Superbonus, lavori iniziati prima di luglio 2020 e APE
E' possibile accedere al Superbonus per gli interventi iniziati prima di luglio 2020? L'ape pre-intervento deve riferirsi all'inizio lavori che magari è avvenuto in anni precedenti?
La risposta 571 di dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate ha aggiunto un ulteriore tassello al puzzle che ci porterà dritti dritti ad ottenere il Superbonus. In particolare, nell'interpello viene chiarito il momento esatto nel quale modellare l'APE pre-intervento nel caso di un intervento iniziato nel 2019, quindi precedente al 1° luglio 2020.
Superbonus solo per le spese successive al 1° luglio 2020.
L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (così detto Superbonus).
Sconto e cessione solo per le spese successive al 1° luglio 2020
L'articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
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Spese precedenti al 1° luglio 2020
Per quanto riguarda i lavori avviati negli anni precedenti al 2020 (2019 2018 2017 2016 2015...) o da gennaio a giugno 2020, come evidenziato nella circolare n. 24/E del 2020, potrai fruire del Superbonus solo per le spese sostenute dal 2020 in poi, sempreché si tratti di interventi ammissibili e siano rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa agevolativa e dalla prassi.
In particolare, all'interno del paragrafo 4 della citata circolare, viene specificato come la detrazione sia riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi trainanti e trainati, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (poi prorogato), indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021.
Attestato di prestazione energetica
Passiamo al nodo cruciale.
Secondo l'articolo 119 del decreto Rilancio:
"Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi .. nel loro complesso, devono assicurare, ... il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno....."
Inoltre, il D.M. Requisiti tecnici ha stabilito all'articolo 7, comma 3, che:
"Per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento ...."
Al riguardo, come chiarito nella FAQ n°5 dell'ENEA sul Superbonus:
"nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020, l'A.P.E. ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori".
Ciò considerato, ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al Superbonus, la dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche (o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) è data dal raffronto dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), sia prima che dopo l'intervento. Se i lavori fossero iniziati prima dell'entrata in vigore del citato DM 6 agosto 2020, l'A.P.E. ante intervento può essere redatta anche successivamente all'inizio dei lavori, però dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.
SAL
Come noto, il SAL deve essere valutato sulla spesa complessiva sostenuta. Quindi, per analogia, nel calcolo del SAL deve essere contabilizzata anche la spesa sostenuta prima del 1 luglio 2020. Scopri di più sulle modalità di calcolo del SAL.
Conclusioni
Anche per gli interventi avviati precedentemente al 1° luglio 2020 è possibile ottenere il beneficio del Superbonus, lo sconto in fattura o la cessione del credito, sempreché si tratti di interventi ammissibili e siano rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa agevolativa e dalla prassi. Mentre, l'APE pre intervento può essere redatta anche successivamente all'inizio dei lavori, però dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.
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Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.