Sismabonus acquisti su magazzini, sottotetti e garage
Non si ha diritto al sismabonus acquisti nel caso di compravendita di magazzini, sottotetti, posti auto e garage. Pertinenze o meno.
Un Istante, tramite la Risposta n. 56/2024, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate
"se nel caso di acquisto di una sola autorimessa e/o del solo posto moto, la Signora X, in qualità di futura acquirente, potesse comunque beneficiare del ''sismabonus acquisti'' (articolo 16, comma 1septies, del decreto legge 63 del 2013 convertito con modificazioni delle legge 90 del 2013).
In pratica, nel caso in cui l'autorimessa venisse venduta singolarmente, senza acquisto di una delle unità abitative, nemmeno tramite separato atto di compravendita, quindi fosse un'unità immobiliare ''autonoma'' e non ''pertinenziale'' ad alcuna unità abitativa, l'acquirente potrebbe beneficiare del ''sismabonus acquisti''?
Magazzini, sottotetti e garage pertinenziali
L'istante specifica la non pertinenzialità in quanto con la risposta n. 19 pubblicata nel 2021 è stato affermato che nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, la detrazione deve essere calcolata nel limite massimo di 96000 e sul prezzo risultante all'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale ed alla pertinenza, sebbene siano accatastati separatamente.
Magazzini, sottotetti e garage non pertinenziali
In merito alla possibilità di beneficiare del ''sismabonus acquisti'' nell'ipotesi di acquisti di box non pertinenziali, si rileva invece che, stante il chiaro dettato normativo, gli interventi di cui al comma 1quater del medesimo articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cui fa rimando il comma 1septies), riguardano, per espresso rinvio al comma 1bis dello stesso articolo, gli interventi e le procedure autorizzatorie riferite a
«costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive» (essendo precisa intenzione del legislatore privilegiare gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone).
Al riguardo, la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha chiarito (cfr., paragrafo 2.2) che, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, per costruzioni adibite ad attività produttive ''si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali [...]''.
Conseguentemente, considerato che un'unità immobiliare adibita a box non ha autonomamente nessuna delle due predette destinazioni d'uso (''abitazione'' e ''attività produttiva''), in applicazione dei predetti principi, l'acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, preclude al futuro acquirente la possibilità di fruire della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1septies, del decreto legge n. 63 del 2013.
Medesimo ragionamento può essere posto in essere riguarda a garage, cantine, magazzini e sottotetti.
Sperando che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.