Cassetto fiscale: procedura cessione del credito
Procedura guidata per l'inserimento dei dati nel cassetto fiscale relativamente alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Bonus ristrutturazione, ecobonus, superbonus, sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Con l’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, coloro che hanno sostenuto delle spese ricadenti nel bonus ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, ecobonus efficienza energetica, superbonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica possono, in alternativa alla detrazione, chiedere:
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- lo sconto in fattura all'impresa esecutrice o al fornitore di beni relativi agli interventi agevolati;
- la cessione del credito d’imposta, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (banche, assicurazioni, Poste Italiane ecc.).
In entrambi i casi, il credito maturato andrà trasferito mediante cassetto fiscale.
Tuttavia, secondo il decreto-legge 11/2023, è possibile cedere il credito solo qualora fosse stato avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023, o per gli interventi che non necessitano della presentazione di un titolo abilitativo, fossero già stati avviati i lavori precedentemente a tale data.
Chi può inviare la comunicazione?
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari può essere inviata direttamente dal beneficiario della detrazione (solo in alcuni casi), oppure avvalendosi di un intermediario. Gli intermediari abilitati sono individuati dall’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale CAF per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
f) avvocati e le associazioni tra avvocati, di cui all’art.4, Legge n. 247/2012, iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede;
g) le società tra avvocati, di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012, iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Mentre, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Quindi, in questo caso, il beneficiario non può inviare la comunicazione in prima persona. Questa comunicazione può essere effettuata solo mediante software di comunicazione.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite per un intervento effettuato sulle parti comuni di un edificio è inviata dal singolo condomino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Entro quando bisogna comunicare l'opzione?
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. In pratica, qualora avessi sostenute delle spese nel 2022, hai tempo fino al 16 marzo del 2023 (spesso viene posticipata al 30 aprile). Nulla vieta di presentarle prima, anzi prima di invia la comunicazione, prima verranno restituiti i soldi!
Mentre, la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Qualora non fossi riuscito a cedere il credito entro tale data, ti consiglio la lettura dell'articolo su come rimediare.
Come si presenta
La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Come si raggiunge il modulo di compilazione?
Una volta entrato nel cassetto fiscale, tramite credenziali SPID o Entratel, occorre seguire il seguente percorso:
Servizi per / Comunicare / Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus / Compila una comunicazione.
Come si compila la prima parte?
Nella prima parte del modello, Dati del beneficiario, dopo il codice fiscale, occorre inserire l'anno in cui sono state sostenute le spese. A fianco troverai un campo dove dovrai inserire un eventuale numero di protocollo di una precedente comunicazione che intendi sostituire. Se non fosse una comunicazione in sostituzione, lascia il campo vuoto.
Se si trattasse di interventi su parti comuni condominiali, occorrerebbe indicare il c.f. del condominio.
Viene richiesto anche un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, del soggetto che comunica l’opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.
Parte 1b: solo per intermediari e amministratori di condominio:
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- “Condominio”: da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio. In questo caso la comunicazione può essere realizzato solo tramite software.
- “Impegno alla trasmissione telematica”: da compilare se la comunicazione è trasmessa avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate;
- “Visto di conformità”, “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico”: tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.
Nella sezione “Dati relativi al rappresentante del beneficiario” - da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d’imposta - va indicato il codice fiscale del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice 1 nel caso di rappresentante legale e il codice 2 nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Per la tabella completa dei codici di carica si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Redditi, pubblicate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il firmatario autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibile il proprio codice fiscale al cessionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.
Nella sezione “Condominio” deve essere indicato il codice fiscale del condominio. L’indicazione del codice fiscale del condominio non è obbligatoria nel caso di condominio minimo. Nel campo “Condominio minimo” va indicato il codice 1 nel caso di condominio minimo con amministratore di condominio e il codice 2 nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio. Devono essere indicati, inoltre, il codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato (nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio), la relativa firma ed eventualmente anche un indirizzo di posta elettronica.
Nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.
La sezione “Visto di conformità” è compilata dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del 1997. Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.
La sezione “Asseverazione efficienza energetica” deve essere compilata dal soggetto che appone il visto di conformità nel caso di interventi di efficientamento energetico, riportando il codice identificativo rilasciato dall’ENEA a seguito della trasmissione dell’asseverazione redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi. La sezione “Asseverazione rischio sismico”, invece, deve essere compilata dal soggetto che appone il visto nel caso di interventi antisismici, indicando il codice identificativo dell’asseverazione attribuito dal professionista incaricato (si trova in alto a destra dell'allegato B) nonché il codice fiscale del professionista incaricato che ha rilasciato l’asseverazione. In entrambe le sezioni “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico” deve, inoltre, essere barrata la casella “Polizza assicurativa” al fine di confermare che il tecnico abilitato, firmatario dell’attestazione e asseverazione, si è dotato della polizza di assicurazione della responsabilità civile, prevista dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Quadro A
Nel quadro A deve essere indicato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione. Nella tabella potrai trovare la numerazione relativa ai vari incentivi:
CODICE INTERVENTO |
TIPOLOGIA INTERVENTO |
INTERVENTO SUPERBONUS |
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO |
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INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS |
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1
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Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% |
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2
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Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti |
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INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA |
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3
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Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente |
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4 |
Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) |
X |
5 |
Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi |
X |
6 |
Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A |
X |
7 |
Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua |
x |
8 |
Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari |
X |
9 |
Acquisto e posa in opera di schermature solari |
X |
10 |
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili |
X |
11 |
Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti |
X |
12 |
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) |
X |
INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3 ( ANCHE SUPERSISMABONUS) |
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13 |
Intervento antisismico |
X |
14 |
Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore |
X |
15 |
Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore |
X |
ALTRI INTERVENTI |
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16 |
Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia |
X (solo comunità energetiche) |
17 |
Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio |
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18 |
Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti |
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19 |
Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici |
X |
20 |
Intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati |
X |
21 |
Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici |
X |
28 |
Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021) |
x |
32 |
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche ex art. 119-ter DL n. 34/2020 (solo spese anno 2022) |
x |
INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO |
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22 |
Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie |
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23 |
Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015 |
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24 |
Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore) |
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25 |
Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori) |
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INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI |
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26 |
Acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore) |
X |
27 |
Acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori) |
X |
La casella “Intervento Superbonus” deve essere barrata nel caso in cui l’intervento selezionato nel campo “Tipologia intervento” sia un intervento trainato (ossia un intervento di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrativi, oppure di installazione di colonnine di ricarica) eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti o sia un intervento antisismico in zona sismica 1, 2 o 3, ammesso al Superbonus. Si precisa che gli interventi trainati sono ammessi al Superbonus se le spese per l’intervento trainante sono sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e le spese per l’intervento trainato sono sostenute tra la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione dell’intervento trainante.
