Bonus: le società possono detrarre IVA o solo l'imponibile?

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Essendo l'iva detraibile per una società o persona giuridica, quest'ultima non può esserre detratta tramite sismabonus, ecobonus ecc.

Ipotizziano un’impresa che sostenga spese per interventi di efficienza energetica e di miglioramento sismico su un edificio composto da 10 unità immobiliari ad uso ufficio, interamente posseduto e avente natura di immobilizzazione materiale.

Ai sensi del co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, l’impresa può beneficiare di una detrazione pari all’85% delle spese detraibili sostenute, fino a un ammontare massimo riconosciuto di 1.360.000,00 euro (= 136.000,00 × 10 unità immobiliari).

Le spese sostenute ammontano a 1.000.000,00 euro, su cui l’impresa fornitrice applica IVA al 10% per 100.000,00 euro. Poiché però l’IVA è detraibile per l’impresa committente (trattasi di immobile composto da unità ad uso ufficio), la spesa detraibile corrisponde al solo imponibile di 1.000.000,00 euro, cui corrisponde dunque una detrazione spettante di 850.000,00 euro.

Iva indetraibile

Sull'IVA indetraibile è illuminante la risposta n. 212/2023 con oggetto "Possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dell'Eco Bonus".

L'operazione intrapresa dal'istante, segnalata nell'interpello, comporta l'indetraibilità totale dell'IVA.

Quest'ultimo quindi ritiene che l'applicazione, essendo i lavori afferenti a un'attività di locazione esente, ha l'onere di versare l'intera imposta IVA che diventa così un vero e proprio costo da ricomprendere nel valore complessivo degli interventi quale onere accessorio. Come  esplicitato  dal  Provvedimento  dell'Agenzia  delle  Entrate  prot.  283847/2020, recante le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, al paragrafo 3.3, l'ammontare della detrazione fiscale per recupero o restauro  della facciata degli edifici e per la riqualificazione energetica è da calcolarsi tenendo conto ''(...) delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato''.  Pertanto la  detrazione  comprende  generalmente  sia  l'imponibile  che  l'imposta,  costituendo  quest'ultima un costo per il contribuente.

Per l'Istante l'IVA indetraibile costituisce una componente del costo dell'intervento, al pari di quanto accade per un soggetto non titolare di partita IVA.

La detrazione (ecobonus, sismabonus ecc.) si applica sul valore totale della fattura che documenta i costi al lordo del pagamento dell’IVA se indetraibile e spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

La possibilità di considerare ''agevolabile'' anche l'importo dell'IVA non detraibile è prevista dall'articolo 119, comma 9 ter del Decreto Rilancio, ai sensi del quale:

''9 ­ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19­bis, 19­bis.1 e 36­bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente''.

La  circolare  23  giugno  2022,  n.  23/E,  al  paragrafo  5.6,  chiarisce  che  la disposizione appena richiamata trova applicazione limitatamente agli specifici interventi  in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la  ricarica di veicoli elettrici previsti dallo  stesso articolo 119 e non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al c.d. Superbonus (i.e. credito d'imposta 110%).

La citata circolare conferma la risposta n. 118 del 2022 in cui questa Agenzia precisa  che, in  considerazione  della lettera  della  norma, il  citato  comma  9­ter  non  è  estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus. Si  tratta  di  chiarimenti  circoscritti  al  Superbonus  con  riferimento  al  quale  il  legislatore ha introdotto una disposizione di favore.

Al di fuori di questa  fattispecie, tornano applicabili le disposizioni e i principi  generali,  più  volte  chiariti  da  questa  Agenzia,  ivi  compresi  quelli  che  regolano  la determinazione del reddito d'impresa.

Per il reddito d'impresa, in particolare, si ricorda l'articolo 110, del TUIR in base al quale l'importo dell'IVA oggettivamente indetraibile­ anche a seguito di opzione  per la separazione dell'attività ­ è una componente di costo da considerare ai fini delle  detrazioni spettanti (articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR).

Ne consegue la possibilità per l'Istante di conteggiare l'IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dei Bonus prospettati e sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi ai sensi dell'articolo 121, lettera b), del Decreto Rilancio.

''Resta fermo che l'IVA oggettivamente indetraibile per:

    • espressa previsione di legge,
    • nonché quella indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti (ex art. 36­bis del d.P.R. n. 633 del 1972)

costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del Superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai fini IVA''.

Scopri a quali bonus possono aderire le società.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

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