Il committente / proprietario può entrare nel cantiere di casa propria?

Il proprietario di un immobile nel quale sono in corso lavori può entrare liberamente nel cantiere? Può essere vietato l'accesso al committente? Quali regole di sicurezza devono essere rispettate e quali sono i compiti del coordinatore per la sicurezza?

Il committente proprietario puo entrare nel cantiere di casa

Durante le consulenze di parte ricevo spesso questa domanda: durante i lavori di ristrutturazione, il proprietario e committente può entrare nel proprio immobile mentre questo è diventato a tutti gli effetti un cantiere edile?

Può infatti capitare che l'impresa o il coordinatore della sicurezza impediscano al proprietario di entrare liberamente, oppure subordinino l'accesso ad una preventiva autorizzazione, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale o alla presenza di un tecnico o di un responsabile dell'impresa.

Ma è corretto? Il proprietario può essere escluso dal cantiere di casa sua?

Il committente può entrare nel proprio cantiere?

In linea generale, non esiste nel D.Lgs. 81/2008 una norma che vieti in assoluto al committente di entrare nel cantiere.

Allo stesso tempo, però, il fatto di essere proprietario dell'immobile non attribuisce il diritto di accedere liberamente al cantiere, senza rispettare le regole organizzative e di sicurezza previste per quell'area.

Durante l'esecuzione dei lavori, infatti, l'immobile non è più semplicemente un'abitazione privata, ma può costituire un cantiere temporaneo o mobile soggetto alle disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

L'accesso può pertanto essere regolamentato in funzione dei rischi presenti in quel determinato momento: demolizioni, ponteggi, lavori in quota, scavi, movimentazione di materiali, presenza di impianti provvisori, caduta di materiali dall'alto o utilizzo di macchinari.

Essere proprietario non significa poter entrare quando si vuole

È importante distinguere il diritto di proprietà dall'organizzazione del cantiere.

Il proprietario rimane proprietario dell'immobile, ma durante i lavori l'impresa assume il controllo operativo delle aree nelle quali sta eseguendo le lavorazioni e deve adottare le misure necessarie affinché l'accesso al cantiere avvenga in condizioni di sicurezza.

L'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce, tra gli obblighi delle imprese affidatarie ed esecutrici, quello di predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili.

Questo significa che il cantiere non può essere considerato un luogo nel quale chiunque, compreso il proprietario, possa entrare senza alcun controllo.

Il committente non è una persona estranea al cantiere

Occorre però evitare anche l'eccesso opposto.

Il committente non è un semplice visitatore occasionale. Il D.Lgs. 81/2008 gli attribuisce specifici obblighi e responsabilità nella gestione della sicurezza dell'opera.

Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il committente deve, tra l'altro, effettuare le verifiche previste nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi e, quando ricorrono i presupposti di legge, nominare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione (quando è obbligario?).

Il committente è quindi uno dei soggetti espressamente contemplati dalla normativa sulla sicurezza del cantiere e non può essere trattato automaticamente come una persona completamente estranea all'opera.

Chi decide come può entrare il committente?

Quando è stato nominato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, CSE, è necessario verificare le disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, PSC e le procedure organizzative adottate nel cantiere.

Il coordinatore, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, verifica l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC, coordina le imprese e i lavoratori autonomi e verifica la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Può quindi essere assolutamente ragionevole prevedere che l'accesso del committente:

  • sia preventivamente concordato;
  • avvenga in determinati orari o fasi del cantiere;
  • avvenga quando sono temporaneamente sospese determinate lavorazioni pericolose;
  • sia accompagnato dal direttore dei lavori, dal CSE, dal responsabile dell'impresa o da un preposto;
  • preveda l'utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale.

In linee di indirizzo sulla gestione dei cantieri viene infatti previsto che anche visitatori, fornitori e tecnici siano registrati e informati preventivamente sulle procedure di sicurezza previste per l'accesso. Tale principio organizzativo è perfettamente coerente anche con l'accesso del committente.

Quali DPI deve indossare il committente?

Non esiste un elenco universale di DPI che il proprietario debba obbligatoriamente indossare in ogni cantiere.

I dispositivi necessari dipendono dai rischi effettivamente presenti.

In un normale cantiere edile possono, ad esempio, essere richiesti:

  • casco protettivo;
  • calzature di sicurezza;
  • gilet ad alta visibilità;
  • eventuali ulteriori dispositivi individuati in relazione alle lavorazioni presenti.

