Decreto MITE costi massimi per congruità dei prezzi
Tabella Decreto Mite dei costi massimi per categorie di beni utilizzabili per la congruità dei prezzi: Superbonus, Ecobonus ordinari, bonus ristrutturazione e bonus facciate.
Il Decreto del MITE n°75 del 14 Febbraio 2022 ha fissato i massimali per categoria di beni cedibili in caso di Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Bonus facciate, Sismabonus e Superecobonus 110%. Sia qualora si optasse per la detrazione, sia qualora si scegliesse la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Il MITE si è limitato ad aggiornare i massimali individuati dal Decreto Requisiti del Mise 6 agosto 2020, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.
Nell'Allegato A del Decreto MITE i costi massimi:
"si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Vediamo insieme i contenuti.
A cosa servono i massimali di spesa?
Per valutare la spesa detraibile dovrai far riferimento ai prezzi massimi contenuti nella tabella Allegato A che ti indicherò di seguito.
In che senso? Immagina di sostituire il tuo impianto di riscaldamento esistente con un sistema servito da una caldaia a condensazione. Come vedrai dalla tabella, se il costo della caldaia fosse inferiore a 240 €/kW, potresti cedere o detrarre l'intera cifra. Viceversa, se il costo per ogni kW fosse, ad esempio, di 260 €, i 20 €/kWt eccedenti non potresti cederli.
Allegato A
L'allegato A del Decreto del Mite potrà essere utilizzato per gli interventi ricadenti in: ecobonus ordinari, bonus ristrutturazione, sismabonus, bonus facciate, installazione di colonnine elettriche e di impianti fotovoltaici e per il Superecobonus.
Tipologia di intervento |
Spesa specifica massima ammissibile |
Riqualificazione energetica |
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Interventi di riqualificazione globale eseguiti su edifici esistenti o singole unità immobiliari —zona climatica A, B, C |
960 €/m2 |
Interventi di riqualificazione globale eseguiti su edifici esistenti o singole unità immobiliari —zona climatica D, E, F |
1.200 €/m2 |
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture |
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Esterno |
276 €/m2 |
Interno |
120 €/m2 |
Copertura ventilata |
300 €/m2 |
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti |
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Esterno |
144 €/m2 |
Interno/terreno |
180 €/m2 |
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali |
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Esterno/diffusa |
180 €/m2 |
Interno |
96 €/m2 |
Parete ventilata |
240 €/m2 |
Esterno/diffusa |
195 €/m2 |
Interno |
104 €/m2 |
Parete ventilata |
260 €/m2 |
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi |
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Serramento |
660 €/m2 |
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) |
780 €/m2 |
Serramento |
780 €/m2 |
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) |
900 €/m2 |
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione |
276 €/m2 |
Impianti a collettori solari |
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Scoperti |
900 €/m2 |
Piani vetrati |
1.200 €/m2 |
Sottovuoto e a concentrazione |
1.500 €/m2 |
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*) |
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Pnom <= 35kWt |
240 €/kWt |
Pnom > 35kWt |
216 €/kWt |
Micro-cogeneratori: Celle a combustibile |
30.000 €/kWe |
Micro-cogeneratori: Motore endotermico / altro |
3.720 €/kWe |
Pompe di calore (*) |
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Tipologia di pompa di calore |
Esterno/Interno |
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Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento |
Aria/Aria |
720 €/kWt (**) |
Altro |
1.560 €/kWt (**) |
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Pompe di calore geotermiche |
2.280 €/kWt |
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Impianti con sistemi ibridi (*) |
1.860 €/kWt1 |
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Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*) |
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Pnom<=35kWt |
420 €/kWt |
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Pnom> 35kWt |
540 €/kWt |
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Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore |
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Fino a 150 litri di accumulo |
1.200 € |
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Oltre 150 litri di accumulo |
1.500 € |
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Installazione di tecnologie di building automation |
60 €/m2 |
(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/mq per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.
(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.
1 Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.
Quali costi sono inclusi?
I costi individuati nell'allegato A si considerano al netto di:
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-
- IVA;
- prestazioni professionali;
- opere relative alla installazione (rientrano solo le opere provvisionali, compresi i ponteggi e le opere connesse ai costi della sicurezza) e manodopera per la messa in opera dei beni.
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In pratica, come specificato nelle FAQ dell'Enea del 14/02/2022, i costi indicati nell'Allegato A sono riferiti all’insieme dei beni che concorrono alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate. Vediamo alcuni esempi non esaustivi:
isolamento di pareti disperdenti: fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, di tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, etc. Inoltre, per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, etc.;
infissi: la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico, etc.;
schermature solari e/o ombreggiamenti mobili: la fornitura della schermatura solare e/o ombreggiante, il sistema di montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto elettrico, etc.;
impianti solari termici: la fornitura del pannello solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo, componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto, dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio, etc.;
caldaie a condensazione: la fornitura della caldaia, canna fumaria e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;
impianti con micro-cogeneratori: la fornitura del cogeneratore, canna fumaria, componentistica dell’impianto idraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e di adduzione del combustibile, etc.;
impianti a pompe di calore: la fornitura della pompa di calore, la componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del gas, etc.;
impianti ibridi: quanto indicato per le caldaie a condensazione e per le pompe di calore, etc.;
caldaie a biomasse: la fornitura della caldaia, canna fumaria, sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, sistema di stoccaggio della biomassa, sistema di caricamento della biomassa e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;
building automation: la fornitura del sistema e la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, etc.
Quando sarà applicabile la tabella? Verrà aggiornata?
Le nuove regole e le tariffe dovranno essere applicate a partire dal 15 aprile 2022, e cioè 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto in gazzetta ufficiale del 17/03/2022.
I prezzi verranno aggiornati periodicamente (entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno). ENEA monitorerà i prezzi di mercato.
Queste regole varranno solo qualora non fosse già stato presentato il titolo edilizio (SCIA, CILA o Permesso di Costruire), qualora necessario, alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 2 del Decreto).
Chi potrà asseverare il rispetto dei prezzi contenuti in tabella?
A certificare la spesa cedibile dovrà essere un tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale: ingegnere, architetto, geometra o perito. Quindi, se non fossi un professionista, non potresti espletare tale adempimento in prima persona.
Voci non presenti nell'Allegato A
Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione della congruità dei prezzi dovrà essere realizzata mediante i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Quindi, le spese sostenute per:
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- la posa in opera degli interventi elencati nell'allegato A;
- la fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico, dell'impianto idrico della cucina e del bagno, della pavimentazione (qualora non sormonti un pannello radiante oppure un solaio isolato termicamente), per l'imbiancatura, per la demolizione di un muro o l'apertura di una porta
non potranno prescindere dai prezzari.
Mentre, per quanto riguarda le prestazioni professionali occorre rispettare il DM 2016. Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione e del visto di conformità.
Infine, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Prima di salutarti, l’Allegato A sostituisce l'allegato I del Decreto Requisiti del Mise 6 agosto 2020.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo