Incompatibilità tra APE, Legge 10 e Superbonus
Quali sono le incompatibilità tra APE, legge 10, direzione lavori, progettista e Superbonus.
All'interno del D.P.R. 75/2013 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici) il conflitto di interessi è regolamentato dall'Art. 3 che riporto di seguito integralmente:
"Art. 3 Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado."
In questo caso, il rapporto di parentela è riferito al richiedente, in genere il proprietario. L'APE può essere firmata da un parente del progettista o del direttore lavori.
Quindi, il progettista e il direttore lavori non possono firmare la certificazione energetica APE solo in caso:
-
- di nuove costruzioni;
- che abbiano dei rapporti con produttori di materiali;
- che abbiano dei rapporti di parentela con il richiedente.
In merito a ciò si è espressa anche la Regione Emilia Romagna con la FAQ 13:
In merito all’indipendenza ed imparzialità dei soggetti certificatori, il DPR 16 aprile 2013 n.75, art.3 distingue tra edifici esistenti ed edifici nuovi, e ponendo attenzione al fatto che il certificatore si può avvalere di tecnici preposti.
Nel caso in cui un soggetto certificatore partecipi alla progettazione per un intervento di riqualificazione energetica al termine dei lavori può redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?
l'art.3 del DPR 75/2013 distingue tra edificio di nuova costruzione (comma 1 lett.a) ed edifici esistenti (comma 1 lett.b), per questi ultimi non distingue se siano o meno oggetto di intervento edilizio, pertanto si ritiene che nel caso di interventi di ristrutturazione importante o di riqualificazione energetica, per i quali sia necessario redigere l'Attestato di Prestazione Energetica i requisiti di indipendenza ed imparzialità sono quelli previsti dal DPR 75/2013 art.3 comma 1 lett.b.
Nello specifico non vi sono condizioni di conflitto rispetto al processo di progettazione e realizzazione.
Anche per quanto riguarda il SuperEcobonus, che non riguarda le nuove costruzioni, il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del bonus stesso.