Cessione del credito: errori o ritardi nella comunicazione
Cessione del credito: come, a chi e se segnalare gli errore nella comunicazione. Remissione in bonis per comunicazione tardiva.
Vediamo come risolvere gli errori nelle comunicazioni per cessione del credito relativo a Superbonus 110%, bonus ristrutturazione, ecobonus ordinari, sismabonus, bonus facciata, eliminazione delle barriere architettoniche ecc.
Le linee guida sono contenute all'interno della circolare dell'Agenzia delle Entrate 33E del 6 ottobre 2022.
Qualora tu avessi commesso un errore nella compilazione del modello inviato, sarebbe possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. A seguito di questa operazione, nella Piattaforma sarebbero visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata.
Se fosse trascorso anche questo termine non sarebbe più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata. Tuttavia, se il credito non fosse stato ancora accettato, il cessionario o il fornitore potrebbero rifiutare il credito stesso tramite l’apposita funzionalità della piattaforma.
Mentre, per quanto riguarda l’accettazione e il rifiuto del credito, attualmente non è possibile correggere i dati erroneamente indicati nella Comunicazione, ma potrebbe essere annullata completamente la comunicazione.
Vediamo le istruzioni per risolvere alcune tipologie di errore:
Indice
Errori nello stato avanzamento lavori (SAL)
Errore sostanziale: codice intervento o fiscale, limite spesa
A chi segnalare gli errori?
Tutte le segnalazioni e le istanze di correzione o annullamento devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata Pec:
Se avessi già segnalato o trasmesso delle istanze all’Agenzia delle entrate, con differenti modalità, dovrai eseguirle nuovamente secondo le indicazioni contenute nell'articolo cosi come riportate dalla circolare 33E del 6 ottobre 2022.
Errori formali non rilevanti
L’errore, o l’omissione, relativo a dati della Comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto, può essere definito formale.
Possono essere considerati errori formali, ad esempio, quelli relativi alle seguenti informazioni presenti:
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- nel frontespizio del modello:
- recapiti (e-mail e telefono);
- codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
- indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo
“Condominio minimo”; - codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus;
- codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del
- rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
- nel quadro A del modello:
- indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020;
- stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
- nel quadro B del modello:
- i dati catastali;
- nel quadro D del modello:
- data di esercizio dell’opzione;
- tipologia del cessionario.
- nel frontespizio del modello:
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Pertanto, se all'interno della Comunicazione fossero state erroneamente indicate o omesse le informazioni sopra elencate, ma nella realtà sussistessero tutti i presupposti e i requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento ai fini della spettanza della detrazione, l’opzione sarebbe considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito potrebbe essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto.
Tuttavia, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la Comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo di posta elettronica certificata
Errori nello stato avanzamento lavori (SAL)
In questi anni ho controllato tantissimi documenti: l'indicazione del SAL è sicuramente l'errore più frequente che ho riscontrato.
Ma vediamo le regole.
Nel caso in cui la Comunicazione si riferisca al primo stato di avanzamento dei lavori (SAL), nell’omonimo campo del modello deve essere indicato il valore “1”.
Nelle comunicazioni dei SAL successivi deve essere indicato il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della Comunicazione relativa al primo SAL.
La mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi nel modo descritto.
Per ovviare a tale criticità, il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione.
Anche in questo caso è necessario dare comunicazione dell’accaduto all’Agenzia, all’indirizzo di posta elettronica certificata
alle istruzioni e il numero di SAL cui si riferiscono.
Allo stesso modo, dovrai segnalare i casi in cui, a fronte di una Comunicazione relativa al primo SAL correttamente compilata, nelle
comunicazioni successive avessi omesso l’indicazione del numero di SAL a cui si riferiscono e del protocollo della prima Comunicazione.
Importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante
Se l’ammontare comunicato del credito ceduto o fruito come sconto fosse inferiore all’importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa, un’altra Comunicazione con le medesime modalità, indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente Comunicazione.
