Sismabonus acquisti su magazzini, sottotetti e garage

Non si ha diritto al sismabonus acquisti nel caso di compravendita di magazzini, sottotetti, posti auto e garage. Pertinenze o meno.

Sismabonus acquisti garage, sottotetto, cantina

Un Istante, tramite la Risposta n. 56/2024, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate

"se  nel  caso  di  acquisto  di una  sola  autorimessa  e/o  del  solo  posto moto,  la Signora X, in qualità di futura acquirente, potesse comunque beneficiare del ''sismabonus acquisti'' (articolo 16, comma 1­septies, del decreto ­legge 63 del 2013 convertito con modificazioni delle legge 90 del 2013). 

In pratica, nel caso in cui l'autorimessa venisse venduta singolarmente, senza acquisto di  una  delle  unità abitative,  nemmeno tramite  separato atto di compravendita, quindi fosse un'unità immobiliare ''autonoma'' e non ''pertinenziale''  ad alcuna unità abitativa, l'acquirente potrebbe beneficiare del ''sismabonus acquisti''?

Magazzini, sottotetti e garage pertinenziali

L'istante specifica la non pertinenzialità in quanto  con  la  risposta  n.  19  pubblicata  nel  2021  è  stato  affermato che nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, la detrazione deve essere calcolata nel limite massimo di 96000 e sul prezzo risultante all'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale ed alla pertinenza, sebbene siano accatastati separatamente.

Magazzini, sottotetti e garage non pertinenziali

In merito alla possibilità di beneficiare del ''sismabonus acquisti'' nell'ipotesi di acquisti di box non pertinenziali, si rileva invece che, stante il chiaro dettato normativo, gli interventi di cui al comma 1­quater del medesimo articolo 16 del decreto ­legge n. 63 del 2013 (cui fa rimando il comma 1­septies), riguardano, per espresso rinvio al comma 1­bis dello stesso articolo, gli interventi e le procedure autorizzatorie riferite a
«costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive» (essendo precisa intenzione del legislatore privilegiare gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone).

Al riguardo, la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha chiarito (cfr., paragrafo 2.2) che, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, per costruzioni adibite ad attività produttive ''si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali [...]''.

Conseguentemente, considerato che un'unità immobiliare adibita a box non ha autonomamente nessuna delle due predette destinazioni d'uso (''abitazione'' e ''attività produttiva''), in applicazione dei predetti principi, l'acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, preclude al futuro acquirente la possibilità di fruire della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1­septies, del decreto ­legge n. 63 del 2013.

Medesimo ragionamento può essere posto in essere riguarda a garage, cantine, magazzini e sottotetti.

Sperando che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.

 

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