Quando è obbligatori il coordinatore della sicurezza? 2025
Coordinatore e piani per la sicurezza nei cantieri delle ristrutturazioni edili della casa: quando è obbligatorio e quali sono i documenti da richiedere alle ditte?
Se tu dovessi aprire un cantiere, e cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili, sappi che dovrai interfacciarti con la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il cantiere è un luogo in cui il rischio di infortunarsi si amplificano per via delle lavorazioni e delle interferenze tra vari operai che svolgono i loro compiti. Inoltre, anche se nominerai un professionista che seguirà i lavori, avrai comunque delle responsabilità.
Questa guida ti sarà molto utile, sia che tu debba nominare un "responsabile della sicurezza", sia che tu voglia occupartene in prima persona. Leggi con attenzione ogni paragrafo. Nell'articolo cercherò di rispondere alle domande che ti sarai posto: quando è necessario un professionista, quali sono i progetti, cosa devo verificare in cantiere, quanto costa il tecnico?
Ad oggi, la sicurezza viene "progettata" preventivamente. Partiamo dagli strumenti disponibili e dai soggetti interessati.
Piani di sicurezza e soggetti coinvolti
I principali strumenti a disposizione, per perseguire la sicurezza sui cantieri, sono:
- il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), è un documento che contiene l'analisi e la valutazione dei rischi del cantiere che dovrà aprirsi, le procedure, le misure preventive e protettive (ad esempio i dispositivi di protezione individuale: caschetto, guanti etc.) da attuare. Può essere disposto sia in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori. Viene redatto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'arto. 100 del Dlgs 81/2008;
- il piano operativo di sicurezza (POS): documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato. Contiene le specifiche attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa, l'individuazione delle misure preventive e protettive e l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.
A una prima lettura, i due piani, potrebbero sembrare simili. Ma mentre il primo riguarda un cantiere in cui sono presenti più imprese, è redatto da una figura esterna all'impresa edile, e regola le interferenze tra le varie imprese del cantiere. Il secondo riguarda i rischi interni alla sola impresa per cui è stato redatto.
Poi ci sono dei soggetti responsabili dell'esecuzione di quanto contenuto nei piani:
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione CSP: soggetto incaricato dal committente dell'esecuzione dei compiti relativi alla sicurezza, prima che inizino i lavori, in fase di progettazione dell'opera. E' colui che redige il piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione;
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CSE: soggetto incaricato dal committente dell'esecuzione dei compiti relativi alla sicurezza, durante lavori, in fase di esecuzione dell'opera. Oltre a verificare l'applicazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, segnala al committente le eventuali inosservanze e sospende, in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni. Qualora, si rendessero necessarie delle modifiche al PSC realizzato in fase di progettazione, dovrà redigere un nuovo piano. Pensiamo al caso in cui cambino le imprese durante le lavorazioni;
- datore di lavoro: colui che dirige l'impresa e controlla sul rispetto del POS; Infine, abbiamo altri soggetti:
- committente: colui che commissiona l'opera, ad esempio il proprietario di casa;
- impresa: organo composto da più lavoratori che svolgono l'opera;
- lavoratore autonomo: soggetto che lavora autonomamente, senza dipendenti o capi.
Ho cercato di semplificarti al massimo la questione. Naturalmente l'argomento necessiterebbe di approfondimenti e precisazioni.
Come ti accennavo nella premessa, anche se avessi incaricato un soggetto esterno, anche tu dovresti verificare in prima persona il rispetto delle prescrizioni di legge contenute nel Testo unico sicurezza dlgs 81/2008. Ma quando dovrai incaricare un professionista della sicurezza, che redigerà i piani?
Quando è obbligatorio nominare un Coordinatore in fase di esecuzione e/o progettazione?
La nomina dei Coordinatori (sia CSP che CSE) è necessaria in tutti i casi in cui nel cantiere è prevista la presenza di più di 1 impresa ESECUTRICE!!!! ANCHE NON CONTEMPORANEA.