Non avrebbe invece senso imporre formalmente DPI non pertinenti ai rischi effettivamente presenti soltanto per rendere più difficoltoso l'accesso.

Il coordinatore può vietare completamente l'accesso?

Un divieto temporaneo può essere certamente giustificato quando esistono concrete condizioni di pericolo.

Si pensi, ad esempio, a una fase di demolizione, alla movimentazione di carichi sospesi, alla presenza di aperture non protette, a lavorazioni sulle scale, al montaggio di ponteggi o ad altre lavorazioni che rendano pericolosa la contemporanea presenza di persone non addette.

Il coordinatore per l'esecuzione ha inoltre il potere di sospendere direttamente le singole lavorazioni quando riscontra un pericolo grave e imminente.

Diverso sarebbe, invece, un divieto assoluto e permanente, non collegato a specifici rischi o a precise prescrizioni del PSC.

La normativa sulla sicurezza consente di regolamentare l'accesso per eliminare o ridurre i rischi; non attribuisce al coordinatore un generale potere di sottrarre l'immobile al controllo del proprietario per tutta la durata dei lavori.

Cosa dovrebbe fare il committente prima di entrare?

La soluzione più corretta è quella di concordare preventivamente le modalità di accesso.

Il committente dovrebbe quindi chiedere al coordinatore per l'esecuzione e all'impresa:

  • quali siano le procedure previste per l'accesso al cantiere;
  • quali DPI siano necessari;
  • in quali giorni e orari sia possibile effettuare il sopralluogo;
  • se sia necessaria la presenza del CSE, del direttore dei lavori o del responsabile dell'impresa;
  • quali zone del cantiere siano eventualmente interdette;
  • quali specifici rischi giustifichino eventuali limitazioni.

Personalmente ritengo utile che queste modalità vengano definite per iscritto, evitando ogni volta discussioni sull'accesso.

Cosa non deve fare il committente in cantiere?

Il fatto di essere proprietario non autorizza il committente a interferire con le lavorazioni.

In particolare, dovrebbe evitare di:

  • impartire direttamente ordini operativi alle maestranze;
  • modificare autonomamente le modalità di esecuzione dei lavori;
  • spostare protezioni, parapetti o dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare attrezzature di cantiere;
  • entrare nelle zone interdette;
  • rimuovere i DPI richiesti;
  • interferire con macchinari o lavorazioni in corso.

Le eventuali contestazioni relative alla qualità o alla corretta esecuzione delle opere dovrebbero essere rivolte all'impresa attraverso il direttore dei lavori o secondo quanto previsto dal contratto, evitando un'ingerenza diretta nell'organizzazione delle maestranze.

Attenzione all'ingerenza del committente

Questo aspetto è particolarmente importante perché la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema dell'ingerenza del committente nell'esecuzione dei lavori.

La Cassazione ha chiarito che il committente non è normalmente tenuto ad esercitare un controllo continuo e capillare sulle modalità operative dell'impresa.

La responsabilità deve essere valutata concretamente tenendo conto, tra l'altro, della scelta dell'impresa, della natura dei lavori, dell'eventuale ingerenza del committente e della immediata percepibilità delle situazioni di pericolo.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9178 del 3 aprile 2023, ha ribadito che dal committente non può essere preteso un controllo pressante e continuo sull'organizzazione del lavoro, ma la sua responsabilità può emergere anche in relazione alla concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori.

La Cassazione sull'ingerenza del committente

Ancora più chiara è la recente giurisprudenza penale.

La Cassazione, con sentenza n. 30039 del 2025, ha precisato che l'ingerenza rilevante del committente deve consistere in una concreta interferenza sul lavoro dell'impresa, tale da modificarne le modalità di esecuzione o comunque da instaurare con gli addetti un rapporto capace di influire sul modo nel quale i lavori vengono svolti.

In pratica, una cosa è entrare in cantiere per verificare l'avanzamento delle opere; altra cosa è entrare e ordinare direttamente agli operai come eseguire una demolizione, dove posizionare un ponteggio, quali protezioni rimuovere o con quali modalità realizzare una lavorazione.

La Cassazione ha seguito un'impostazione analoga anche con riferimento al direttore dei lavori, chiarendo che la sua responsabilità in materia di sicurezza può derivare da un incarico specifico oppure dalla concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro.

