AQE cos'è? Obbligo e differenza con l'APE

Che cos'è l'attestato di Qualificazione Energetica AQE, quando è obbligatorio, chi e dove consegnarlo, differenza con l'APE.

AQE cos e Obbligo e differenza con APE

L’ AQE Attestato di Qualificazione Energetica è un elaborato che certifica, in sede di deposito della fine lavori, il rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione energetica ex Legge 10.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005 definisce l'attestato di qualificazione energetica AQE come:

"il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;"

Quando è obbligatorio l'attestato AQE?

Secondo l'art. 8 comma 3 dell'allegato A del DM 26/06/09, l’attestato di qualificazione è obbligatorio per:

      • gli edifici di nuova costruzione;
      • gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i (abrogato dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 48 del 2020), in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali.
      • qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta dell’attestato di certificazione energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia.

aqe esempio

Ricadono nell'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 192/05:

 a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

      1. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
      2. demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

      1. ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto gia' previsto sopra;
      2. nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
      3. sostituzione di generatori di calore.

in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali.

Esclusioni dall'attestato AQE?

Sono escluse dall'obbligo le seguenti categorie di edifici (art. 3 Dlgs 192/2005):

a) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;

f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Obbligo AQE in Emilia Romagna

L'Emilia Romagna ha deliberato in tal senso:

"Come riportato nell’art. 8, comma 9 dell’Allegato della DGR 967/2015, al termine dei lavori, nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a), di edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto i, e di ampliamenti di cui all’art. 3 comma 3 punto i, deve essere predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, l’Attestato di Qualificazione Energetica, senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

Si precisa che la redazione degli AQE è:

- per tutti quegli interventi il cui titolo abilitativo è stato presentato prima dell’entrata in vigore della DGR 967/15 e per i quali non è stata presentata variante, seguono la legislazione della DAL RER 156/08 e smi.

- facoltativo per tutti gli interventi non ricadenti nel comma precedente.

Chi lo presenta e come?

Secondo l’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, al comma 2:

" La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l‘attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata."

Differenza tra APE e AQE

L’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione, essenzialmente per:

      • i soggetti che sono chiamati a redigerlo: possono essere anche il progettista o un altro soggetto che è intervenuto durante l'iter dei lavori, il proprietario o un suo parente. Soggetti che non possono realizzare l'APE;
      • per l’assenza dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (solamente proposta dal tecnico che lo redige).

Al di fuori dei casi obbligatori, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.

differenza tra ape e AQE

Sanzioni

Secondo l'Art 14 c. 4 del Dlgs 192 /2005, il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Spero che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

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