AQE cos'è? Obbligo e differenza con l'APE
Che cos'è l'attestato di Qualificazione Energetica AQE, quando è obbligatorio, chi e dove consegnarlo, differenza con l'APE.

L’ AQE Attestato di Qualificazione Energetica è un elaborato che certifica, in sede di deposito della fine lavori, il rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione energetica ex Legge 10.
L'art. 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005 definisce l'attestato di qualificazione energetica AQE come:
"il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;"
Quando è obbligatorio l'attestato AQE?
Secondo l'art. 8 comma 3 dell'allegato A del DM 26/06/09, l’attestato di qualificazione è obbligatorio per:
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- gli edifici di nuova costruzione;
- gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i (abrogato dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 48 del 2020), in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali.
- qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta dell’attestato di certificazione energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia.
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Ricadono nell'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 192/05:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
- ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto gia' previsto sopra;
- nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
- sostituzione di generatori di calore.
in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali.
Esclusioni dall'attestato AQE?
Sono escluse dall'obbligo le seguenti categorie di edifici (art. 3 Dlgs 192/2005):
a) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Obbligo AQE in Emilia Romagna
L'Emilia Romagna ha deliberato in tal senso:
"Come riportato nell’art. 8, comma 9 dell’Allegato della DGR 967/2015, al termine dei lavori, nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a), di edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto i, e di ampliamenti di cui all’art. 3 comma 3 punto i, deve essere predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, l’Attestato di Qualificazione Energetica, senza alcun onere aggiuntivo per il committente.
Si precisa che la redazione degli AQE è:
- per tutti quegli interventi il cui titolo abilitativo è stato presentato prima dell’entrata in vigore della DGR 967/15 e per i quali non è stata presentata variante, seguono la legislazione della DAL RER 156/08 e smi.
- facoltativo per tutti gli interventi non ricadenti nel comma precedente.
Chi lo presenta e come?
Secondo l’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, al comma 2:
" La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l‘attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata."
Differenza tra APE e AQE
L’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione, essenzialmente per:
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- i soggetti che sono chiamati a redigerlo: possono essere anche il progettista o un altro soggetto che è intervenuto durante l'iter dei lavori, il proprietario o un suo parente. Soggetti che non possono realizzare l'APE;
- per l’assenza dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (solamente proposta dal tecnico che lo redige).
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Al di fuori dei casi obbligatori, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.

Sanzioni
Secondo l'Art 14 c. 4 del Dlgs 192 /2005, il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo