Decreto MITE costi massimi Allegato A per congruità dei prezzi

Tabella Decreto Mite "prezzi" dei costi massimi per categorie di beni utilizzabili per la congruità dei prezzi: Superbonus, Ecobonus ordinari, bonus ristrutturazione e bonus facciate.

Prezzi massimi per congruità del Decreto MITE

Il Decreto del MITE n°75 del 14 Febbraio 2022 "Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici", detto "decreto prezzi", ha fissato i massimali per categoria di beni cedibili in caso di interventi di efficientamento energetico per cui si intende sfruttare i bonus elencati all’art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020:

    • Bonus ristrutturazione recupero del patrimonio edilizio;
    • Sismabonus;
    • Ecobonus efficienza energetica;
    • Bonus facciate (ormai non più presente);
    • installazione di impianti fotovoltaici;
    • installazione di colonnine per la ricarica;
    • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter;
    • Superbonus.

Con l'allegato A al decreto, il MITE ha imposto dei costi massimi specifici agevolabili applicabili ad alcune categorie di beni (volti al risparmio energetico).

Quindi, se eseguissi dei lavori di risparmio energetico, solo parte della spesa potrà essere detratta in base a dei costi massimi unitari segnalati nel decreto.

Inoltre, il MITE ha aggiornato i massimali individuati dal Decreto Requisiti del Mise 6 agosto 2020 nell'allegato I, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione con il nuovo allegato A. Ti ricordo che l'allegato I segnala i costi massimi in relazione all'ecobonus in caso di detrazione diretta.

Vediamo insieme i contenuti.

Prezzi massimi solo in caso di cessione o anche in caso di detrazione?

Le disposizioni del decreto nel caso degli interventi elencati all’art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione ai sensi dell’art. 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

I prezzi massimi valgono, per tutti bonus, sia qualora si optasse per:

      • cessione del credito;
      • sconto in fattura;
      • detrazione diretta, solo nel caso di Superbonus (no eco, casa, sisma, facciate ecc.).

A cosa servono i massimali di spesa dell'Allegato A?

Per valutare la spesa detraibile di alcuni interventi, nei soli casi previsti dal precedente paragrafo, oltre ai prezzari regionali o DEI, dovrai far riferimento ai prezzi massimi contenuti nella tabella Allegato A che ti indicherò di seguito.

In che senso? Immagina di sostituire il tuo impianto di riscaldamento esistente con un sistema servito da una caldaia a condensazione. Come vedrai dalla tabella, se il costo della caldaia fosse inferiore a 240 €/kW, potresti cedere o detrarre l'intera cifra. Viceversa, se il costo per ogni kW fosse, ad esempio, di 260 €, i 20 €/kWt eccedenti non potresti cederli. Ma non è l'unico limite. Occorre la doppia verifica. Difatti, dovrai far realizzare anche un computo metrico estimatico e verificare i costi anche sulla base di quest'ultimo.

In caso di ecobonus con detrazione diretta?

La doppia verifica per ecobonus ordinario che non si cede non è richiesta. Nel caso ecobonus "ordinario" basta una semplice verfica dei prezzi unitari previsti dall'alleagot A (ex-allegato I DM 6 agosto 2020).

Allegato A: costi unitari massimi

L'allegato A del Decreto del Mite segnala la spesa unitaria massima ammissibile per diverse tipologie di intervento:

Allegato A pressi massimi detrazioni

Tipologia di intervento

Spesa specifica massima ammissibile

Riqualificazione energetica

Interventi di riqualificazione globale eseguiti su edifici esistenti o singole unità immobiliari  —zona climatica A, B, C

960 €/m2

Interventi di riqualificazione globale eseguiti su edifici esistenti o singole unità immobiliari —zona climatica D, E, F

1.200 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento coperture

Esterno

276 €/m2

Interno

120 €/m2

Copertura ventilata

300 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti

Esterno

144 €/m2

Interno/terreno

180 €/m2

Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali

zona climatica A, B, C

 

Esterno/diffusa

180 €/m2

Interno

96 €/m2

Parete ventilata

240 €/m2

zona climatica D, E, F

 

Esterno/diffusa

195 €/m2

Interno

104 €/m2

Parete ventilata

260 €/m2

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi

Zone climatiche A, B, C

 

Serramento

660 €/m2

Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)

780 €/m2

Zone climatiche D, E, F

 

Serramento

780 €/m2

Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)

900 €/m2

Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione

276 €/m2

Impianti a collettori solari

Scoperti

900 €/m2

Piani vetrati

1.200 €/m2

Sottovuoto e a concentrazione

1.500 €/m2

Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)

Pnom <= 35kWt

240 €/kWt

Pnom > 35kWt

216 €/kWt

Micro-cogeneratori: Celle a combustibile

30.000 €/kWe

Micro-cogeneratori: Motore endotermico / altro

3.720 €/kWe

Pompe di calore (*)

Tipologia di pompa di calore

Esterno/Interno

 

Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento

Aria/Aria

720 €/kWt (**)

Altro

1.560 €/kWt (**)

Pompe di calore geotermiche

2.280 €/kWt

Impianti con sistemi ibridi (*)

1.860 €/kWt1

Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*) 

Pnom<=35kWt

420 €/kWt

Pnom> 35kWt

540 €/kWt

Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore

Fino a 150 litri di accumulo

1.200 €

Oltre 150 litri di accumulo

1.500 €

Installazione di tecnologie di building automation

60 €/m2

(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/mq per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

1 Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.

