Definizione di impianto termico 2025
Qual è la definizione di impianto termico aggiornata al Dlgs 48 del 2020? Riferimenti ad impianti di potenza inferiore ai 5 kw, stufe e camini. Definizione secondo l'Enea per l'ottenimento dell'ecobonus / Superbonus.
Con il Dlgs 48 del 2020 è stata modificata la definizione di impianto termico:
impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
In pratica, a partire dal 2020 sono considerati impianti anche i generatori la cui potenza è inferiore a 5 kw. Quindi, sulla base del dpr 74/2013, è necessario far redigere il libretto di impianto anche per questi generatori.
Inoltre, è stata rimossa dalla definizione di impianto termico il riferimento a camini e stufe.
Produzione ACS negli immobili non residenziali
Come accennato, non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria ACS al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
Cosa si intende per uso assimilato al residenziale? Secondo la FAQ MISE-1, tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
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- gli edifici residenziali monofamiliare;
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale”;
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Mentre, se i generatori per sola ACS servissero altre tipologie di immobili, sarebbero assimilati agli impianti di climatizzazione (ad esempio bar, ristoranti, palestre, parrucchiere, strutture ricettive ecc.).
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
Definizione impianto termico a fine dell'ecobonus
Anche l'Enea si allinea alla nuova definizione. Difatti, in merito all'accesso all'ecobonus chiarisce la che:
"ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Nella circolare 24/E del 2020 è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento."
Quindi, per dimostrare la presenza di un impianto non funzionante, in caso di assenza di libretto, io procedo in questo modo: fotografo l'impianto (caldaia, distribuzione a vista e terminali). Dopodiché, se ritengo che la caldaia sua riattivabile, rilascio una dichiarazione.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto. Vincenzo.