Il CSE sostituisce il committente?

No.

La nomina del coordinatore per la sicurezza non determina la completa eliminazione degli obblighi del committente.

La giurisprudenza della Cassazione ha più volte chiarito che il coordinatore svolge una funzione di alta vigilanza e coordinamento, distinta dal controllo operativo quotidiano che compete invece alle imprese, ai datori di lavoro e ai preposti.

Il committente conserva quindi gli obblighi che la legge gli attribuisce e deve verificare che il coordinatore svolga effettivamente il proprio incarico.

Il committente può controllare come procedono i lavori?

Certamente il committente deve poter verificare l'andamento dell'opera che ha commissionato.

Questo controllo, tuttavia, deve essere distinto dalla gestione operativa della sicurezza e dall'organizzazione delle maestranze.

Il sopralluogo del proprietario può essere finalizzato, ad esempio, a:

  • verificare l'avanzamento dei lavori;
  • esaminare le opere realizzate;
  • confrontarsi con il direttore dei lavori;
  • verificare materiali, finiture e scelte progettuali;
  • controllare il rispetto del contratto e del cronoprogramma;
  • documentare lo stato del cantiere.

Tutto questo può avvenire rispettando le modalità di accesso necessarie per la sicurezza.

Può l'impresa impedire al proprietario di entrare?

L'impresa può impedire l'accesso quando l'ingresso, in quel momento o in quella zona, comporterebbe un rischio non controllabile oppure quando non siano rispettate le procedure previste per l'accesso.

Più discutibile sarebbe invece vietare qualsiasi sopralluogo al proprietario per tutta la durata del cantiere, senza offrire modalità alternative e senza indicare concrete ragioni di sicurezza.

In una situazione del genere, chiederei per iscritto:

  • la disposizione del PSC che impedirebbe l'accesso;
  • la specifica valutazione del rischio posta alla base del divieto;
  • le modalità alternative mediante le quali il committente può effettuare periodici sopralluoghi;
  • i DPI e le misure organizzative necessarie per rendere possibile l'accesso in sicurezza.

Un esempio pratico

Immaginiamo il proprietario di un appartamento oggetto di una ristrutturazione completa.

Nel cantiere operano contemporaneamente muratori, elettricisti e idraulici ed è presente il coordinatore per l'esecuzione.

Il proprietario non dovrebbe presentarsi improvvisamente ed entrare mentre sono in corso demolizioni o movimentazioni di materiali.

Potrebbe invece concordare, ad esempio, un sopralluogo settimanale con il direttore dei lavori o con il CSE, durante il quale:

  • le lavorazioni incompatibili con la visita vengono temporaneamente sospese;
  • gli vengono indicati i percorsi consentiti;
  • indossa casco e calzature adeguate;
  • non accede alle aree interdette;
  • non impartisce disposizioni direttamente agli operai.

Una procedura di questo tipo consente contemporaneamente di tutelare la sicurezza e il diritto del committente a verificare l'esecuzione delle opere.

Conclusioni: il proprietario può entrare, ma rispettando il cantiere

In conclusione, il committente può accedere al cantiere, ma l'accesso deve essere compatibile con le condizioni di sicurezza presenti e con le procedure organizzative previste dal PSC e dall'impresa.

Il proprietario non può pretendere di entrare liberamente in qualunque momento, attraversare aree pericolose o interferire con le lavorazioni soltanto perché l'immobile è di sua proprietà.

Allo stesso tempo, la normativa sulla sicurezza non dovrebbe essere utilizzata come un generico pretesto per impedire permanentemente al committente di verificare l'andamento delle opere.

La soluzione corretta consiste nel definire preventivamente modalità, orari, percorsi, DPI e accompagnamento necessari per consentire sopralluoghi in sicurezza.

Qualora l'accesso venga negato, è quindi ragionevole chiedere al coordinatore della sicurezza di indicare per iscritto quali rischi impediscano l'ingresso e quali misure debbano essere adottate affinché il committente possa accedere al proprio cantiere in condizioni di sicurezza.

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

____________________________

Chi sono? Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo Madera

Fin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno.

Insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze e ci occupiamo di edilizia, strutture, impianti, energetica, bonus e interior design. Ebbene sì, un ingegnere e un architetto che vanno d'accordo!

Spero che, grazie al web, diventeremo amici: Contattami

_________________________________