Quali costi sono inclusi nell'allegato A?

I costi massimi individuati nell'allegato A esclusi:

      • IVA;
      • prestazioni professionali;
      • opere relative alla installazione (rientrano solo le opere provvisionali, compresi i ponteggi e le opere connesse ai costi della sicurezza) e manodopera per la messa in opera dei beni.

In pratica, come specificato nelle FAQ dell'Enea del 14/02/2022, i costi indicati nell'Allegato A sono riferiti all’insieme dei beni che concorrono alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate.

Vediamo alcuni esempi non esaustivi:

      • isolamento di pareti disperdenti: fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, di tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, etc. Inoltre, per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, etc.;
      • infissi: la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico, etc.;
      • schermature solari e/o ombreggiamenti mobili: la fornitura della schermatura solare e/o ombreggiante, il sistema di montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto elettrico, etc.;
      • impianti solari termici: la fornitura del pannello solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo, componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto, dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio, etc.;
      • caldaie a condensazione (fino al 31 dicembre 2024): la fornitura della caldaia, canna fumaria e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;
      • impianti con micro-cogeneratori: la fornitura del cogeneratore, canna fumaria, componentistica dell’impianto idraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e di adduzione del combustibile, etc.;
      • impianti a pompe di calore: la fornitura della pompa di calore, la componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del gas, etc.;
      • impianti ibridi: quanto indicato per le caldaie a condensazione e per le pompe di calore, etc.;
      • caldaie a biomasse: la fornitura della caldaia, canna fumaria, sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, sistema di stoccaggio della biomassa, sistema di caricamento della biomassa e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;
      • building automation: la fornitura del sistema e la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, etc.

Voci non presenti nell'Allegato A

Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione della congruità dei prezzi dovrà essere realizzata mediante:

      • i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome,
      • o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio
      • o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Quindi, le spese sostenute per:

      • la posa in opera degli interventi elencati nell'allegato A;
      • la fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico, dell'impianto idrico della cucina e del bagno, della pavimentazione (qualora non sormonti un pannello radiante oppure un solaio isolato termicamente), per l'imbiancatura, per la demolizione di un muro o l'apertura di una porta

non potranno prescindere dai prezzari.

Congruità delle spese professionali?

Mentre, per quanto riguarda le prestazioni professionali occorre rispettare il DM 2016 e s.m.i.

Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione e del visto di conformità.

Congruità del fotovoltaico e delle colonnine di ricarica

Infine, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Prima di salutarti, l’Allegato A sostituisce l'allegato I del Decreto Requisiti del Mise 6 agosto 2020.

Da quando si utilizza l'allegato A?

Le nuove regole e le tariffe sono attive a partire dal 15 aprile 2022, e cioè 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto in gazzetta ufficiale del 17/03/2022. 

I prezzi teroicamente dovevano essere aggiornati periodicamente. Ad oggi, nessuna modifica è stata eseguita.

Le nuove disposizioni si applicano agli interventi la cui richiesta di titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, quindi a partire dal 16 aprile 2022.

Queste regole varranno solo qualora non fosse già stato presentato il titolo edilizio (SCIA, CILA o Permesso di Costruire), qualora necessario, alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 2 del Decreto).

Chi può asseverare il rispetto dei prezzi contenuti in tabella?

A certificare la spesa cedibile dovrà essere un tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale:

      • ingegnere,
      • architetto,
      • geometra,
      • o perito.

Quindi, se non fossi un professionista, non potresti espletare tale adempimento in prima persona.

FAQ MITE Aprile 2022

1. Per gli interventi energetici, l’asseverazione della congruità dei costi rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 14 febbraio 2022 (“Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”; c.d. “DM costi massimi”) deve essere rilasciata nei soli casi di accesso alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura di cui all’articolo 112, comma 1, del DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/2020, o anche nei casi di fruizione diretta?

R: L’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare:

i) delle detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020 che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo articolo 121; (NOTA STUDIO MADERA: quindi non ecobonus o bonus ristrutturazione in detrazione!)

ii) del c.d. Superecobonus di cui all’articolo 119.

Con riferimento all’ipotesi sub ii), è il caso di precisare che l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione diretta del 110 per cento, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Stante il dato letterale dell’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL 34/2020, rispetto agli interventi di cui al precedente punto i), fanno eccezione le opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del DPR 380/2001 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale; per tali opere non è dunque prescritto che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese. Fanno altresì eccezione, nel senso sopra indicato, gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 160/2019 (interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968).