Vediamo l'esempio in cui la detrazione spettante fosse pari al 110 per cento della spesa (Superbonus), e fosse stata più volte segnalata l’errata indicazione dello stesso importo, sia della spesa sostenuta, sia per il credito ceduto. Ad esempio, spesa sostenuta 50.000, credito ceduto 50.000 (invece di 55.000 €).
Per risolvere tale criticità potrebbe essere trasmessa un’altra Comunicazione che riporti gli stessi dati della precedente, ad eccezione dell’ammontare del credito ceduto, che sarà, invece, pari al 10 per cento della spesa complessiva.
Nel caso in cui, per contro, sia stata indicata una spesa inferiore a quella effettivamente sostenuta e conseguentemente un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante, è possibile presentare, come illustrato precedentemente, un’altra Comunicazione in cui deve essere riportato il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto.
Qualora, invece, gli importi indicati come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto fossero superiori ai valori effettivi, si configurerebbe un errore sostanziale:
Errore sostanziale: codice intervento o fiscale, limite spesa
L’errore, o l’omissione, relativo a dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto può essere definito sostanziale. Ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione:
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- del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante;
- il limite di spesa;
- il codice fiscale del cedente.
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Al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.
Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo.
Tale annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti.
L’annullamento dell’accettazione, pertanto, deve essere chiesto con istanza sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità). Vedi modello.
Nel caso in cui la Comunicazione riguardi interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, la richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione deve essere sottoscritta dall’amministratore del condominio oppure, in mancanza, dal condomino incaricato della trasmissione della Comunicazione errata.
L’istanza deve essere trasmessa all’indirizzo pec
Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne sarà data informazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa.
Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa. Nel paragrafo successivo, relativo alla remissione in bonis, sono illustrati i presupposti che consentono l’invio della Comunicazione anche dopo la scadenza del termine ordinario.
Nei casi in cui il beneficiario della detrazione abbia già provveduto a inviare la Comunicazione corretta, è comunque necessario richiedere all’Agenzia, con le modalità sopra indicate, l’annullamento dell’accettazione della cessione errata.
Infatti, nelle more dell’annullamento dell’accettazione, il credito a disposizione del cessionario verrebbe temporaneamente duplicato sulla Piattaforma e nel plafond consultabile nel cassetto fiscale del cessionario. Per tale ragione è interesse anche del cedente assicurarsi che il cessionario – eventualmente con impegno scritto – non ceda né utilizzi in compensazione il credito relativo alla prima Comunicazione errata.
L’annullamento dell’accettazione può anche essere richiesto qualora cedente e cessionario intendano, di comune accordo, rimuovere gli effetti della Comunicazione errata, anche nell’ipotesi in cui questa non debba essere più riproposta.
Remissione in bonis: comunicazione tardiva
Come sai, la Comunicazione dell’opzione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha consentito l’invio della Comunicazione, a pena di decadenza, entro il 29 aprile 2022.
In presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente a tali termini.
È, infatti, possibile applicare al caso di specie la remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui la «fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Pertanto, la remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, purché:
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- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista.
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Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva
all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione. In particolare, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Si può usufruire della remissione in bonis anche per la trasmissione della Comunicazione della cessione delle rate residue successive alla prima, relative alle detrazioni maturate per spese sostenute nel 2020. In tali casi, la prima rata è stata detratta nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa all’anno d’imposta 2020).
Le Comunicazioni trasmesse nel mese di novembre possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
La trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di cui sopra è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata.
Sanzione per comunicazione tardiva
Per usufruire della remissione in bonis, come accennato, è necessario versare un importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, corrispondente a 250 euro.
Detta sanzione:
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- deve essere versata tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;
- non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.
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Per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 e per i quali è stata prevista la possibilità di trasmettere la Comunicazione entro il 15 ottobre 2022, la sanzione è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022.
Penso possa esserti utile la guida alla compilazione del modello inviato.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto Vincenzo.