Quali interventi non richiedono l'autorizzazione paesaggistica?

Elenco di tutti gli interventi per cui non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica: fotovoltaico, cappotto, tende, finestre, recinzioni, cancelli ecc.

autorizzazione paesaggistica fotovoltaico solare cappotto infissi e tinteggiatura

Secondo l'art. 146 del Lgs. 42/2004, c. 1-2:

"i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ai sensi dell’art. 142, degli articoli 136, 143, comma 1, lett. d) e 157 del D. Lgs.vo 42/2004, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Tali soggetti hanno quindi l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato dalla prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione (nulla osta)."

Appurato ciò, vediamo quali sono le deroghe alla richiesta dell'autorizzazione per interventi realizzati su immobili vincolati paesaggisticamente:

Quali sono gli interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica?

L’ Allegato A del D.P.R. 31/2017 individua gli interventi “liberi” che non richiedono l’autorizzazione paesaggistica. Il particolare, l'elenco, suddiviso in 31 punti, rende espliciti e dettagliati gli interventi che possono essere considerati irrilevanti per il paesaggio.

Quali sono le procedure vigenti per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica?

Oggi, per ottenere l'autorizzazione paesaggistica sono disponibili due distinte procedure:

      • la prima riguarda opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 cosiddetta “procedura ordinaria”. Qualora gli interventi o le opere non rientrino nelle fattispecie escluse o esonerate dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, di cui all’allegato A del nuovo Regolamento, oppure non sia possibile ricomprenderli tra le voci di cui all’allegato B del Regolamento tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, occorre fare ricorso al regime autorizzatorio ordinario previsto dall’art. 146 del Codice;
      • l'altra, definita dal DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (GU n. 68 del 22 marzo 2017), in vigore dal 6 aprile 2017, riguarda opere ed interventi di "lieve entità" soggetti alla cosiddetta "procedura semplificata". Sono soggetti ad una procedura paesaggistica semplificata gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell’ Allegato B (di cui all’art. 3, comma 1) del D.P.R. 31/2017, suddiviso in 42 punti. Tempi di rilascio 60 giorni, ma in genere un mesetto.

Quanto dura un’autorizzazione paesaggistica?

Per le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, l’efficacia è di 5 anni a decorre dal momento in cui diventa efficace il titolo edilizio eventualmente necessario (data di presentazione della SCIA/CILA o data di ritiro per il Permesso di Costruire), salvo che il ritardo in ordine al rilascio del titolo abilitativo sia imputabile al privato. L’ efficacia rimane di 5 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in tutti gli altri casi in cui non sia dovuto un titolo edilizio abilitativo (attività edilizia libera). Anche per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate l’efficacia è di 5 anni dalla data di rilascio della stessa.

Le autorizzazione paesaggistiche, anche rilasciate con procedura ordinaria, possono essere rinnovate con il procedimento semplificato purché scadute da non più di una anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

Cappotto: occorre richiedere l'autorizzazione paesaggistica?

Facendo riferimento all’Allegato A, gli interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli emergenti sulle falde di copertura, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

In caso di cappotto esterno non si può escludere l’autorizzazione paesaggistica in quanto le finiture e i rivestimenti sono diversi dagli esistenti. Non si può escludere l’autorizzazione paesaggistica nemmeno per l’isolamento a copertura con pacchetto isolante esterno poiché, anche in caso di mantenimento delle finiture, si configura una modifica della sagoma esterna, con ricadute a livello percettivo delle modifiche al pacchetto complessivo della copertura.

L'unica alternativa che esclude e deroga l'invio della richiesta di autorizzazione paesaggistica è qualora si usino prodotti specifici stesi a pennello previa stonacatura. In pratica non è possibile modificare la sagoma dell'edificio. Difatti, il cappotto non viene considerato aumento di volume a fini urbanistici, ma variazione di sagoma ai fini paesaggistici.

Le eventuali modanature, i marcapiani e l'apparato decorativo deve essere riproposti.

Inoltre, a prescindere dal vincolo paesaggistico, in caso di edifici in adiacenza, alcuni regolamenti edilizi potrebbero escludere la creazione di denti causati dal cappotto.

Sostituzione degli infissi.

Se si procede ad una pura e semplice sostituzione degli infissi mantenendo invariati materiale, colore, tipologia, forma e disposizione delle specchiature, non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica.

Tinteggiatura di facciata

Allo stesso modo, per il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura delle facciate, se non viene alterato lo stato dei luoghi, riproponendo i materiali e le finiture esistenti e la tinteggiatura originaria delle facciate non occorre presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Stesso dicasi per gli interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché' eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili (allegato A, lett. A2);

Fotovoltaico e solare termico.

fotovoltaico zona vincolata soprintendenza

Necessita di autorizzazione solo se l'intervento ricade nell'art. 136 comma 1 del D.Lgs 42/04, lettere B e C. In questo caso, sarà sufficiente la procedura semplificata. Sarebbe opportuno che l'impianto non emergesse dalla sagoma e che quindi sostituisse le tegole.

Questo è quanto contenuto nel D.L. n. 17/2022 (Decreto Bollette) all'articolo 9 - Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al comma 5:

"..  l'installazione, con qualunque modalita', anche nelle zone A ..., di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici... o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici gia' esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004...... In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale")).

Vediamo quindi quali sono gli immobili per i quali l'installazione dei pannelli non è ritenuta manutenzione ordinaria.

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, comma 1:

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

Demolizione e ricostruzione fedele

L'edificio, anche se toccato in parte, demolito e ricostruito fedelmente va richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Approfondisci.

Tende parasole

L'installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato non richiede il nulla osta paesaggistico. Lettera a22.

Finestre e lucernari.

Allegato A, lettera A2. del DPR 31/2021:

Non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché' tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storico.

Abbattimento barriere architettoniche.

Allegato A, lettera A.4 del DPR 31/2021:

sono esclusi dalla richiesta di nulla osta anche gli interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;

Cancelli e recinzioni.

Sono esclusi dalla richiesta gli interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

Consolidamento statico e miglioramento sismico

Sono esclusi gli interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché' non comportanti modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;

Insegne

E' esclusa anche l'installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;

Caldaie e condizionatori

E' esclusa dall'autorizzazione, l'installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché' effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché' si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c). Limitatamente per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

Infine, è esclusa anche l'installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici (lett. A.9), come ad esempio le linee vita;

Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

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