In ogni caso, occorre precisare che, nell’ambito dell’Ecobonus, ai sensi del combinato disposto dei punti 13.1 e 13.2 dell’Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM requisiti tecnici”) e successive modifiche e integrazioni, per gli interventi di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro (eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 160/2019), l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile va calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I al DM requisiti tecnici (cfr. FAQ n. 6).

2. I costi indicati in Allegato A al DM costi massimi sono riferiti solamente ai costi di fornitura dei beni o alle opere compiute? Qualora siano riferiti ai soli costi della fornitura dei beni, ci si riferisce al singolo bene indicato in tabella o all’insieme dei beni che concorrono alla realizzazione dell’intervento indicato in tabella?

R: Come indicato dall’articolo 2 del DM costi massimi, nonché dall’articolo 3 e dalla tabella dell’Allegato A, i costi ivi esposti sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune casistiche:

nel caso di isolamento di pareti disperdenti, la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, etc. Inoltre, per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, etc.;

nel caso di infissi, la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico, etc.;

nel caso di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili la fornita della schermatura solare e/o ombreggiante, il sistema di montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto elettrico, etc.;

nel caso di impianti solari termici, la fornitura del pannello solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo, componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto, dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio, etc.;

nel caso di caldaie a condensazione, la fornitura della caldaia, canna fumaria e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;

nel caso di impianti con micro-cogeneratori, la fornitura del cogeneratore, canna fumaria, componentistica dell’impianto idraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e di adduzione del combustibile, etc.;

nel caso di impianti a pompe di calore, la fornitura della pompa di calore, la componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del gas, etc.;

nel caso di impianti ibridi, quanto indicato per le caldaie a condensazione e per le pompe di calore, etc.;

nel caso di caldaie a biomasse, la fornitura della caldaia, canna fumaria, sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, sistema di stoccaggio della biomassa, sistema di caricamento della biomassa e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;

nel caso di sistemi di building automation, la fornitura del sistema e la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, etc.

I costi di cui alla Tabella A del DM costi massimi non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.

3. Nell’ambito del DM costi massimi, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, come si calcolano i costi non esposti in tabella nell’Allegato A, ossia l’IVA, le prestazioni professionali, le opere relative all’ installazione e la manodopera?

R: Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate. Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016. I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.

4. In mancanza di una voce di costo nel prezzario, è possibile per il tecnico abilitato presentare il “nuovo prezzo”?

R: Si, il “nuovo prezzo” deve essere predisposto in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In particolare, il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM Asseverazioni”). Tale relazione dovrà indicare le modalità di determinazione delle voci di costo non comprese nei prezzari, tenendo presente che le stesse possono essere desunte da altri prezzari o essere equiparate a lavorazioni similari in essi presenti. Inoltre, si rappresenta che molti prezzari regionali forniscono indicazioni analitiche sulle modalità di determinazione dei nuovi prezzi.

5. Quale è la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del DM costi massimi? R: Ai fini della corretta definizione del perimetro di applicazione del DM costi massimi, si rimanda alla FAQ n. 1. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, il comma 1-ter dell’articolo 121 del DL 34/2020 ha disposto che si attui quanto indicato dal comma 13- bis dell’articolo 119 del medesimo DL, il quale a sua volta ha previsto che si faccia riferimento: ai prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi; ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (DM costi massimi). Conseguentemente, il DM costi massimi ha disciplinato esclusivamente il secondo punto sopra indicato, prevedendo che “il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A e di cui ai commi 2 e 3”. Tale previsione non ha quindi impatto sulla verifica di cui al punto 1. Pertanto, l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi. Il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione); il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni (FAQ n. 2). La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra (i) quella derivante dai due controlli e (ii) la spesa sostenuta, così come riportato nella tabella seguente.

allegato A mite doppia verifica

Fermi restando i limiti massimi previsti dalle specifiche discipline a cui gli interventi fanno riferimento, l’ammontare delle detrazioni concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione dovranno essere calcolati con riferimento alla totalità dei costi sostenuti, comprensivi dell’IVA, delle prestazioni professionali (cfr. FAQ n. 3) e di altri costi ammissibili dalle specifiche normative di riferimento (visto di conformità etc.). Nella tabella seguente è rappresentato uno schema di determinazione della spesa detraibile ammissibile.

allegato a mite spesa detraibile

6. Nell’ambito dell’Ecobonus, per gli interventi per i quali non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese è comunque necessaria la verifica della spesa sostenuta rispetto ai costi dell’Allegato A al DM costi massimi? Tale verifica è necessaria anche per gli interventi i cui beni sono ricompresi nell’Allegato A e la cui spesa complessiva è inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera?

R: Secondo il punto 13.2 dell’Allegato A al DM requisiti tecnici, così come modificato dal DM costi massimi, per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute (che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi dell’Allegato A del DM requisiti tecnici) è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. Tale verifica, per cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali - solo quando applicabile - opere di installazione e manodopera). Al riguardo, rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella di cui all’Allegato A al DM costi massimi e quello oggetto di fattura. Si precisa che tale verifica è limitata solamente agli interventi ammessi all’Ecobonus.

Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo

 

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