Pertanto, nel caso di ristrutturazioni in cui vi sia un'unica impresa esecutrice, i Coordinatori non sono necessari. Lo stesso dicasi nel caso di una sola impresa e più lavoratori autonomi. Ciò potrai verificarlo all'interno della visura camerale dei soggetti che entreranno nel cantiere.
Questo non significa che non dovranno essere rispettate le norme. Semplicemente non è obbligatoria (non vuol dire che non sia necessaria) la nomina di questa figura. Difatti, qualora ci sia un'unica impresa, quest'ultima avrà già delle regole interne, contenute nel POS, di cui il datore di lavoro sarà il responsabile del rispetto.
In pratica, i coordinatori servono nel momento in cui ci sono più imprese, che possono INTERFERIRE tra di loro e quindi necessitano di coordinamento spaziale e temporale.
Un argomento che deve interessarti e la cui verifica spetta anche al committente è il controllo dei documenti delle imprese. Se questi non saranno in regola, rischi delle sanzioni. Conviene visionarli:
Quali sono i documenti ed i requisiti dei soggetti (imprese e lavoratori autonomi)?
Ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/08, l'allegato XVII elenca la documentazione e gli obblighi delle imprese nei cantieri edili sia per quanto riguarda lavori in manutenzione ordinaria che straordinaria etc. Tali documenti sono obbligatori e il committente HA L'OBBLIGO DI VERIFICARLI.
Nel caso di nomina del CSE, sarà questa figura a controllare i requisiti delle imprese. Come ti dicevo, in molti casi non è obbligatorio e quindi il proprietario dovrà adempiere a tali verifiche.
Le imprese: documentazione obbligatoria
Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno i nominativi dei soggetti della propria impresa con specifiche mansioni in merito alla sicurezza.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, esecutrici e affidatarie (allegato XVII), dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
- iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato;
- documento di valutazione dei rischi DVR o autocertificazione (nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all'allegato XI). L'autocertificazione poteva essere prodotta fino al 30 giugno 2013;
- documento unico di regolarità contributiva DURC;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.
Inoltre, le imprese hanno l'obbligo di redigere il POS riferito al singolo cantiere, documento che rappresenta il dettaglio della Valutazione dei rischi.
Infine, secondo l'art. 90 comma 9, il committente dovrà richiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, questi requisiti si considerano soddisfatti mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
Documentazione dei lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali o autocertificazione (nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all'allegato XI);
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione DPI o autocertificazione(nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all'allegato XI);
d)attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo o autocertificazione (nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all'allegato XI);
e) documento unico di regolarità contributiva.
In caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri.
Come ti accennavo, se avessimo meno di 200 uomini giorno nel cantiere, potresti accettare le autocertificazioni. Scarica pure il modello.
Qual è la differenza tra ditta o impresa individuale e lavoratore autonomo?
La dicitura all’interno del certificato camerale è quella di impresa individuale.
Per potersi definire lavoratore autonomo, però, occorre che non esistano né dipendenti né collaboratori, nemmeno familiari. Il lavoratore autonomo non ha personale dipendente.
La ditta o impresa individuale fa capo a un solo soggetto, che è l’unico responsabile della gestione imprenditoriale e, a differenza del lavoratore autonomo, può avere dipendenti.
Per accertarsi di ciò, è opportuno verificare la visura camerale dell’impresa:
Indipendente: 1 ; significa che l’impresa è formata dal solo titolare; nella fattispecie, poiché presso la Camera di Commercio , industria ed artigianato il termine di “lavoratore autonomo” non compare, l’impresa individuale senza dipendenti può essere equiparata a “lavoratore autonomo”.
Dipendente: 1 o più di uno; significa che oltre il responsabile dell’impresa sono presenti anche lavoratori subordinati per cui ci troviamo di fronte alla vera e propria impresa.
Concludiamo con l'aspetto economico:
Quali sono le sanzioni al committente?
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con sanzioni penali ed amministrative:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5 (mancata designazione coordinatore);
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a) (mancata verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis (mancata verifica attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9 , lettera c) (mancata comunicazione alle imprese e ai lavoratori autonomi del nominativo del coordinatore e trasmissione notifica preliminare), 101, comma 1, primo periodo (mancata trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori).
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