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficienza energetica siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti ovvero che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, al conseguimento della classe energetica più alta. In questo caso deve essere barrata la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”.
Nel campo “N. unità presenti nel condominio”, da compilare solo se la comunicazione è presentata per un intervento effettuato su parti comuni di un edificio condominiale, l’amministratore di condominio deve indicare il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Con riferimento all’intervento selezionato devono essere indicate, negli appositi campi, le seguenti informazioni: importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e anno di sostenimento della spesa.
Il valore “S” (Sisma) deve essere indicato per gli interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici, il cui limite di spesa è aumentato del 50%.
Solo per le spese sostenute nel 2020 deve essere compilato il campo “Periodo 2020”, riportando il codice 1 nel caso di “Spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020” e il codice 2 per le “Spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020”.
Se l’opzione è esercitata in relazione a uno stato di avanzamento lavori (SAL) deve essere indicato nel campo “Stato di avanzamento lavori” il numero corrispondente al SAL. In tal caso nel campo “Importo complessivo della spesa (nei limiti previsti dalla legge)” deve essere indicato l’importo delle spese sostenute in relazione al singolo SAL oggetto della comunicazione (al netto degli importi riferiti ai SAL precedenti). Per gli stati di avanzamento lavori successivi al primo devono essere, inoltre, indicati il protocollo telematico e l’anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione (ossia quella relativa al primo SAL). Quindi, qualora avessi intenzione di cedere in più trance, nella prima occorre inserire 1 sal. Nelle successive dovrai seguire l'ordine cronologico. L'Agenzia delle Entrate permette 3 sal per il Superbonus e 9 per gli altri bonus.
QUADRO B Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento
Nel quadro B devono essere indicati i dati catastali ( Comune, sezione, foglio, particella e subalterno) dell’immobile oggetto dell’intervento selezionato nel campo “Tipologia di intervento” del quadro A, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita. A volte, non essendo presenti, occorre lasciare vuoto il campo sezione e quello del sub.
Nel caso di opzione per interventi su parti comuni condominiali in questo quadro vanno indicati i dati catastali della singola unità immobiliare presente nel condominio.
QUADRO C Opzione
Il quadro C è composto da due sezioni:
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- sezione I - “Beneficiario”;
- sezione II - “Soggetti beneficiari”, da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio.
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Nella sezione I - “Beneficiario” deve essere indicata l’opzione esercitata dal beneficiario, ossia contributo sotto forma di sconto (A) o cessione del credito (B) selezionando la corrispondente casella. Il beneficiario deve indicare, inoltre, l’importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante) nell’apposito campo.
Se il beneficiario effettua l’opzione per la cessione del credito con riferimento alle rate di detrazione residue non fruite (opzione esercitabile con riguardo alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021) deve indicare, in alternativa all’importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto, l’ammontare del credito ceduto corrispondente alle rate residue non fruite e il numero di rate non fruite.
Nella sezione II - “Soggetti beneficiari” devono essere indicati, per ogni beneficiario, il codice fiscale, la tipologia di opzione – riportando la lettera A, nel caso di contributo sotto forma di sconto o la lettera B nel caso di cessione del credito – l’ammontare della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.
QUADRO D Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo SCONTO IN FATTURA
Nel quadro D, da compilare solo dopo aver acquisito l’accettazione da parte dei cessionari/fornitori (quindi solo dopo aver formalizzato un contratto con l'impresa, il fornitore o la banca), devono essere indicati il codice fiscale (non la partita iva) del soggetto a favore del quale è esercitata l’opzione, la data di esercizio dell’opzione (data del contratto, no del giorni in cui si invia la comunicazione), nonché l’ammontare del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto. Nel campo “Tipologia del cessionario”, che va compilato solo nel caso di opzione per la cessione del credito, deve essere riportato:
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- il codice 1 se il cessionario è un fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento (ad esempio l'impresa che ha realizzato i lavori, oppure il negozio che vi ha venduto le piastrelle);
- il codice 2 se il cessionario è un altro soggetto privato, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (comprese le Poste Italiane, le banche);
- il codice 3 se il cessionario è un’impresa di assicurazione e il soggetto richiedente abbia contestuale stipulato una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, per la quale spetta la detrazione d’imposta prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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A questo punto, non ti resta che attendere il secondo passaggio: ti consiglio l'articolo sugli step della cessione del credito.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.