LEGGE 10: per quali immobili è obbligatoria? 2025

Legge 10: per quali immobili è obbligatoria? Abitazioni, uffici, magazzini, negozi, laboratori, alberghi, capannoni industriali, autorimesse, ruderi ecc.

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La relazione energetica ex legge 10 è un documento che indica tutte le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione. Si tratta di un progetto dove vengono indicate le caratteristiche che dovrà avere l'involucro della casa e gli impianti interessati dall'intervento.

Oggi, voglio elencarti gli immobili per cui è obbligatoria la legge 10:

Quali sono gli immobili per cui è obbligatoria la legge 10?

La legge 10 è obbligatoria per tutte le categorie di edifici definite dall’articolo 3 del DPR 412/93. Vediamole:

      • E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili;
      • E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili;
      • E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
      • E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
      • E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
      • E.6 Edifici adibiti ad attività sportive;
      • E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
      • E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 

Dette cosi, le categorie potrebbero risultarti poco chiare. Sicuramente, indicandoti le corrispondenti categorie catastali, che potrai ricercare all'interno della visura catastale del tuo immobile, ti chiarirei le idee:

Categoria catastale degli edifici

Classificazione generale degli edifici per categoria secondo il DPR 412/93

A/1 Abitazione di tipo signorile

E.1 (1) o E.1 (2)

A/2 Abitazione di tipo civile

E.1 (1) o E.1 (2)

A/3 Abitazione di tipo economico

E.1 (1) o E.1 (2)

A/4 Abitazione di tipo popolare

E.1 (1) o E.1 (2)

A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare

E.1 (1) o E.1 (2)

A/6 Abitazione di tipo rurale

E.1 (1) o E.1 (2)

A/7 Abitazione in villini

E.1 (1) o E.1 (2)

A/8 Abitazione in ville

E.1 (1) o E.1 (2)

A/9 Castelli, palazzi di pregio artistico o storico

E.1 (1) o E.1 (2)

A/10 Uffici e/o studi privati

E.2

A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (es. rifugi, baite, trulli, ecc.)

E.1 (1) o E.1 (2)

B/1 Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, seminari, caserme,conventi

E.1 (1)

B/2 Case di cura e ospedali

E.3

B/3 Riformatori e prigioni

E.1 (1)

B/4 Uffici pubblici

E.2

B/5 Scuole e/o laboratori scientifici

E.7

B/6 Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d’arte, accademie che non hanno sede nella categoria A/9

E.4 (2)

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto

E.4 (2)

B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

E.8

C/1 Negozi e botteghe

E.5 o E.4 (3)

C/2 Magazzini e locali di deposito

No Legge 10

C/3 Laboratori e locali di deposito

E.8 / controversa, se deposito No Legge 10

C/4 Fabbricati per arti e mestieri

E.8

C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse

No  Legge 10

D/1 Opifici

E.8

D/2 Alberghi e pensioni

E.1 (3)

D/3 Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e simili

E.4 (1)

D/4 Case di cura ed ospedali

E.3

D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione

E.2

D/6 Fabbricati e locali per attività sportive

E.6 (1) – E.6 (2) – E.6 (3)

D/7 Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni

E.8

D/8 Fabbricati  costruiti  o  adattati  per  le  speciali  esigenze  di  un’attività commerciale e  non  suscettibili  di  destinazione  diversa  senza  radicali trasformazioni.

E.5

D/10 Residence

E.1 (3)

D/11 Scuole e/o laboratori scientifici privati

E.7

F/2 Unità collabenti

No Legge 10

 

Adesso dovresti aver già capito se il tuo immobile ha bisogno della legge 10.

Ti vorrei segnalare un caso particolare. Un mio cliente ha demolito e ricostruito un casotto in campagna di circa 60 mq con destinazione magazzino C2. Volendolo corredare di impianto di riscaldamento, abbiamo dovuto presentare la relazione energetica.

Esistono però delle deroghe, che ci svincolano dal far redigere la legge 10:

In quali casi la legge 10 non è obbligatorio? Immobili esenti

La relazione non deve essere redatta nei casi riportati nella legge nazionale all’art.3 comma 3 del dlgs 192/2005, ovvero: 

      • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Per fabbricato isolato con superficie utile inferiore a 50 mq si intende un fabbricato distaccato da altri edifici. Un miniappartamento di 49 mq in un condominio non è un fabbricato isolato. Un bungalow di 49 mq in un campeggio è un fabbricato isolato;
      • i fabbricati industriali e artigianali - quando gli ambienti sono riscaldati (o raffrescati) per esigenze del processo produttivo;  quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione. Questo deve essere collegato alle esigenze del processo produttivo, perché se è prevista la presenza di lavoratori, i locali devono essere climatizzati ai fini della permanenza di persone. D.Lgs. 81/08 - ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.9.2. Temperatura dei locali 1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti. 1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali;
      • quando gli ambienti sono riscaldati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Per reflui energetici si intende un recupero di fluidi (acqua, aria, vapore, fumi) già caldi per esigenze di produzione. Per esempio: un calore residuo che rappresenta lo scarto energetico di processo (calore dissipato da una batteria condensatrice di un gruppo frigorifero);
      • i fabbricati agricoli o rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
      • gli edifici che sulla base del D.Lgs. n. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004, il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici (art. 3, comma 3-bis 1 del D.Lgs. n. 192/2013);
      • edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione,  come ad es. magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione, cantine, autorimesse, box, cantine, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. La legge 10 è comunque richiesto per le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
      • edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose (es. chiese);
      • i ruderi, purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile INSIEL - 16 febbraio 2017  (es. unità collabenti, costruzioni non abitabili o agibili comunque la cui utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria);
      • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità/agibilità al momento della compravendita: immobili venduti come “scheletro strutturale” (privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio) oppure immobili venduti “al rustico”(privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici), purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile. Resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del nuovo permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato;
      • i manufatti comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”), per esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.

Ora che conosci su quali immobili è obbligatoria la legge 10, scopri quando deve essere redatta.

Spero che l'articolo ti sia stato utile. Grazie. Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

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