Bonus immobili vincolati 19%: guida e cumulabilità con altri bonus
Quali sono i bonus sugli immobili vincolati (19%). Sono cumulabili con altri bonus?
Tutti gli immobili a cui è stato notificata la dichiarazione di notevole interesse dalla Soprintendenza possono sfruttare la detrazione fiscale IRPEF del 19% per gli interventi manutenzione, protezione o restauro.
Questo perché, in base all’art. 30 del D.Lgs 42/04, i proprietari, possessori o detentori dell'immobile di pregio, dovendo sostenere obbligatoriamente le spese necessarie alla conservazione, protezione o restauro del bene, necessitano di ulteriori agevolazioni in tal senso.
Bonus immobili vincolati
L'art. 15, c. 1, lett. g), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) concede ai soggetti proprietari che possiedono o detengono beni mobili o immobili vincolati, di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi, e sostengono spese di manutenzione, protezione o restauro dei beni stessi, di usufruire:
-
- della detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute, se soggetti non commerciali;
- della deduzione dall'imponibile in caso di enti commerciali.
Questo incentivo spetta anche in caso di interventi volti a ordinare e inventariare gli archivi privati di interesse storico a condizione che si riferiscano ad interventi di carattere straordinario da realizzare immediatamente dopo l’apposizione del vincolo o, per quanto concerne l’aggiornamento dell’inventario già realizzato, successivamente, all’insorgere di altre cause straordinarie verificate dalle Autorità pubbliche competenti (Risoluzione 2.04.2009 n. 93).
Dichiarazione sostitutiva
Per usufruire della detrazione fiscale, dal 2011, i soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del DLGS n. 42 del 2004 devono presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi un esempio) al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo della provincia di riferimento, entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. In genere, l'autodichiarazione deve essere presentata via pec alla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
La detrazione spetta, con riferimento al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
Se la dichiarazione sostitutiva è presentata alla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali dopo tale termine, in quanto i lavori sono stati ultimati in un periodo d’imposta successivo, la detrazione spetta per il periodo d’imposta in cui è presentata la predetta dichiarazione, indipendentemente dalla circostanza che le spese siano state sostenute in anni precedenti.
La dichiarazione sostitutiva, a cui deve essere allegata copia di un documento d’identità, deve contenere:
-
-
- gli estremi identificativi della proprietà;
- i dati identificativi dell’immobile;
- gli estremi del decreto di tutela;
- gli estremi delle autorizzazioni ai lavori rilasciate dalla competente Soprintendenza (nullaosta).
-
L’autocertificazione sostituisce:
-
-
- copia delle fatture delle ditte esecutrici dei lavori, su cui devono essere indicati il tipo di lavori eseguiti, il tipo e la quantità di materiali usati e l’ammontare delle ore di lavoro;
- estremi dei titoli autorizzativi richiesti al Comune (Cila, Scia, Permesso di Costruire);
- il computo metrico a consuntivo;
- planimetrie ed elaborati grafici;
- documentazione fotografica ante – durante – post lavori.
-
Attenzione, è importante conservare tale documentazione, in quanto la Soprintendenza esegue controlli a campione.
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata sull’intero importo delle spese sostenute, senza limiti.
Spese detraibili
Rientrano nel beneficio tutte le spese di manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate effettivamente rimaste a carico del contribuente e indispensabili alla conservazione del bene. Devono essere tralasciate, pertanto, tutte quelle opere che, sia pur autorizzate, sono state realizzate per esigenze funzionali, ad esempio, la realizzazione di un tramezzo per creare una nuova stanza.
Cumulabilità con il bonus casa.
Come precisato all'interno della circolare n. 3/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate, la detrazione è cumulabile con il bonus ristrutturazione o anche noto come il bonus casa. Ma attenzione, qualora il bonus casa venga sfruttato contemporaneamente al bonus immobili vincolati, quest'ultimo viene ridotto del 50%, passando all'9,5%.
Se dovessi spendere più del limite massimo di spesa detraibile tramite bonus casa, l'eccedente potrai comunque detrarlo al 19 %.
Ma facciamo un esempio. Immagina di ristrutturare il tuo appartamento vincolato e di spendere 120.000 €. Come saprai, la spesa massima detraibile tramite bonus casa è 96.000 €. Per quanto detto sopra, potrai portare in detrazione 96.000 € x (50% + 9,5%)= 57.120 €, oltre a 24.000 x 19%= 4.560 €. In totale, 61.680 €.
Ti ricordo, che è possibile detrarre come bonus casa anche le spese per il restauro di affreschi, pavimenti, stemmi e quant'altro collegato stabilmente all'immobile. Questo in quanto, agendo su immobili vincolati, l'intervento è ritenuto superiore alla manutenzione straordinaria.
Cumulabilità con l'Ecobonus.
Secondo la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 “la detrazione del 19%, prevista per la manutenzione dei beni vincolati non è cumulabile con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico” (ecobonus).
Mentre, nel caso di Superbonus, gli immobili vincolati sono ulteriormente agevolati: scopri di più.
Perdita del bonus
Il contribuente può perdere il diritto ad operare la detrazione in questione, a seguito di comunicazione dell’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, nei casi di mutata destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione, mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di prelazione dello stato sui beni vincolati e tentata esportazione non autorizzata di tali beni.
Comodato
Nel caso in cui l’immobile oggetto di obbligo di manutenzione, protezione o restauro sia concesso in comodato, tale atto costituisce, in via generale, titolo astrattamente idoneo a qualificare il comodatario quale soggetto obbligato a porre in essere interventi conservativi ai sensi dell’art. 30, comma 3, del DLGS n. 42 del 2004. In tal caso, il contratto non deve limitarsi alla concessione dell’uso del bene per la durata corrispondente all’esecuzione dei lavori di recupero ma permettere il perseguimento di un fine proprio del comodatario meritevole di tutela (Risoluzione 9.01.2009 n. 10).
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.