Rispetto contratti collettivi CCNL: bonus 2025
Obbligo delle imprese edili di rispettare i contratti collettivi CCNL del settore edile pena la perdita del Superbonus, Bonus Ristrutturazione, Bonus facciate, Sismabonus, Ecobonus ecc.
La circolare 19/E del 27 maggio 2022 ha chiarito molti aspetti legati al rispetto dei contratti collettivi da parte delle imprese edili senza il quale, in alcuni casi, il committente dell'opera non potrà accedere ai bonus fiscali dell'Agenzia delle Entrate.
Il governo, al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tramite l’articolo 28-quater del decreto Sostegni ter (Legge del 28.03.2022 n. 25), che ha riprodotto l’articolo 4 del decreto Frodi, ha inserito, dopo il comma 43 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, il comma 43-bis, il quale prevede che per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8142:
«i benefici previsti dagli articoli 19, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (…) nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (…) dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori».
In pratica, le imprese devono garantire, mettendolo nero su bianco, il rispetto, nei confronti dei dipendenti, dei contratti collettivi. Ma in quali casi?
Obbligo per appalti sopra i 70.000 € e solo per lavori edili
L’articolo 23-bis del decreto Ucraina ha modificato il comma 43-bis, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.
Quindi, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.
In particolare, l'Agenzia ritiene che, allo stato, siano in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS:
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- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016): CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative;
- F015: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;
- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017): CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a CONFAPI ANIEM.
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Nei 70.000 € vanno considerate le parcelle? e l'iva?
Non essendo considerate “opere”, le parcelle dei professionisti (architetto, ingegnere, geometra, geologo etc.) non vanno conteggiate nei 70.000 €. Cosi' come l'iva.
Esempio dicitura fatture
Per il rispetto dell'adempimento occorre aggiungere nelle fatture una dicitura del tipo:
Si attesta che il CCNL applicato nell'esecuzione dei lavori è il seguente: ______________
Nei 70.000 € vanno considerate le parcelle? e l'iva?
Non essendo considerate “opere”, le parcelle dei professionisti (architetto, ingegnere, geometra, geologo etc.) non vanno conteggiate nei 70.000 €. Cosi' come l'iva.
General Contract
Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor oppure nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.
Escluse le imprese senza dipendenti
I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti.
La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, oppure da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
Resta l'obbligo della congruità dell’incidenza della manodopera
A questo proposito è opportuno precisare che resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008.
Più in particolare, per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, va richiamato l’obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del citato d.m. n. 143 del 2021.
Bonus interessati
Tali disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta (sconto in fattura e/o cessione del credito) delle seguenti agevolazioni:
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- Superbonus, previsto dall’articolo 119;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e
d), del TUIR; - ecobonus ordinario: efficienza energetica di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013;
- sismabonus: adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies
del d.l. n. 63 del 2013; - bonus facciata: recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge
di bilancio 2020; - installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h),
del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6; - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
- detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall’articolo 119-ter del d.l. n. 34 del 2020; credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 120 del d.l. n. 34 del 2020;
- Bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR;
- Bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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Perdita del beneficio
L’omessa indicazione del rispetto dei contratti nazionali nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.
L'onere di richiedere l’inserimento di tali informazioni oppure di verifica dell’inserimento è in testa al committente dei lavori.
Quindi, qualora colui che commissiona l'opera non verificasse ciò, sarebbe l'unico responsabile della perdita del beneficio.
Mancata segnalazione nelle fatture del contratto applicato
Il citato comma 43-bis stabilisce, altresì, che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.
La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori - comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis - non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.
Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Da quando è obbligatorio?
Il citato comma 43-bis «acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data». In applicazione di tale disposizione, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell’affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al citato comma 43-bis operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data. Quindi, dal 28 maggio 2022.
Lavori interessati: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8142 Allegato X
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile interessati dall'obbligo:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
2. sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Idraulico, elettricista?
Sia l'idraulico che l'elettricista, non eseguendo lavori edili, pur agendo nel medesimo cantiere, non devono rispettare tali adempimenti.
Superamento del limite in variante
Potrebbe accedere che si superi il limite dei 70.000 € a seguito di una variante in corso d'opera. In questo caso occorre integrare l'affidamento di incarico alla ditta con il contratto ccnl applicato.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo