Spesa Massima Ecobonus 65%, 50% e numero di unità
Qual è la spesa massima detraibile per gli Ecobonus 65% e 50%: bonus caldaia, cappotto, infissi, pannelli solari, schermature solari.
La detrazione massima e i massimali di spesa per gli interventi volti al risparmio energetico e legati all'Ecobonus sono variabili, in base alla tipologia di intervento. L’ammontare massimo della detrazione va da 30.000 € per la sostituzione degli impianti termici, ai 60.000 € per gli interventi su involucro e impianti solari ecc.. Potresti raggiungere i 100.000 euro nel caso di interventi più consistenti. Ti ricordo che, in questo caso, le spese vengono restituite in 10 anni, a meno che non optassi per sconto in fattura o cessione del credito.
Ma vediamoli in dettaglio:
TIPO DI INTERVENTO |
SPESA MASSIMA |
IMPORTO MASSIMO DETRAZIONE |
Riqualificazione energetica di edifici esistenti (legge 296 del 2006, art. 1 c.344). |
153.846,15 € |
100.000 € |
Coibentazione dell'involucro di edifici esistenti (per esempio, cappotto pareti, tetti e pavimenti); legge 296 del 2006, art. 1 c.345. |
€ 92.307,69 |
60.000 € |
Sostituzione di finestre comprensive di infissi (legge 296 del 2006, art. 1 c.345). |
120.000 € |
60.000 € |
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (legge 296 del 2006, art. 1 c.346). |
92.307,69 |
60.000 € |
Acquisto e posa in opera di schermature solari (art. 14 c.2 Dl 63/2013) |
120.000 € |
60.000 € |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua (legge 296 del 2006, art. 1 c.347); sia nel caso di installazione di sistemi di regolazione evoluti della temperatura, sia senza. |
46.153,84 €(con regolazione) 60.000 € (senza regolazione)
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30.000 € |
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia; |
46.153,84 € |
30.000 € |
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi (DL 63/2013 art. 14 c.1); |
46.153,84 € |
30.000 € |
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (DL 201/2011 art. 4 c.4); |
46.153,84 € |
30.000 € |
Micro-generatori (DL 63/2013 art. 14 c.2 b-bis) |
153.846,15 € |
100.000 € |
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, dotati di generatori di calore, alimentati da biomasse combustibili: stufe e caldaie pellet, cippato, legna ecc.(art. 14 c.2 bis Dl 63/2013); |
46.153,84 € |
30.000 € |
Sistemi di building automation per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (Legge 208 del 2015 art. 1 c. 88) |
23.076 € |
15.000 € |
IMPORTANTE: La detrazione riguardante uno specifico intervento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per il medesimo interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Sono cumulabili i massimali, ma realizzati su lavorazioni diverse! In pratica, se installassi una caldaia, non potresti detrarla sia al 50% che al 65%.
Il limite massimo deve intendersi per ciascun intervento, per ciascun richiedente o per unità?
Secondo la FAQ 2.E (ex 15) dell'ENEA, il limite massimo di detrazione si riferisce all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano.
alla spesa.. Per gli interventi in un condominio, l'ammontare massimo della detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344, e per i micro-cogeneratori per i quali il tetto massimo di detrazione è unico.
Il limite massimo di detrazione unitaria ammissibile deve essere moltiplicato per il numero unità immobiliare.
Quindi, nel caso che si volesse sostituire la caldaia a condensazione in un condominio di 4 unità, la detrazione massima sarebbe di 4 x 30.000 €= 120.000 €.
Lavori sia su parti esclusive che condominiale: doppio massimale?
All'interno della risoluzione n. 206 del 03/08/2007, il Sig. Alfa riferisce che nell'anno 2004 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione sulle parti comuni dell'edificio in cui abita e, successivamente, negli anni 2005 e 2006, ha eseguito i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprieta' ubicato nello stesso edificio.
Il sig. Alfa, chiede aiuto all'AdE in quanto vorrebbe sapere se la spesa sostenuta per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni condominiali debba essere inclusa o meno nel limite massimo di spesa di 48.000 euro (ad oggi 96.000 €) riferibile ad ogni singola unita' immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione edilizia.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria realizzati sul proprio appartamento. Consegue che per tali ultimi interventi si potra' beneficiare di un ulteriore tetto massimo di spesa di 96.000 euro.
Cappotto condominiale: massimali differenti!
Come saprai, riqualificando le parti comuni di un edificio condominiale hai diritto a detrazioni più elevate e massimali differenti da quelli indicati in tabella. In particolare, la detrazione differente spetta nelle seguenti misure:
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- 70%, se gli interventi interessassero l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
- 75%, qualora gli interventi fossero diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.
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In questi caso, le detrazioni vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Le aliquote relative alle detrazioni 70 e 75% aumenterebbero ulteriormente se venissero realizzati interventi su edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 , finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In particolare, si usufruirebbe di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportassero il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Leggi l'approfondimento.
Per concludere, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che accedono alle detrazioni fiscali del 70%, 75%, 80% e 85%, il limite massimo non è da formulare sulla detrazione massima, ma sulla spesa ammissibile.
Edificio composto da più unità e unico proprietario
Infine, secondo la Risposta n. 293 del 2019 e la Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6, qualora un intero edificio fosse posseduto da un unico proprietario e fossero comunque presenti delle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, questo soggetto avrebbe diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Il concetto di “parti comuni”, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Quindi, la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Riallacciandomi alla questione dei massimali, anche in questo caso, la detrazione massima deve essere determinata moltiplicando il massimale unitario per il numero di unità intestate al medesimo soggetto!
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.