Progetto autorimesse e dimensioni minime
Di seguito le linee guida di rete professioni tecniche sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse: lunghezza, altezza, larghezza di box e garage.
A seguito del DM 15/05/2020 e della RTV che abroga il DM 01/02/1986 che definiva i riferimenti dimensionali delle autorimesse (box, garage), può essere molto utile la linea guida sulle dimensioni delle autorimesse di rete professioni tecniche.
Premessa
Con il D.M. 15/05/2020 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”, è stata emanata la RTV V.6 Autorimesse redatta secondo le nuove metodologie di progettazione introdotte dal DM 03/08/2015 e s.m.i..
La RTV sulle autorimesse deve essere utilizzata per la progettazione delle attività individuate al numero 75, di cui all’Allegato I del DPR 151/2011, sia per quelle di nuova costruzione sia per le esistenti.
La nuova RTV, nello spirito del D.M 03/08/2015 e s.m.i., è basata sull'individuazione dei profili di rischio finalizzati a definire una precisa strategia antincendio. Nella regola tecnica approvata, rispetto alle norme tecniche preesistenti, sono stati eliminati quegli elementi prescrittivi di “architettura tecnica”, che hanno determinato spesso un largo utilizzo dell’istituto della deroga, come geometrie delle rampe e larghezza delle corsie di manovra, ma che non hanno influenza sull’individuazione dei profili di rischio, né sulle misure di prevenzione e protezione antincendio finalizzate alla limitazione del rischio incendio.
Premesso quanto sopra, tenuto conto che talune indicazioni geometriche erano riportate nella regola tecnica prescrittiva (DM 01 febbraio 1986), al fine di fornire utili elementi ai progettisti che devono oggi avvalersi delle nuove metodologie di progettazione di cui al D.M. 15/05/2020, di seguito sono riportati criteri e valori di buona progettazione, in particolare per le autorimesse pubbliche (autorimesse la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti, sia a gestione pubblica che privata), destinate ad “autovetture ordinarie” (quelle di maggior diffusione; cioè quelle con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 7 posti compreso quello del conducente, con qualsiasi tipologia di alimentazione) , non utilizzabili e non vincolanti ai fini delle valutazioni e dei controlli di prevenzione incendi.
Si evidenzia che nella redazione delle presenti indicazioni sono stati considerati gli ingombri medi delle autovetture ordinarie, che attualmente sono maggiormente presenti sul mercato. La presente linea guida contiene indicazioni valide per tutte le autorimesse, indipendentemente dalla loro assoggettabilità al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (Allegati 1 del DPR 151/2011).
2. Elementi di progettazione
L’area di parcheggio ( superficie dell’autorimessa destinata alla manovra e sosta delle autovetture.) deve essere organizzata in modo da garantire gli spazi minimi delle corsie per consentire le necessarie manovre per entrare e uscire dagli stalli e per poter circolare all’interno dell’autorimessa.
Al fine di garantire un’adeguata fruibilità dell’autorimessa, sono da tenere in considerazione i valori indicativi di seguito riportati, relativi ai principali elementi di architettura tecnica, caratterizzanti la geometria di un’autorimessa:
Autorimesse pubbliche
Larghezza minima delle corsie di manovra
Ai fini della manovra di parcheggio, le corsie dovrebbero assumere i seguenti valori di larghezza, anche se le stesse sono organizzate per l’utilizzo a senso unico di marcia o alternato:
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- Larghezza stalli perpendicolari alla corsia (inclinati 90° rispetto al senso di marcia): ≥ 5,00 m
- Larghezza stalli paralleli alla corsia (inclinati 0° rispetto al senso di marcia): ≥ 3,50 m
- Larghezza stalli in posizione intermedia (con inclinazione compresa tra 0° e 90°): la larghezza si ottiene per interpolazione lineare tra i due valori sopra riportati.
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Per le corsie di manovra e le corsie di transito5 , sono ammessi restringimenti puntuali di larghezza non inferiori a 3,00 m, debitamente segnalati (es. segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, specchi parabolici in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie medesime, ecc.).
Dimensioni minime degli stalli per autovetture
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- Lunghezza stalli: ≥ 5,20 m
- Larghezza stalli inclinati e/o perpendicolari rispetto alla corsia di marcia: ≥ 2,80 m
- Larghezza stalli paralleli rispetto alla corsia di marcia: ≥ 2,40 m.
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Per gli stalli per la sosta riservata per disabili, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, dovrebbe essere garantito “uno spazio libero laterale”, in adiacenza allo stallo, di larghezza non inferiore a 1,30 m.
Note: Codice della strada e abbattimento barriere
Codice della Strada art. 40 c. 5: gli stalli per la sosta riservata alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché' la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede.
D.M. 14 giugno 1989 n. 236 artt. 4.2.3 e 8.2.3 "parcheggi": nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20);
D.M. 16/09/1996 n. 503 art. 10 "Parcheggi" (Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario) e art. 11 "Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili").
Dimensioni, pendenza e curvatura delle rampe
Le rampe dovrebbero avere una pendenza, calcolata con riferimento alla linea di mezzeria della rampa stessa, non superiore al 20%; si rammenta che i percorsi con rampe aventi pendenza superiore al 20% non sono considerate vie d’esodo.
Le rampe, al netto di marciapiedi o di altri elementi strutturali, dovrebbero avere le seguenti dimensioni minime:
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- Rampe rettilinee:
- 3,00 m per rampe a senso unico di marcia [3,50 m per rampe rettilinee a senso unico di marcia con ingresso in curva];
- 5,00 m per rampe a doppio senso di marcia;
- Rampe curvilinee:
- 3,65 m per rampe a senso unico di marcia;
- 7,00 m per rampe a doppio senso di marcia;
- Raggio di curvatura (valore minimo misurato sul filo esterno della carreggiata per rampe unidirezionali oppure misurato sul filo esterno della corsia interna della carreggiata per rampe a doppio senso di marcia.): > 7,50 m.
- Rampe rettilinee:
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Una rampa a doppio senso di marcia potrà essere di larghezza inferiore (la larghezza minima dovrebbe essere almeno pari a quella indicata per le rampe analoghe a senso unico di marcia) se è prevista l’installazione di un dispositivo che regolamenta l’impegno della rampa a senso unico alternato (per esempio: sistema semaforico).
Altezza interna delle autorimesse
L’altezza interna minima delle autorimesse non dovrebbe essere inferiore a 2,00 m, in tutti i punti soggetti al transito e parcamento di autoveicoli.
Autorimesse private
I dati geometrici di progettazione per le autorimesse pubbliche possono essere assunti come utile riferimento anche per le autorimesse private, ma potranno discostarsi dagli stessi in relazione a specifiche esigenze valutate dal progettista.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.