Accesso alle pratiche edilizie del vicino
Il vicino (confinante o meno) può visionare le pratiche edilizie del vicino? DIA, SCIA, CILA, Permesso a costruire, autorizzazioni e concessione edilizia.
Secondo l'art. 22 del L. 241/90 e s.m.i., compreso il DPR n.184/2006 è possibile richiedere l'accesso agli atti amministrativi e quindi alle pratiche edilizie del vicino confinante o meno. Quindi DIA, SCIA, CILA, Permesso a costruire, autorizzazioni e concessione edilizia.
Vediamo alcune definizioni dell'art. 22 del L. 241/90:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
In giurisprudenza, il requisito della “vicinitas” (prossimità fra immobili) garantisce un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, a conoscere gli atti e i documenti abilitativi delle attività edilizie del confinante. Il motivo: verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo.
A confermarlo anche Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza 21.11.2006, n.6790, secondo la quale "al proprietario del fondo vicino a quello su cui sono state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche."
Anche il TAR della Campania con la sentenza n. 1423 del 15/10/2020 ha confermato che il vicino, nel momento in cui intende accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, può accedere agli atti abilitativi.
Occorre che il numero civico sia il medesimo o il successivo?
Il numero civico del fabbricato di proprietà del richiedente degli atti può non essere il medesimo o il successivo rispetto all'unità oggetto di lavori per i quale il medesimo ricorrente intende prelevare i titoli edilizi, ma anche i successivi tenendo in considerazione che già l'art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942, nel testo modificato dalla legge n. 765/1967, attribuisce a “chiunque” l'idoneità ad impugnare le concessioni (licenze) edilizie.
Secondo la norma può ricorrere colui che abbia un interesse quale un proprietario di un fondo prossimo e non necessariamente confinante. Ovviamente, è possibile richiedere gli atti anche relativi ad opere poste in essere nell'appartamento dell'inquilino di un appartamento ubicato nel medesimo condominio del richiedente.
Modello di accesso agli atti
Per accedere alle pratiche edilizie intestate al vicino occorre compilare il modello predisposto dal Comune ove è ubicato l'immobile e pagare i diritti di segreteria. Occorre specificare le motivazioni per le quali avviene l'accesso. Il richiedente può anche delegare un soggetto terzo, quale un professionista, architetto, perito, geometra o ingegnere.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.