Regole per cui il promissario acquirente può aderire ai bonus
Il promissario acquirente può aderire al bonus ristrutturazione, sismabonus, ecobonus e Superbonus. Regole da rispettate.
Secondo l'Art. 7. comma 5. del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74:
Per quanto attiene il bonus ristrutturazione, secondo la circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.2:
"La detrazione compete, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, anche al promissario acquirente dell'immobile, immesso nel possesso
dell'immobile stesso, qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili.
In tale ipotesi, per avere diritto alla detrazione, e' necessario che:
a) sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell'unita' immobiliare;
b) per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio del registro competente;
c) gli estremi di registrazione siano indicati nell'apposito spazio del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori, che il promissario acquirente deve presentare al centro di servizio competente.
Non e' richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore cio' in quanto l'autorizzazione stessa puo' ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente. E' appena il caso di precisare che la
detrazione compete soltanto per le spese relative agli interventi di recupero e di ristrutturazione effettuati sull'unita' immobiliare e che, pertanto, tali
spese devono essere contabilizzate distintamente da quelle relative all'acquisto dell'unita' immobiliare."
Secondo la risposta su Fiscoggi dell'Ade del 29 Novembre 2019: "Più in generale, per beneficiare dell’agevolazione è necessario che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito."
Ne segue che, colui che ha diritto al bonus ristrutturazione può godere di conseguenza del bonus mobili.
Ecobonus
Secondo la Circolare n. 17/E del 2023, i promittenti acquirenti possono aderire anche all'ecobonus a discapito del promittente venditore.
Superbonus
Secondo la Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 1.2, ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
Acconti box e immobili edifici interamente ristrutturati
Inoltre, secondo la Circolare 18.11.2016 n. 43/E: "Più in generale, può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale o di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di cui all'art. 16-bis, comma 3, del TUIR, o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito."
Assenza di rogito
Secondo la Circolare n. 17/E del 2023, la detrazione spetta al futuro acquirente, alle condizioni sopra precisate, anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l’acquisto.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.