Bonus ristrutturazione, eco, superbonus si detrae / cede IVA
Bonus ristrutturazione, ecobonus, facciate, sismabonus, superbonus, bonus mobili, verde: tra le spese detraibili o cedibili c'è anche l'iva al 10%, 22% o 4%?
E' una delle domande più frequenti. L'IVA applicata sulle spese riguardanti interventi ricadenti nei bonus sulla casa può essere ceduta o detratta?
Come viene chiarito in qualsiasi guida in pdf relativa ai vari bonus messi in campo dall'Agenzia delle Entrate, l’imposta sul valore aggiunto è detraibile e cedibile o potrebbe far parte dello sconto in fattura applicato dalla ditta esecutrice dei lavori.
A meno che le opere realizzate non rientrino all'interno degli incentivi i cui costi sostenuti non possono essere ceduti. Penso ad esempio al bonus mobili e al bonus verde, le cui spese sostenute e rientranti in questi incentivi possono essere solo detratte dalle tasse. Ovviamente, anche l'IVA potrà solamente essere detratta!
Esempio
Immagina di spendere 10.000 per:
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- ristrutturare il bagno e aderire al bonus casa;
- oppure per isolare termicamente il tetto (ecobonus o superecobonus);
- oppure consolidare le fondazioni di casa (sismabonus o supersismabonus);
- o ancora per tinteggiare la facciata di casa tua (bonus facciate).
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La ditta edile, sui 10.000 di spesa preventiva ti applicherà un'IVA pari al 10%. Per concludere l'affare dovrai versare al muratore 11.000 €. Potrai detrarti dalle tasse, cedere alle banche o chiedere uno sconto in fatture sugli 11.000 €. In pratica, sull'importo lordo della fattura!
Inoltre, L'Agenzia delle entrate, per favorire ulteriormente il mondo dell'edilizia, in alcuni casi ha ridotto l'iva da imputare su beni e servizi.
Aliquote IVA ridotte
Effettuando dei lavori volti al risparmio energetico, alla messa in sicurezza dal punto di vista sismico degli edifici, alla manutenzione straordinaria oppure al recupero delle facciate, potresti beneficiare di un'IVA più bassa. In particolare
IVA al 4%:
qualora gli interventi avessero come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche , rispettando le prescrizioni del dm 236/89.
IVA 22%:
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- sulla parcella dei professionisti intervenuti in fase di progettazione o durante i lavori;
- acquisto di beni direttamente da parte del committente, presso il negozio o il deposito di materiali edili (a meno che le opere realizzate non ricadano in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Per conferma, chiedi al professionista che ti seguirà).
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IVA 10%:
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- prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- beni, solo se acquistati dagli esecutori dell'opera. Quindi, l'aliquota agevolata al 10% dei beni, sarà applicata solo se questi prodotti saranno inclusi all'interno del contratto di appalto che il committente stipulerà con l'impresa o gli installatori. L'impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, ecc.) con l'IVA al 22% e poi applicherà al committente l'IVA al 10% (andando quindi in "credito d'IVA" nei confronti dello Stato). Discorso a parte, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo: il 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Scopri di più.
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Fino a quando potrai cedere?
Ti ricordo che, con il decreto-legge 11/2023, potrai beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito solo qualora avessi già avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto. Vincenzo