra larga.
A cosa serve l'etichetta?
Alcune tipologie di edificio dovranno essere dotate di un determinato equipaggiamento digitale completo di reti di accesso cablate in fibra ottica.
Equipaggiamento comprovato attraverso il rilascio dell’etichetta obbligatoria di "edificio predisposto alla banda ultra larga" da parte di un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere), e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.
La Guida CEI 306-22 contiene le disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica ed è uno strumento utile all'applicazione del DPR 380/01.
Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata. Quindi, agli allegati richiesti dalla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) dovrà essere aggiunta il progetto dell’impianto multiservizio per la predisposizione alla banda larga e, se obbligatorio, l'avvenuto rispetto degli oneri di infrastrutturazione digitale attraverso il bollino "edificio predisposto alla banda ultra larga".
Entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Comune è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).
Equipaggiamento: quali requisiti sono richiesti?
Gli immobili di nuova costruzione, o comunque le unità sottoposte a Permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), devono essere equipaggiate di:
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- un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete;
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
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- di un punto di accesso (anche anche nel caso di ristrutturazione urbanistica). Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
Dalla norma di deduce come l’unico impianto idoneo a rispettare la normativa sistema distributivo a fibra ottica.
Esempio di infrastruttura fisica multiservizio
L'impianto multiservizio dovrà costituita da:
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- Adeguati spazi installativi;
- Punti di accesso (dal tetto e dalla base dell’edificio);
- Rete di distribuzione del segnale con cavi in fibra ottica monomodali.
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Vediamo un esempio tratto dalla guida Ance, in particolare uno schema di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio rispettosa della “neutralità tecnologica”. Da notare la necessità di prevedere accessi e spazi tecnici nel sottotetto e alla base dell’edificio per assicurare sia la ricezione dei segnali provenienti dalla rete terrestre, sia quelli provenienti dall’etere.
Per quali interventi è obbligatoria l'etichetta?
Ai sensi dell'art. 135-bis del Testo unico sull'edilizia, l'etichetta dovrà essere predisposta nel caso di:
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- nuova costruzione;
- ristrutturazioni profonda che richiedono il permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01;
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nel caso di in cui la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata successivamente al 1° gennaio 2022.
Facoltà per gli interventi ante 2022
Per gli interventi la cui domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022 e nel caso di edifici equipaggiati in conformità all'art. 135 bis è possibile beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga" rilasciata sempre da parte di un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.
L'istanza rimane in testa al soggetto che ha richiesto il rilascio del Permesso di costruire o al soggetto interessato.
Quali edifici interessa il cablaggio strutturato?
La norma non specifica la destinazione d'uso dei locali soggetti all'art. 135 bis del TUE. Ne segue che, qualsiasi edificio, qualora ricada in una delle casistiche sopracitate, dovrà equipaggiarsi. A titolo di esempio, le unità residenziali, commerciali, industriali ed artigianali.
Vantaggi fiscali
All'interno delle circolari dell’Agenzia delle Entrate (27/E del luglio 2016 e 18/E del giugno 2017) è stato chiarito come le
infrastrutture destinate ad ospitare gli impianti di comunicazione elettronica non devono essere considerate nella determinazione catastale dell’immobile. Inoltre, essendo gli impianti assimilabili ad opere di urbanizzazione primaria, sono soggetti ad IVA agevolata al 10%.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.