Bonus: le società possono detrarre IVA o solo l'imponibile?
Essendo l'iva detraibile per una società o persona giuridica, quest'ultima non può esserre detratta tramite sismabonus, ecobonus ecc.
Ipotizziano un’impresa che sostenga spese per interventi di efficienza energetica e di miglioramento sismico su un edificio composto da 10 unità immobiliari ad uso ufficio, interamente posseduto e avente natura di immobilizzazione materiale.
Ai sensi del co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, l’impresa può beneficiare di una detrazione pari all’85% delle spese detraibili sostenute, fino a un ammontare massimo riconosciuto di 1.360.000,00 euro (= 136.000,00 × 10 unità immobiliari).
Le spese sostenute ammontano a 1.000.000,00 euro, su cui l’impresa fornitrice applica IVA al 10% per 100.000,00 euro. Poiché però l’IVA è detraibile per l’impresa committente (trattasi di immobile composto da unità ad uso ufficio), la spesa detraibile corrisponde al solo imponibile di 1.000.000,00 euro, cui corrisponde dunque una detrazione spettante di 850.000,00 euro.
Iva indetraibile
Sull'IVA indetraibile è illuminante la risposta n. 212/2023 con oggetto "Possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dell'Eco Bonus".
L'operazione intrapresa dal'istante, segnalata nell'interpello, comporta l'indetraibilità totale dell'IVA.
Quest'ultimo quindi ritiene che l'applicazione, essendo i lavori afferenti a un'attività di locazione esente, ha l'onere di versare l'intera imposta IVA che diventa così un vero e proprio costo da ricomprendere nel valore complessivo degli interventi quale onere accessorio. Come esplicitato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 283847/2020, recante le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, al paragrafo 3.3, l'ammontare della detrazione fiscale per recupero o restauro della facciata degli edifici e per la riqualificazione energetica è da calcolarsi tenendo conto ''(...) delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato''. Pertanto la detrazione comprende generalmente sia l'imponibile che l'imposta, costituendo quest'ultima un costo per il contribuente.
Per l'Istante l'IVA indetraibile costituisce una componente del costo dell'intervento, al pari di quanto accade per un soggetto non titolare di partita IVA.
La detrazione (ecobonus, sismabonus ecc.) si applica sul valore totale della fattura che documenta i costi al lordo del pagamento dell’IVA se indetraibile e spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.
La possibilità di considerare ''agevolabile'' anche l'importo dell'IVA non detraibile è prevista dall'articolo 119, comma 9 ter del Decreto Rilancio, ai sensi del quale:
''9 ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19bis, 19bis.1 e 36bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente''.
La circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, al paragrafo 5.6, chiarisce che la disposizione appena richiamata trova applicazione limitatamente agli specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici previsti dallo stesso articolo 119 e non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al c.d. Superbonus (i.e. credito d'imposta 110%).
La citata circolare conferma la risposta n. 118 del 2022 in cui questa Agenzia precisa che, in considerazione della lettera della norma, il citato comma 9ter non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus. Si tratta di chiarimenti circoscritti al Superbonus con riferimento al quale il legislatore ha introdotto una disposizione di favore.
Al di fuori di questa fattispecie, tornano applicabili le disposizioni e i principi generali, più volte chiariti da questa Agenzia, ivi compresi quelli che regolano la determinazione del reddito d'impresa.
Per il reddito d'impresa, in particolare, si ricorda l'articolo 110, del TUIR in base al quale l'importo dell'IVA oggettivamente indetraibile anche a seguito di opzione per la separazione dell'attività è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti (articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR).
Ne consegue la possibilità per l'Istante di conteggiare l'IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dei Bonus prospettati e sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi ai sensi dell'articolo 121, lettera b), del Decreto Rilancio.
''Resta fermo che l'IVA oggettivamente indetraibile per:
- espressa previsione di legge,
- nonché quella indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti (ex art. 36bis del d.P.R. n. 633 del 1972)
costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del Superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai fini IVA''.
Scopri a quali bonus possono aderire le società.