Pagamenti bonus senza bonifico parlante o con dicitura sbagliata
E' possibile rimediare ad un pagamento senza bonifico parlante, con assegno o con dicitura sbagliata relativo al Superbonus, Ecobonus, sismabonus o bonus ristrutturazione (casa)? Focus su errore nella segnalazione della norma o della fattura.
Sono consapevole, le detrazioni fiscali per interventi sugli immobili sono una jungla. Commettere un errore è più che comprensibile. Non è raro il caso in cui un pagamento non venga realizzato rispettando l'iter corretto.
Come saprai, le spese relative al Superbonus, Sismabonus, Ecobonus e Bonus Casa devono essere versate mediante un bonifico detto "parlante". In pratica, si tratta di un bonifico la cui dicitura (causale del versamento) deve contenere determinati dati: il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Se sei capito su questo articolo, avrai dimenticato di inserire qualche dato, o ancora peggio, hai effettuato il pagamento attraverso un bonifico standard, assegno, carta di credito o contante.
La domanda è: hai perso la possibilità di detrarre? La risposta è: dipende!
Vediamo il tutto in dettaglio:
Indice
- Pagamenti senza bonifico parlante.
- Errato riferimento normativo.
- Mancata specificazione del numero di fattura e/o data di emissione.
Pagamenti senza bonifico parlante.
Per la soluzione ci viene in aiuto la circolare N. 43/E dell'Agenzia delle Entrate del 2016 in risposta ad un contribuente che ha acquistato un box auto mediante assegni bancari.
All'interno della circolare viene precisato che, con risoluzione n. 55/E del 2012, la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta d'acconto dell'8%, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.
Quindi, una prima soluzione è ripetere il bonifico. In pratica, occorre farsi restituire i soldi per poi utilizzare il bonifico corretto.
Qualora non fosse possibile far ciò, è necessario farsi firmare dal beneficiario dell’accredito (fornitore, impresa edile, elettricista, idraulico, professionista ingegnere architetto o geometra) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove dichiara di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito. A questo punto, penso possa esserti utile il modello fac-simile da far firmare:
Scarica la dichiarazione sostitutiva sull'inclusione nella contabilità dei pagamenti senza bonifico parlante
Questo documento dovrai esibirlo al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Ovviamente, la questione è estesa anche agli immobili sui quali si intende effettuare dei lavori di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa), ecobonus, sismabonus, superbonus ecc..
Errato riferimento normativo.
- Per quel che riguarda i riferimenti normativi, non è necessaria nessuna correzione qualora sul bonifico vengano riportati, per errore materiale, i riferimenti normativi errati. E' il caso, ad esempio, di inserimento degli articoli relativi al bonus casa al posto di quelli relativi all'Ecobonus, e viceversa (circolare 11/E del 2014). L’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti. Questo perché, il comportamento del contribuente non inficia sulla corretta applicazione della ritenuta d'acconto da parte degli istituti finanziari.
"se nella causale del bonifico sono indicati, per errore, i riferimenti normativi dell’agevolazione per la ristrutturazione edilizia in luogo di quelli per la riqualificazione energetica degli edifici (o viceversa), la detrazione è comunque riconosciuta, a condizione che l’istituto bancario possa operare correttamente la ritenuta, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma."
Concetto ridadito, dell'Agenzia delle entrate, nella risposta del 6 Dicembre 2023 su Fisco Oggi, riguardante un bonifico erroneamente imputato alla “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica” per agevolazioni per risparmio energetico.
Mancata specificazione del numero di fattura e/o data di emissione.
Secondo la circolare 19/2020, per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti:
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- la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione o altro che danno diritto alla detrazione;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (se fosse stato omesso ciò, vedi il paragrafo sui pagamenti senza bonifico parlante);
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Detto questo, non è pregiudicante l'assenza del numero di fattura e della data di emissione.
Intestatario fattura errato
Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.
Tuttavia, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1).
Bonifico parlante: video sulla corretta procedura
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.